Con il Regolamento unico della previdenza, in vigore dal 01.01.2021, Cassa Forense ha introdotto nel sistema il concetto della contribuzione integrale in luogo della precedente contribuzione effettiva.
Ho già trattato del tema nel mio contributo Il Regolamento unico della previdenza forense è innovativo. L’articolo 47, numero 2 del Regolamento unico così recita «Ai fini della determinazione del trattamento si considerano soltanto gli anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione». Per la verità Cassa Forense ha sempre interpretato la locuzione “effettiva contribuzione” come integrale contribuzione dovuta, con la conseguenza che il versamento solo parziale o irregolare per qualsiasi motivo si sia verificato della detta contribuzione, è stato ritenuto ostativo all’inclusione dell’intero anno di riferimento nell’anzianità contributiva nonché nel conteggio del trattamento pensionistico. È nato però un contenzioso che ha visto Cassa Forense soccombente Cass. 5672/2012, 26962/2013, 15643/2018, 30421/2019 e 6942/2021 . La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha stabilito che l’uso dell’aggettivo “effettiva” riferito alla sola contribuzione, induce ad attribuire ad esso un significato diverso da “regolamentare” impiegato a proposito dell’iscrizione. Ed invero, la Corte, già in precedenti decisioni, aveva osservato che, in tale norma, il termine effettivo, non può interpretarsi, come tale da esigere che la contribuzione debba essere integrale, in quanto non contiene alcun riferimento alla misura della contribuzione stessa. Detto aggettivo, invero, introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione effettivamente versata e sancisce, in tal modo, l’esclusione di ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione concretamente versata. La suddetta modifica è giustificata nel regime di calcolo retributivo della pensione mentre non trova alcuna giustificazione per la pensione contributiva che viene sempre calcolata sul montante contributivo versato. A mio giudizio, quindi, il richiamo all’integrale contribuzione, di cui all’articolo 51 del Regolamento unico che disciplina la pensione contributiva, è illegittimo e così avverrà anche in ipotesi di transizione dal criterio di calcolo retributivo della pensione a quello contributivo che, per quanto è dato sapere, è una delle ipotesi, di minoranza però, allo studio della commissione.