Permesso speciale di 3 anni ai profughi di guerra

La Corte Suprema apre i confini dell'Italia all'accoglienza dei profughi.

Permesso triennale di soggiorno accordato ai profughi extracomunitari che arrivano in Italia per salvare la propria vita o incolumità fisica dalla minaccia grave e individuale derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale . Indipendentemente da come venga qualificata la richiesta di permesso umanitario, con la domanda di protezione internazionale, le condizioni del caso e le ragioni umanitarie vanno analizzate congiuntamente indipendentemente dal tipo di misura eventualmente concesso. La vicenda dallo sbarco al rigetto dell'istanza di protezione. La Cassazione accoglie gli immigrati che arrivano da zone di guerra e tortura. Con la sentenza n. 6879 del 24 marzo 2011 esamina la vicenda di un africano del Burkina Faso, arrivato in Italia su un barcone di clandestini partito dalla Libia, dove era riuscito a fuggire. La richiesta di ottenere la protezione internazionale e, dunque il via libera a rimanere in Italia, viene respinta dalla Commissione territoriale di Roma in quanto il giovane fuggiva non da un conflitto interno troppo recente rispetto all'epoca dei fatti ma da una faida circoscritta che riguardava la successione del capo villaggio, a seguito della quale anche suo fratello era stato ucciso. Tribunale e Corte di merito, davanti ai quali l'immigrato impugna il provvedimento di diniego, confermano congruamente la scelta, anche sulla base dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, e aggiungono l'ovvia constatazione che la protezione umanitaria non può spettare automaticamente in ogni ipotesi di insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero di concessione della protezione sussidiaria. Un caso particolare nell'alveo della protezione umanitaria la protezione sussidiaria. I giudici con l'ermellino spiegano che le nuove norme del 2007 e del 2008, che hanno unificato la procedura per ricevere la protezione umanitaria, prevedono anche una nuova misura la protezione sussidiaria, da riconoscere quando esista il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti. È una forma di protezione transitoria, applicabile, ad esempio, quando si prevede che l'ondata di violenza che ha coinvolto il Paese d'origine abbia fine nel breve periodo. Offre l'opportunità di ottenere oltre, al permesso triennale, anche un complesso quadro di diritti e facoltà ,tra i quali, l'accesso al lavoro, allo studio e alle prestazioni sanitarie. Gli strumenti di protezione internazionale. Quindi riepilogando il quadro delle misure a sostegno dei profughi avremmo - la protezione internazionale per rifugiati - la protezione sussidiaria - il permesso di soggiorno sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi o da una condanna alla pena di morte, dal rischio di tortura e anche dalle situazioni di indiscriminata violenza . Spettro ampio, sembra sancire la Corte di Cassazione, senza una casistica esaustiva, ma con una valutazione analitica affidata alle Commissioni territoriali che esaminano le richieste di protezione.