



mediazione | 07 Aprile 2021
Patrocinio a spese dello Stato e conciliazione delle parti: alla Consulta la questione sul compenso per l’avvocato
di La Redazione
Il Tribunale di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, in relazione agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che sia assicurato il patrocinio ai non abbienti nel procedimento di mediazione e che sia assicurato il pagamento del relativo compenso all’Avvocato con oneri a carico dell’Erario, quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda e il processo non viene poi introdotto per essere intervenuta conciliazione delle parti.

(Tribunale di Palermo, sez. IV Civile-Fallimentare, ordinanza depositata il 17 marzo 2021)








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