I ""soliti ignoti"" hanno utilizzato il ponteggio per rubare? Lo deve dimostrare chi ha subito il furto

di Donato Palombella

di Donato Palombella * Il soggetto che abbia subito un furto all'interno del proprio appartamento ed intenda far valere la responsabilità del proprietario dell'impalcatura, ha l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la cosa ovvero il ponteggio e il danno subito. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7722, resa in forma abbreviata dalla Terza sezione Civile in data 16 febbraio e depositata in cancelleria il successivo 5 aprile 2011 si occupa di un caso purtroppo assai frequente il furto in appartamento agevolato dall'esistenza di una impalcatura sulla facciata del fabbricato. La fattispecie. Il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa del furto nel proprio appartamento. A detta del proponente, l'azione criminosa sarebbe stata portata a termine, da parte di ignoti, con l'ausilio di una impalcatura montata sulla facciata del cortile interno del fabbricato. Di conseguenza, l'evento dannoso sarebbe imputabile al proprietario del ponteggio che, quindi, sarebbe tenuto al ristoro del danno subito. Occorre tener presente che, in ipotesi simili, il proprietario dell'impalcatura viene, di norma, ritenuto responsabile dell'evento. Tale responsabilità trova un duplice fondamento. Da una parte vi è il danno cagionato da cose in custodia art. 2051 c.c. , dall'altro sul generico principio del neminem laedere che impone all'imprenditore impegnato nell'esecuzione dei lavori tramite l'utilizzo dei ponteggi, di adottare ogni cautela idonea ad impedire l'uso anomalo rectius illecito delle impalcature. Le imprese, dal canto loro, sono consapevoli del fatto che, fin troppo spesso, i soliti furbi approfittano dei ponteggi per fare visite indesiderate ai proprietari degli appartamenti. Prevenzione dei furti da parte delle imprese. Fari posizionati sulla facciata, guardiani notturni, sistemi di allarme più o meno sofisticati, sono all'ordine del giorno e servono non solo a scoraggiare i topi di appartamento ma anche, sotto altro profilo, a rifugiarsi sotto l'ombrello del caso fortuito . Come ultima ratio, nel caso in cui l'evento si verifichi comunque, le imprese ricorrono all'ancora di salvataggio rappresentata dalle polizze assicurative. Nel caso in esame era stata disposta una C.T.U. Secondo le risultanze del Consulente Tecnico, il furto sarebbe potuto essere portato a compimento attraverso tre distinte modalità di accesso nell'appartamento del malcapitato di turno. In sostanza, mancando la certezza di un nesso causale tra la presenza dell'impalcatura nel cortile condominiale ed il furto subito e non essendo stata fornita la prova che il ladro abbia utilizzato il ponteggio per accedere nell'appartamento, l'istanza risarcitoria è stata respinta. Secondo la Cassazione, sul proprietario del ponteggio grava una presunzione di responsabilità l'impresa proprietaria dell'impalcatura, se vuole rimanere indenne, deve dimostrare che l'evento è stato determinato da caso fortuito . Anche chi subisce il furto, peraltro, ha le proprie gatte da pelare. Su di lui, infatti, grava l'onere di dimostrare l'esistenza di un rapporto causale esistente tra la presenza del ponteggio e il danno subito. In parole povere, chi subisce il furto ha l'onere di dimostrare che i soliti ignoti si sono avvalsi dell'impalcatura per accedere all'abitazione e fare pulizia . Anche il condominio può essere responsabile. Si rammenta che, nell'ipotesi in cui il furto sia stato determinato dalla presenza di ponteggi posti a ridosso dell'edificio che, in assenza di opportune precauzioni, hanno agevolato la produzione dell'evento dannoso, sussiste una responsabilità concorrente del condominio stazione appaltante e dell'impresa proprietaria dei ponteggi appaltatore . Il condominio, in tale circostanza, può rimanere indenne da responsabilità e dalle correlate pretese risarcitorie quando non venga rinvenuta alcuna sua colposa omissione, ovvero quando l'ente condominiale non si sia riservato l'onere di esercitare un generico potere di sorveglianza sul cantiere. Salvo patto contrario, tale generico obbligo di sorveglianza - e le correlate responsabilità - spettano unicamente all'impresa esecutrice dei lavori . * Giurista d'impresa