Mentre pedalavo verso il Passo Bordala, quota 1258, sono stato raggiunto dal tweet di Tito Boeri economista e accademico italiano, Presidente dell’INPS dal 24.12.2014 al 16.02.2019 del seguente tenore «Le Casse previdenziali di avvocati, ragionieri e veterinari hanno impugnato davanti al TAR il provvedimento che le obbliga a rendicontare i loro investimenti mobiliari e immobiliari. Lo sanno gli avvocati, i ragionieri e i veterinari? Non è certo un bel segnale».
Oggi mi sono posto il problema e ho ragione di ritenere che il provvedimento impugnato sia la circolare numero 127/2021 del 15.01.2021 della COVIP che recita “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli enti previdenziali ex D.lgs. 509/1994 e 103/1996, modalità tecnico operative per la trasmissione dei dati”. La COVIP, che per legge vigila sugli investimenti delle Casse di previdenza, ha stipulato un accordo con la Banca d’Italia in base al quale, per la raccolta delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, si avvale della piattaforma INFOSTAT. La trasmissione delle informazioni richieste potrà avvenire attraverso due distinte modalità a utilizzando il sistema di immissione dei dati data-entry basato sulle funzionalità consentite dalla piattaforma INFOSTAT. In particolare, il sistema consentirà sia l’inserimento diretto dei valori, sia il caricamento di file nel formato CSV, gestibile con diversi programmi Microsoft Excel b mediante la trasmissione di un file XLM eXtensible Markup Language appositamente strutturato. La piattaforma per la raccolta delle informazioni INFOSTAT è un sistema informatico progettato dalla Banca d’Italia per offrire supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni. La versione INFOSTAT – COVIP è destinata ad accogliere le segnalazioni che gli enti previdenziali di cui ai decreti 509 e 103 devono trasmettere alla COVIP. Il manuale COVIP illustra tutte le modalità con una serie di tabelle molto particolareggiate, il tutto per assicurare il massimo della trasparenza. È singolare davvero che tre Casse si oppongano sul presupposto, ovviamente è una mia valutazione, che il rendiconto sia impossibile perché non si riescono ad avere esatte composizioni dei valori mobiliari dai vari fondi ove si investe. Se il sistema INFOSTAT – COVIP funziona, e bene, per i fondi pensione che gestiscono la previdenza complementare volontaria di secondo pilastro, informata al regime della capitalizzazione, non si vede perché non debba funzionare anche per le Casse di previdenza dei professionisti al fine di meglio garantire gli iscritti considerando che non dispongono ancora di una normativa cogente e che gestiscono la previdenza obbligatoria di primo pilastro senza la garanzia finale dello Stato dove, quindi, il patrimonio di garanzia, sia pure parziale, rappresenta l’unico valore agli effetti della sostenibilità di lungo periodo. Spiace dover rimarcare ancora una volta la totale assenza di trasparenza, affidata oggi anche ai tweet. Da ultimo ricordo quando dispone il D.M. 5 giugno 2012 allo articolo 2 comma 3. Gli Enti previdenziali privati trasmettono alla COVIP, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente la rilevazione. Nel rispetto delle disposizioni adottate con il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge numero 98 del 2011, la COVIP, con propria deliberazione, stabilisce omogenee modalità di rilevazione per tutti i predetti Enti, funzionali all’acquisizione delle informazioni di cui al comma 1, mediante la predisposizione di apposite schede, preventivamente sottoposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, da compilare a cura degli Enti medesimi. Oggi 23 marzo 2021, attraverso un articolo di Italia Oggi, vedo che ho colto nel segno e se ne sa qualcosa di più nel senso che il sistema introdotto dalla COVIP comporterebbe per le Casse un aumento delle spese per personale e servizi al fine di reperire le informazioni utili sui fondi, per esempio di private equity, e per la necessità di una perizia per poter comunicare il valore a mercato dei immobili. Mi sembrano considerazioni facilmente superabili perché di ogni investimento le Casse fanno la “due diligence” e perché la stima del compendio immobiliare consente di postare a bilancio dati corretti e in linea con l’andamento del mercato. Tutto questo serve a dare agli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, una visione chiara della sostenibilità di lungo termine delle rispettive Casse di appartenenza.