È nulla l'ordinanza del giudice penale che decide l'opposizione?

L'ordinanza del giudice penale che decide l'opposizione determina la violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non implica né una questione di competenza né una nullità.

L'ordinanza del giudice penale che decide l'opposizione a dereto ingiuntivo determina la violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non implica né una questione di competenza né una nullità. Ad affermarlo è la Seconda sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9333 dello scorso 26 aprile. La fattispecie. In seguito al ricorso proposto contro la sentenza del giudice penale che dichiarava inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione delle spese emesse dal P.M. per la demolizione di un edificio abusivo, la Suprema Corte ribadisce alcuni principi in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell'opposizione. Solo conseguenze amministrative o disciplinari per l'ordinanza del giudice penale? In particolare, qualora l'ordinanza che decide l'opposizione sia stata adottata da un giudice penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina né una questione di competenza né una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare. Necessario effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell'impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile. Inoltre, i giudici di legittimità ribadiscono che spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell'onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato o di persone ammesse al programma di protezione , dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale. Non solo. L'eventuale ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sull'opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del c.c., davanti alle sezioni civili della Corte.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 marzo - 26 aprile 2011, n. 9333 Presidente Oddo - Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che L.D.T., F.M., G.E. e A.P. hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 12 giugno 2008, notificata il 20 giugno 2008, con cui il Tribunale penale di Lucca ha dichiarato inammissibile l'opposizione dai medesimi proposta, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , avverso il decreto di liquidazione delle spese emesso dal pubblico ministero per la demolizione di un'opera abusiva che il ricorso per cassazione è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo il 4 ottobre 2008 che il ricorso è affidato ad un motivo, il quale - privo della prescritta sintesi conclusiva ex art. 366-bis cod. proc. civ. ratione temporis applicabile - denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Considerato che, successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte sentenza 3 settembre 2009, n. 19161 , chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell'opposizione, hanno stabilito che qualora l'ordinanza che decide l'opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina né una questione di competenza né una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che a spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell'onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato o di persone ammesse al programma di protezione , dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che b l'eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte che l'applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell'impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, in conformità dell'orientamento allora dominante nella giurisprudenza di questa Corte che, con ordinanza interlocutoria n. 16771 del 2010, regolarmente comunicata, alla parte ricorrente è stato assegnato il termine perentorio di giorni sessanta per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, nonché l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte che, come risulta dalla pertinente certificazione della Cancelleria, la parte ricorrente non vi ha provveduto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non notificato a cura del ricorrente ad alcuno e privo del prescritto quesito che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.