Avvocati: nuova causale contributo per i riscatti

L'Agenzia delle Entrate, su richiesta di Cassa Forense, ha istituito una nuova causale che consentirà agli avvocati, a partire dal prossimo 31 maggio, di versare i contributi dovuti a seguito dell'ammissione al riscatto Agenzia delle Entrate, risoluzione 21 maggio 2021, numero 34/E .

L'Agenzia delle Entrate, su richiesta di Cassa Forense, ha istituito una nuova causale che consentirà agliavvocati, a partire dal31 maggio 2021, di versare icontributidovuti a seguito dell'ammissione alriscatto articolo 31 e ss. Reg. Unico Prev. Forense . La nuova causale è - “E104” denominata “CASSA FORENSE – Riscattoarticolo 37 Reg. Unico Prev. Forense”. Il pagamento dei contributi, determinati dalla Giunta Esecutiva con il provvedimento di ammissione ai riscatti, deve essere eseguito inunica soluzione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione della Giunta Esecutiva. L'interessato, entro il termine previsto per il pagamento, può presentare alla Cassa domanda, da inviarsi tramite PEC o con lettera raccomandata, con la quale comunica l'importo che intende versare subito e il numero di anni nei quali intende rateizzare l'importo residuoper non più di dieci anni. In tal caso saranno dovuti gli interessi nella misura del 1,50% annuo, o nella misura del tasso legale vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto, se superiore. Il tasso così determinato resterà fermo per l'intero periodo della rateazione stessa. In sede dicompilazionedelModello F24, la nuova causale è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” secondo riquadro , nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando - nel campo “codice ente”, il codice “0013” - nel campo “codice sede”, nessun valore - nel campo “codice posizione”, nessun valore - nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l'anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”. Fonte mementopiu.it

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