A partire da mercoledì 31 marzo 2021, per effetto del d.m. 27 gennaio 2021 e ai sensi dell’articolo 221, comma 5, d.l. 34/2020, avranno valore legale i depositi telematici degli atti civili presso la Corte Suprema di Cassazione.
Per effetto del decreto 27 gennaio 2021 del Ministero della Giustizia pubblicato in G.U. numero 22 del 28 gennaio 2021 e ai sensi dell’articolo 221, comma 5, d.l. numero 34/2020, avrannovalore legaleidepositi telematici degli atti processuali civili e dei documenti da parte dei difensori delle parti presso la Corte Suprema di Cassazione. Tuttavia, ildepositotelematico rappresenta soltanto una facoltà per il professionista, posto che l’articolo 221, comma 5, d.l. numero 34/2020 conv. inl. numero 77/2020 ha statuito che “Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocatipuò avvenire in modalità telematicanel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ”. Ilpagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Cassazione, deve avvenitetelematicamenteattraverso pst.giustizia.it. Tra gli atti depositabiliper via telematico innanzi alla Suprema Corte, vi sono il ricorso, il controricorso, il controricorso con ricorso incidentale, le istanze generiche, la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, la rinuncia al mandato, la memoria exarticolo 378,380-bis,380-bis 1,380-ter c.p.c., l’istanza di patrocinio a spese dello Stato, l’istanza di riunione dei ricorsi, l’istanza di assegnazione alle Sezioni Unite, l’istanza di sollecita fissazione e il ricorso per correzione d’errore materiale. Fonte ilprocessotelematico.it