In Gazzetta la legge di conversione del d.l. 44/2021: ecco alcune novità

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, n. 128 la legge n. 76/2021 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Con la conversione in legge del d.l. n. 44/2021, da parte della l. n. 76/2021 pubblicata in G.U. n. 128 del 31 maggio 2021, viene introdotto l’art. 1- bis che prevede il ripristino , su tutto il territorio nazionale, dell’ accesso di familiari e visitatori nelle strutture di ospitalità e lungodegenza, RSA, hospice, strutture riabilitative e simili perché muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9 d.l. n. 52/2021. L’art. 3- bis invece introduce la responsabilità per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza da COVID-19. In particolare 1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave . 2. Ai fini della valutazione del grado della colpa , il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonchè della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza . La legge di conversione ha introdotto l’art. 7- bis relativo alle elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell’Avvocatura di Stato . La norma dispone al comma 1 che per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato di cui all'articolo 21, primo comma, lettera d , della legge 3 aprile 1979, n. 103, che si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, gli elettori che prestano servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato possono votare per corrispondenza secondo le determinazioni adottate dall'ufficio elettorale di cui all'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 103 del 1979 e in conformità alle modalità previste dal presente articolo .

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