Sporti ornamentali ed aggetti costituenti corpi di fabbrica: qulali criteri per il calcolo delle distanze?

di Ivan Meo

di Ivan Meo * L'arresto della Corte Cassazione, con la recente sentenza n. 4277 del 22 febbraio 2011, approfondisce una interessante querelle in ordine al criterio di misurazione delle distanze tra sporti ornamentali ed aggetti costituenti corpi di fabbrica. Conformazione del territorio, distanza fra costruzioni e limiti della proprietà immobiliare il caso di specie. La regola fondamentale in tema di distanza fra costruzioni è quella dettata dall'art. 873 c.c. La giurisprudenza sostiene che la funzione sottesa all'art. 873 non sarebbe solo quella di evitare intercapedini dannose , ma anche quella, di soddisfare ulteriori e più ampie finalità, quali l'ordinato assetto urbanistico del territorio e la tutela dell'ambiente e l'equilibrata composizione spaziale della città . Questa norma risulta, quindi, posta a tutela tanto di interessi generali, quanto di interessi proprietari dei fonti/edifici confinanti. Dal momento che il sistema delle distanze legali appare essere uno di quegli strumenti principalmente predisposti al controllo del territorio, le Corti hanno affrontato tale problematica, ampliando e modificando l'elenco dei diritti suscettibili di tutela in caso delle violazione di distanze legali tra fabbricati partendo da un presupposto di fondo. Numerose risultano tutt'oggi le controversie registrate sia nella fase progettuale, tra ingegneri che presentano progetto per delle costruzioni e le amministrazioni comunali, chiamate a far rispettare le norme sulle distanze, sia nella fase costruttiva dell'immobile in relazione all'interpretazione da dare alle norme sulle distanze per ogni singola e determinata parte di edificio. Quello delle distanze tra costruzioni, rappresenta il classico paradigma la norma deve essere sussunta nella pratica, individuando se e quale regola applicare in relazione a ogni elemento costruttivo degli edifici balconi, terrazze, antenne, volumetrie in sopraelevazione sono state oggetto di contrasti e vertenze giudiziarie al fine di decidere se tali elementi costruttivi fossero o meno sottoponibili al regime delle distanze. Non solo, spesso infatti, oggetto di contestazione sono quegli involucri edilizi per i quali si controverte sul tema della loro inclusione nel novero delle costruzioni, con il conseguente effetto di sottoporli alle regole della distanza. Il caso approdato in Cassazione prende le mosse dalla seguente controversia le proprietarie di un fondo proponevano, innanzi al Pretore, una azione rinunciatoria nei confronti dei loro confinanti, domandando in via cautelare la sospensione dei lavori di costruzione di un vicino fabbricato, non a distanza legale e lesivo di diritti di veduta . I convenuti resistevano alla domanda, sostenendone l'improponibilità in quanto l'opera era già stata ultimata, e il Tribunale, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda cautelare, accertava che l'opera non rispettava le distanze legali, ma rigettava le domande di riduzione in pristino e di risarcimento del danno perché tardive. In secondo grado, la Corte d'appello di Roma, accoglieva parzialmente l'appello dei convenuti, e dichiarava illegittime le sole vedute realizzate dagli appellanti mediante la costruzione di balconi al primo e al secondo piano dell'edificio, rigettando, nel resto la domanda. Il quesito che la Cassazione deve risolvere è il seguente quando si realizza un edificio dotato di sporti od aggetti, non aventi funzione meramente decorativa ma dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati nell'immobile, del quale vengono a costituire un accessorio o una pertinenza di guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità, assumono il carattere di costruzione e se ne deve tener conto ai fini dell'accertamento del rispetto della normativa sulle distanze? Sporti ornamentali ed aggetti costituenti corpi di fabbrica l'orientamento consolidato. Prima di approfondire la nostra analisi, sui criteri distintivi applicati dalla giurisprudenza, in tema di manufatti aventi o meno carattere ornamentale, è opportuno darne brevemente una definizione. Con il termine sporto, o aggetto, viene identificato qualsiasi sporgenza orizzontale balcone, pensilina, mensola, torretta, cammino di ronda, cornicioni ecc. , imperniata su un fulcro dietro il quale è ancorata. Esso è privo di sostegni esterni, ed è autoportante se prolunga una trave oltre uno dei sostegni, appare a sbalzo. Il problema che la Corte di Cassazione è andato ad affrontare, è stato anche precedentemente analizzato dalla giurisprudenza di merito. Infatti, secondo la Corte d'Appello di Brescia, le cornici e i canali di gronda debbono ritenersi rientrare nella categoria dei semplici sporti non computabili ai fini della distanza tra fabbricati così come le mensole, le lesene, i cornicioni aventi funzioni ornamentali, di rifinitura, decorativa al contrario, i balconi, come scale e terrazze, costituiscono parte integrante dell'edificio e rientrano nel concetto di costruzione agli effetti di cui all'art. 873 c.c. Inoltre, la misurazione delle relative