L’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Anno 2020 Il tempo medio di pagamento delle fatture per forniture di beni e servizi per l’anno è pari a 27,96. L’indice del primo trimestre è 27,84 L ’indice del secondo trimestre è 12,50 L' indice del terzo trimestre è - 10,14 L’indice del quarto trimestre è 38,74. Il Collegio dei Sindaci di Cassa Forense, nella relazione al consuntivo 2019, ammoniva che «a corredo dei documenti contabili di prossima adozione, la Cassa provveda ad esporre gli indicatori di tempestività dei pagamenti e dei relativi stock di debiti scaduti, anche in relazione agli specifici adempimenti in materia di riduzione degli stessi, di cui all’articolo 1, comma 859 e seguenti, della legge 30.12.2018, numero 145 legge di bilancio 2019 , previsti con decorrenza dal 2021». Alla pag. 32 del bilancio di previsione 2021 di Cassa Forense risulta un calo della voce ricavi e proventi contributivi del 13,55% passando dalla previsione assestata del 2020 di € 1.719.656.468,69 a € 1.486.581.752,07. Per contro a consuntivo 2019 i crediti verso gli iscritti e i concessionari risultano in aumento pari a 1,409 miliardi di euro, è facile pensare ad un ulteriore aumento. La dimensione delle posizioni creditorie e la relativa dinamica di crescita evidenziano persistenti difficoltà nella riscossione dei contributi da parte della Cassa che, per effetto della crisi sanitaria in atto, potrebbe ulteriormente acuirsi nei prossimi anni, con conseguenze importanti sulle entrate dell’Ente. Non sono ovviamente mie valutazioni, da grillo parlante, ma la nota del Collegio sindacale di Cassa Forense, e quindi ufficiale, solo che pochissimi si interessano a questi temi che sono essenziali per il futuro previdenziale della avvocatura italiana. Vediamo ora cosa prevede la legge di bilancio 2019 agli articoli citati che qui, per comodità di lettura, ripropongo integralmente. 858. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, numero 196, Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica ISTAT in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana numero 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana numero 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni. 8 13 19 Resta quindi confermato che la cd privatizzazione riguarda solo la gestione perché «la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato rileva solo sul piano della gestione perché le Casse sono pubbliche amministrazioni e continuano a perseguire finalità di pubblico interesse» applicano a le misure di cui alla lettera a dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente b le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a , ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, numero 231. 860. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33. 861. I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, numero 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, numero 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. 862. Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari a al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente b al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente c al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente d all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente. 863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. 864. Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, relative all'esercizio precedente, gli enti che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale a riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso anno T rispetto a quelli registrati nell'anno precedente anno T - 1 , qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo b riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso anno T rispetto a quelli registrati nell'anno precedente anno T - 1 , qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni c riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso anno T rispetto a quelli registrati nell'anno precedente anno T - 1 , qualora registrino ritardi compresi tra undici e trenta giorni d riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso anno T rispetto a quelli registrati nell'anno precedente anno T - 1 , qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni. 865. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato a non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo b è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni c è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni d è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni. 866. Le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero 105 del 7 maggio 2005, una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 865. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c , della legge 23 dicembre 2009, numero 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, numero 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 865. 867. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, numero 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, numero 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato. 868. A decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a , al comma 864, lettera a , e al comma 865, lettera a , si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture. 869. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, numero 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati a con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861 b con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861. 870. A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, numero 196, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. 871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b , costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d , della legge 31 dicembre 2009, numero 196, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 872. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure. Come ho già detto e scritto molte volte, le Casse di previdenza, e quindi anche Cassa Forense, debbono seguire sul punto dei crediti inesigibili le stesse operazioni che sono richieste alle banche proprio al fine di non taroccare i bilanci, vale a dire l’esatta individuazione dei crediti inesigibili per cancellarli dalle poste attive di bilancio. Il 2021 è arrivato e quindi almeno al dettato normativo ci si dovrà adeguare. Ricordo che il legislatore pone un particolare accento sulla necessità che gli equilibri e la sostenibilità siano garantiti dal rapporto tra contributi e prestazioni e non anche dagli apporti finanziari dei patrimoni Corte dei Conti .