Se il guard-rail uccide, l'ente proprietario ne è responsabile

di Chiara Maria Ciarla

di Chiara Maria Ciarla Ai proprietari di strade aperte al pubblico transito è, in linea generale, applicabile la norma di cui all'art. 2051 c.c. in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dall'estensione della stessa. Così si pronuncia la Suprema Corte con la sentenza n. 6537/11 in accoglimento del ricorso proposto dagli eredi del de cuius per il risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale. Nel caso di specie, il conducente, perdendo il controllo dell'autovettura, urtava contro il guard-rail e per effetto dell'urto la lamiera penetrava all'interno del veicolo procurandone il decesso. L'estensione della rete stradale. La domanda di risarcimento danni per responsabilità da cose in custodia, avanzata dagli eredi nei confronti dell'ANAS, veniva rigettata sia in prime che in seconde cure sull'assunto che l'estensione della strada era tale da non consentire all'Ente preposto una continua vigilanza sull'intera rete ed in considerazione che la causa dell'evento doveva ricondursi esclusivamente alla condotta del conducente, in quanto il guard-rail era ben visibile e rispettoso della normativa vigente. Diverse sono invece le considerazioni svolte dal Supremo Consesso, sulla scia del più recente orientamento giurisprudenziale in materia. Invero, la Corte ritiene superato il precedente indirizzo in virtù del quale la responsabilità ex art. 2051 c.c. è applicabile agli Enti proprietari delle strade pubbliche unicamente quando, per le ridotte estensioni delle strade medesime, ne è possibile un efficace e continuo controllo ed escludendolo, invece, negli altri casi. La responsabilità da cose in custodia e il caso fortuito. Per contro, ed in ossequio ai principi generali dettati in materia di responsabilità oggettiva, la responsabilità della Pubblica Amministrazione ricorre ogni qualvolta la stessa sia in grado di esplicare un potere di fatto ed il governo sulla cosa nella specie, sulla strada pubblica responsabilità che viene superata solamente nel caso in cui il danno sia determinato da un evento improvviso e del tutto indipendente dalla cosa medesima, così integrando l'ipotesi di caso fortuito. Segnatamente, gli ermellini affermano che qualsiasi anomalia della strada, nonché qualsiasi anomalia relativa agli strumenti di protezione installati quali il guard-rail sono, in via generale, riconducibili al dovere di custodia e sorveglianza gravante sul custode ai sensi dell'articolo richiamato. Pertanto, solo qualora si dimostri che il danno sia dipeso da un evento esterno ed estraneo alla cosa stessa, inclusa la colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto, il custode nella specie, l'Ente proprietario delle strade aperte al pubblico transito andrà esente da responsabilità. Del resto, il guard-rail svolge una funzione di protezione nei confronti degli utenti della strada, finalizzata ad evitare che una condotta di guida irregolare possa portare il veicolo a pericolose uscite al di fuori della sede stradale rispetto a tale funzione la Pubblica Amministrazione ha il generale dovere di custodia e sorveglianza di cui all'art. 2051 c.c. Valutazione caso per caso. Ne consegue che compito del giudice è quello di valutare, nel caso concreto, se il guard-rail era in grado di assolvere alla predetta funzione, in considerazione del suo posizionamento relativamente alla carreggiata e della sua struttura, nonché valutare, in tale ottica, se la condotta del conducente abbia avuto una efficienza causale autonoma ed indipendente da qualsivoglia anomalia della barriera di protezione. Valutazione che, a detta di Palazzo Cavour, non è stata effettuata dal giudice di merito. Il ricorso viene così accolto e cassata la sentenza impugnata, alla luce dei principi su enucleati.