distanze deve essere fatta in maniera lineare sentenza del 18 maggio 2009 . Questa sentenza ci consente di operare una distinzione tra a semplici sporti mensole, le lesene, i cornicioni per la loro conformazione svolgono esclusivamente una funzione ornamentale, non sono destinati ad estendere ed ampliare la parte di edificio utilizzabile per l'uso abitativo statuito e in quanto tali non computabili ai fini delle distanze b sporgenze di particolari proporzioni scale, terrazze, balconi, poggioli sono atte ad estendere ed ampliare l'edificio in superficie e volume, quali e corpi avanzati di una certa consistenza, e vengono identificati nel genus delle costruzioni. Dette strutture, presentando le caratteristiche del corpo di fabbrica, costituente per sua natura parte integrante dell'immobile, soggiacciono dunque al rispetto delle distanze legali. Anche la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato, in buona sostanza, lo stesso principio cfr. Cass., sez. II, 22 luglio 2010 n. 17242 che nella specie, ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto violata la distanza legale tra edifici prescritta in cinque metri dal confine, dal regolamento edilizio applicabile in giudizio, per la presenza di balconi aggettanti sovrastati da archi murari solidali con il fabbricato che per la loro profondità ed ampiezza determinavano un ampliamento della superficie e del volume . I principi espressi dalla Cassazione la costruzione. La S.C. precisa che ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 ss. c.c., e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi costruzione qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, dalla sua destinazione. La Cassazione, facendo riferimento ad un indirizzo consolidato, ha identificato nel carattere di stabilità e permanenza le prerogative di un costruzione . Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 4639 del 24 maggio 1997 e inoltre, ai fini della disciplina sulle distanze legali, si estende a qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo che, per solidità, struttura e sporgenza dal terreno, possa creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima tra le costruzioni, intende evitare Cass. Civ.Sez. II, sent. n. 5116 del 22-05-1998 . La giurisprudenza amministrativa aggiunge una ulteriore caratteristica identificativa la costruzione esista quando siano poste almeno quelle strutture essenziali che, assicurandole un minimo di consistenza, possano farla giudicare siccome presente nella realtà deve sussistere la possibilità di procedere, con un sufficiente grado di certezza, alla ricognizione degli elementi strutturali dell'edificio, in modo tale che, seppur non necessariamente abitato o abitabile , esso possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione. T.AR.,sione Bolzano, 7 marzo 2006 n. 97 . Calcolo delle distanze nel caso di realizzazione di un edificio dotato di sporti od aggetti. Quando si realizza un edificio dotato di sporti od aggetti, ovvero un'opera ad esso accessiva consistente in sporti od aggetti, questi, ove non presentino funzione complementare meramente decorativa ma dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati nell'immobile, del quale vengono a costituire un accessorio o una pertinenza di guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità, assumono il carattere di costruzione e se ne deve tener conto ai fini dell'accertamento del rispetto della normativa sulle distanze a maggior ragione qualora le distanze tra costruzioni siano stabilita in un regolamento edilizio comunale che non preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie. Tale principio, è stato già ampiamente consolidato dalla precedente giurisprudenza. Infatti, in tema di computo delle distanze, una recente sentenza della Cassazione Sez. II, n. 19554/2009 ha affermato che in tema di distanze legali tra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di costruzione le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato agli effetti dell'art. 873 c.c., la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, è unica, e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore tra edifici o dal confine rispetto a quella codicistica . Quindi i regolamenti comunali sono semplicemente abilitati a disporre ampliamenti dei limiti disposti dalla normativa primaria, non potendo operare in senso inverso, neppure indirettamente, per il tramite di una differente qualificazione della nozione di costruzione . Concludendo possiamo affermare che le distanze tra costruzioni devono essere misurate con riferimento alla facciata esterna del fabbricato, con la conseguenza che balconi, terrazze ed aggetti in generale sono rilevanti, come sporti, solo se incidono in concreto sulla consistenza volumetrica dell'edificio. Pertanto non si ha sporto, creata a scopo di rifinitura o di ornamento, ma un corpo di fabbrica omogeneo, in tutta la sua estensione costituente parte integrante dell'edificio, quando esso sia destinato ad estendere ed ampliare per l'intero fronte dell'edificio, i vani abitabili ed incida, quindi, sulla consistenza volumetrica dell'edificio stesso. *Consulente giuridico