Avvocati: la verifica della continuità professionale al tempo della pandemia

In questo periodo il tema della verifica della continuità professionale dell’avvocato è al centro dell’attenzione anche in ragione del fatto che alcuni Consigli dell’Ordine hanno apprestato soluzioni informatiche per ricevere le dichiarazioni di continuità è il caso, ad esempio, di Milano , mentre altri hanno rinviato la data ultima per quelle dichiarazioni come nel caso, ad esempio, di Firenze che lo ha fissato al 31 luglio .

Peraltro, la “materia” che riguarda la verifica della continuità professionale da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati presenta ulteriori aspetti problematici come dimostra un recente parere del CNF che, in risposta ad un quesito, preannuncia che «è in fase di adozione da parte del Ministro un decreto che – a seguito dell’apertura di procedure di infrazione – modifica uno dei requisiti per l’accertamento dell’esercizio effettivo della professione, e in particolare quello di cui all’articolo 2, comma 2, lett. c » e, cioè, come vedremo, quello sul numero degli affari seguiti . Ma cosa prevede la normativa sulla continuità professionale? Orbene, l’articolo 21 della legge professionale forense e, cioè, la legge numero 247/2012 stabilisce che «la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale». E’ stato poi emanato il decreto del Ministero della Giustizia del 25 febbraio 2016, numero 47 recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense dove sono stati previsti i requisiti per poter dimostrare la continuità professionale da parte dell’avvocato. I requisiti. In base all’articolo 2 comma 2 «la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato a è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva b ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati c ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista ed è questo requisito sul quale dovrebbe intervenire una modifica secondo il parere prima ricordato del CNF d è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine e ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense f ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge». Rispetto a questi indici occorre ricordare quanto a quello previsto dalla lettera d che ora il D.L. 16.7.2020 numero 76 impone ad ogni avvocato di comunicare il proprio domicilio digitale e ai Consigli di verificare tale comunicazione in mancanza è prevista in questo caso la sospensione dall’Albo. Dichiarazione, verifica e cancellazione. E’ sempre il decreto ministeriale a prevedere che sia il consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni la prima verifica a tre anni dall’entrata in vigore del decreto nel 2016 a verificare con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente nella generalità dei casi è prevista una dichiarazione sostitutiva da inviare all’ordine . Peraltro, la legge ha anche previsto la possibilità che il CNF nomini dei commissari ad acta nel caso in cui l’Ordine non vi provveda ovvero vi provveda con “numerose e gravi omissioni”. Ma l’attività del Consiglio dell’Ordine precisamente quella di verifica delle dichiarazioni potrebbe essere “ostacolata” dalla mancata emanazione di un decreto attuativo proprio sulle modalità di verifica. Ed infatti, per il Consiglio Nazionale Forense, premesso che «il decreto ministeriale previsto dall’articolo 2, comma 5 del DM numero 47/2016 riguarda un adempimento collaterale rispetto alla verifica dell’esercizio effettivo della professione, vale a dire il controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese a giustificazione del possesso dei requisiti richiesti dal medesimo DM in relazione alla verifica dell’esercizio effettivo della professione» conclude che «in assenza dell’emanazione del suddetto decreto, i COA non possano procedere alla verifica». Il che non toglie, però, a mio avviso, che il Consiglio dell’Ordine possa rectius debba procedere alla verifica della continuità professionale avviando i relativi procedimenti laddove l’avvocato o non abbia dichiarato alcunché oppure dalla sua dichiarazione emerga che non sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa. Possibile rilevanza della pandemia. Così inquadrato il problema della verifica della continuità professionale, i dubbi che possono sorgere oggi in vista della prossima tornata di verifica è quale possa essere l’impatto per gli anni 2020 e 2021 del periodo emergenziale. Quid juris se l’avvocato non rispetta i parametri di continuità professionale e fatte salve le preannunciate modifiche ? Ebbene, secondo la legge la conseguenza non è ope legis occorre, infatti, un provvedimento amministrativo che deve svolgersi necessariamente in contraddittorio con l’interessato articolo 21, comma 5 L. 247/2012 e articolo 2, comma 3 d.m. . Ecco allora che già le stesse norme consentono, in sede di contraddittorio previsto obbligatoriamente come elemento indefettibile del procedimento di cancellazione di valorizzare le situazioni eccezionali per le quali la mancanza di uno o più requisiti possa avere una giustificazione che escluda l’adozione del provvedimento di cancellazione. Ed infatti, secondo l’articolo 3, comma 1 del d.m. il Consiglio provvederà alla cancellazione dall’albo se «l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi» l’articolo 21 comma 4 della legge professionale si riferisce a “giustificati motivi” che hanno determinato il non possesso congiunto dei requisiti richiesti ai fini della dimostrazione della continuità professionale. Ne deriva che l’eventuale contrazione dell’attività che non abbia consentito di raggiungere il numero minimo di incarichi richiesti dalla normativa regolamentare o l’assolvimento dell’obbligo formativo rispetto al quale, però, va ricordato che il CNF aveva già provveduto a considerare la difficoltà del momento riducendo significativamente il numero di crediti e prevedendo che questi possano essere acquisiti anche totalmente a distanza nonché a non considerare gli anni 2020 e 2021 come anni del triennio formativo potrebbe trovare giustificazione nel caso concreto negli effetti della pandemia in atto e che, quindi, possono trovare ingresso come giustificato motivo ostativo alla cancellazione dall’albo. Si tratterà ovviamente di una valutazione discrezionale che dovrà valorizzare gli effetti della crisi o del COVID stesso sulla specifica situazione del singolo iscritto senza però poter invocare una sorta di giustificazione generalizzata “a causa del COVID”. Peraltro, l’eventuale situazione di malattia è già stata presa come ipotesi paradigmatica dall’articolo 21 della legge professionale prevedendo che la verifica non avrà ad oggetto gli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro lett. b dell’articolo 21 l.prof. .