Liquidazione dei compensi ai Consulenti tecnici d’ufficio e di parte prenotati a debito: indirizzo ministeriale

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, sentenza numero 217 del 15 giugno 2019 pubblicata il 1 ottobre 2019,che “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Testo A », nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario” era , sin da subito, sorto il dubbi se i decreti di liquidazione emessi prima della decisione della Corte Costituzionale, per i quali non fosse intervenuta estinzione del diritto, ricadessero, o meno, sotto gli effetti della nuova decisione della Coste Costituzionale.

Dubbio superato, in positivo, dal Ministero della Giustizia con l’indirizzo del 10 febbraio 2021. L’approfondimento a firma del dott. Caglioti è disponibile al link sottostante per gli abbonati di Diritto e Giustizia.

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