Il Regolamento unico della previdenza forense è innovativo

Presentato come un semplice testo unico di regolamenti vigenti, in realtà contiene innovazioni di rilevante spessore e ricaduta economica.

La prima innovazione riguarda il tasso di interesse applicato per il pagamento dei contributi così innovando l’art. 37 dove il tasso passa all’1,50% annuo rispetto al 2,75% annuo che rimane però, inspiegabilmente, ancora al 2,75% per le ipotesi di rateazione di cui all’art. 78. La seconda novità riguarda l’art. 47 che disciplina la determinazione della quota base. Nel precedente art. 4, comma 2, del Regolamento delle prestazioni, si diceva che ai fini della determinazione del trattamento si considerano soltanto gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione ” dove il termine effettivo non può interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione debba essere integrale , in quanto la comune accezione del termine non fa alcun riferimento ad una misura Giurisprudenza costante . Il parziale adempimento dell’obbligo contributivo influisce” sicuramente sulla misura della pensione, se gli anni in cui si è verificata l’omissione rientrano tra quelli utili per il calcolo della base pensionabile, ma Cassa Forense non può recuperare i contributi omessi invocando la causa sospensiva della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8, che ricorre solo quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e precisamente quando l’effetto dell’occultamento sia da classificare quale impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli. Così si è pronunciata la Cassazione civile, Sezione lavoro, con la sentenza n. 26962, resa il 02.12.2013. Nella nuova dizione si è aggiunta la parola integrale contribuzione secondo una interpretazione autentica della norma a valere, penso nello intento del CDD, ora per allora dato che CF nel contenzioso ha sempre sostenuto la necessità della integrale contribuzione! Ma è consentita a CF, pur nella delegificazione, una norma di interpretazione autentica? Non ne sarei cosi certo. La novità non è trascurabile perché pone nel nulla la consolidata giurisprudenza di legittimità la cui ultima pronuncia si è avuta proprio con l’ordinanza n. 694/21 del 18.01.2021 . Con tale arresto la Suprema Corte ha affermato che Non induce a diversa considerazione l’argomento per il quale, a seguire la soluzione indicata dalle pronunce richiamate, basterebbe il versamento di un minimo contributo, perché il professionista si veda conteggiato l’intero anno di contribuzione, con conseguenti riflessi negativi sull’intera categoria dei professionisti iscritti e ciò in parte contraddizione con la logica della previdenza professionale, improntata a principi solidaristici si rileva che, per quanto sopra, si è detto sulle modalità di calcolo della pensione, la minore contribuzione versata potrebbe influire sull’ammontare della prestazione e, inoltre, si tratta di un inconveniente dovuto, come già sottolineato nelle predette sentenze, alla mancanza, nell’ambito della legge professionale, di una disposizione che preveda espressamente l’annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale omissione esso è comunque frutto di una patologia del sistema, superabile attraverso l’adozione di più rigorosi controlli sulle comunicazioni e sulle dichiarazioni inviate dagli iscritti, al fine di procedere tempestivamente al recupero di quanto dovuto e non versato, in un’ottica di prevalenza dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto a quella dell’esatta corrispondenza, senza limiti di tempo, delle annualità oggetto di contribuzione rispetto a quelle computabili ai fini pensionistici, che pertanto non appare collidere con il principio di uguaglianza, né ledere il principio di solidarietà che impronta il sistema previdenziale”. Non sfuggirà a chi legge che, con la sola parola aggiunta integrale ”, Cassa Forense ha superato tutta la giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia e presumibilmente messo fuori gioco anche il regolamento per la costituzione della rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione. In buona sostanza con l’entrata in vigore del Regolamento unico della previdenza forense ai fini della determinazione del trattamento pensionistico si considerano soltanto gli anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione, salvo addirittura ritenerla di interpretazione autentica con gli effetti che ben conosciamo! Il che significa che le annualità che vedano il parziale versamento della contribuzione non possono essere tenute in considerazione agli effetti pensionistici il che avrà delle ricadute molto gravi per gli iscritti perché comporterà la perdita di tutte le annualità di contribuzione non integrale, anche di un solo euro dovuto ai motivi più svariati dal semplice errore di calcolo a sviste o altro. Questo comporterà l’obbligo per Cassa Forense di certificare, anno per anno, a tutti gli iscritti l’avvenuto integrale versamento dei contributi. Diversamente l’iscritto si troverà al momento del pensionamento con sorprese da non sottovalutare. Prevedo l’esplosione del contenzioso dovuto alla mancanza nella legge professionale di una disposizione che preveda espressamente l’ annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale omissione . Domanda che ne sarà della parziale contribuzione versata? Verrà restituita allo avente diritto o sarà ammesso alla regolarizzazione, se non prescritto, con interessi e sanzioni secondo il vigente regolamento delle sanzioni? Ritengo di sì. E se prescritto dovrà necessariamente usufruire del regolamento per la rendita vitalizia con costi molto accentuati. Ricordo che in INPS l'anzianità contributiva viene determinata per la generalità dei lavoratori dipendenti in settimane contributive nel numero di 52 settimane in un anno . Ciò significa che per ogni anno di intero lavoro del dipendente e, dunque, di contributi versati all'Inps, devono essere conteggiate 52 settimane contributive. Cassa Forense in un articolo del 2019 La rendita vitalizia , 1/2019, gennaio – aprile di Giovanni Schiavoni ricorda che il sistema previdenziale ha, oggi, i seguenti punti fermi a I contributi si prescrivono in 10 anni b La prescrizione non è automatica ma deve essere eccepita c La prescrizione inizia a decorrere dalla data di spedizione alla Cassa della comunicazione contenente i dati rilevanti ai fini irpef e iva mod.5 d L’iscritto può sempre effettuare il versamento del contributo dovuto rinunziando alla già maturata prescrizione la Cassa non può rifiutare il pagamento del contributo. Tanto in applicazione delle norme codicistiche di carattere generale art. 2934 e segg. cc . Cassa Forense, in applicazione di tali principi, nell’evidente intento di favorire gli iscritti, con delibera del Consiglio di Amministrazione 21.02.2013, ha disposto che, salvo il caso in cui la prescrizione sia stata accertata in via definitiva, gli uffici dovranno sempre procedere alla richiesta di pagamento degli eventuali contributi omessi” pur se decorso il termine prescrizionale e l’eventuale eccezione di prescrizione dovrà essere sollevata dall’interessato in assenza, è ammesso sia il pagamento in forma spontanea sia la riscossione coattiva”. In conclusione l’istituto della rendita vitalizia può considerarsi oramai un rimedio del tutto residuale tanto è vero che negli ultimi anni il numero delle domande per la costituzione della rendita vitalizia è sensibilmente diminuito. Ma per le Sezioni Unite della Cassazione la prescrizione in materia previdenziale è sottratta alla disponibilità delle parti con la conseguenza che la contribuzione prescritta non può essere versata dallo iscritto né accettata dallo Ente previdenziale Cass. Sezioni Unite n. 23367/2016 . Che succederà? L’art. 66 della legge 247/2012 così recita La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Ricordo che le disposizioni della legge 335/1995 costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.