1. Le Casse dei professionisti sono caratterizzate da un quadro normativo di riferimento molto complesso e in continua evoluzione. La privatizzazione effettuata con il d.lgs. numero 509/1994 e successivamente la normazione contenuta nel d.lgs. numero 103/1996 hanno dovuto supportare un processo legislativo di lenta ma costante ripubblicizzazione in considerazione della finalità di rilievo nazionale e comunitario perseguito dalle Casse di previdenza VIII Rapporto ADEPP sulla previdenza privata, pag. 24 .
2. Alle Casse, ai sensi del d.lgs. 509/1994, non sono consentiti finanziamenti pubblici, diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali ibidem . 3. L’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del numero 7645/2020, che ho già commentato in questa Rivista nel mio contributo Bisogna uscire dagli equivoci, del 26.10.2020, ha affermato che - la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato rileva solo sul piano della gestione perché le Casse continuano a perseguire finalità di pubblico interesse - le Casse sono pubbliche amministrazioni che si occupano dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e vecchiaia rientrante nella previdenza sociale che, ex articolo 38, quarto comma Cost. e articolo 1 l. numero 146/1990, costituisce pubblico servizio. 4. Il comma 763 dell’articolo 1 l. numero 296/2006 ha introdotto l’obbligo di ricondurre, ad un arco temporale non inferiore a 30 anni, la stabilità delle gestioni previdenziali al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio, e dunque, salvaguardare l’equilibrio finanziario di lungo termine avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturare rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e, comunque, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. 5. Il d.l. numero 98/2011 all’articolo 14 ha previsto l’adozione, anche per le Casse di previdenza, del regolamento degli investimenti, regolamento che è stato posto in consultazione pubblica, aggiornato con i pareri di legge ma che, a tutt’oggi, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale come ripetutamente denunciato dagli iscritti e dagli organismi di vigilanza, stante la contrarietà delle Casse wewelfare.it, Regolamento sugli investimenti le Casse ADEPP contro il Governo . 6. Il principio di prudenza nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontante, anche se non sono definitivamente realizzate. Indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati nelle pubbliche amministrazioni, Camera dei Deputati, VI Commissione Finanze, Nicola Benini, Ugo Patroni Griffi, pag. 7 . 7. Tutte le Casse di previdenza hanno adottato codici di trasparenza secondo le linee guida ADEPP. Le Casse di previdenza per essere trasparenti verso gli iscritti debbono presentare una valutazione mark to market dei propri attivi il che vuol dire valutare secondo il mercato. Le attività finanziarie ma anche quelle reali possono essere valutate secondo il costo storico o costo di acquisizione , secondo una procedura detta di “costo corrente”, che sarebbe il costo storico riportato ad oggi mediante un indice dei prezzi, o secondo il prezzo di mercato. Nell’ottica di stabilire la “verità dei bilanci”, i principi contabili solitamente impongono di usare il mark to market per valutare attività e passività finanziarie. Questo principio diventa scomodo quando, com’è successo nel 2007 – 2008 con la crisi dei mutui o oggi con la pandemia, il mercato per molti asset diventa illiquido e la paura conduce a prezzi così bassi da creare massicce minus valenze, erodendo profitti e capitale. Le procedure di valutazione, tuttavia, lasciano qualche margine per adottare prezzi diversi. 8. “I dirigenti pubblici faticano ad accettare la trasparenza la strada per rendere la Pubblica Amministrazione una casa di vetro è ancora lunga se non sarà consentito l’accesso civico generalizzato agli atti della PA, il cd. FOIA Freedom of Information Act ”. Dalla relazione annuale di Raffaele Cantone alla Camera dei Deputati del 06.07.2017 . 9. La trasparenza è l’unico antidoto al malaffare e, per gli iscritti alle Casse, è l’unico strumento di garanzia del proprio futuro previdenziale. 10. La recente richiesta alle Casse di previdenza da parte della COVIP delle informazioni sugli asset attraverso il manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli enti previdenziali privatizzati è lungimirante e non miope e quindi va sostenuta a garanzia del futuro previdenziale di tutti i professionisti italiani.