A causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, Cassa Forense ha disposto un’ulteriore proroga degli adempimenti previdenziali precedentemente sospesi, individuando quale termine unico il 31 marzo 2021. Non sono prorogati, invece, i termini di scadenza per i contributi minimi 2020.
Nel corso dell’anno, il C.d.A. di Cassa Forense ha adottato una serie di provvedimenti in relazione agli adempimenti previdenziali in scadenza, per andare incontro agli iscritti in un periodo così delicato e colpito duramente dal diffondersi della pandemia. In particolare, l’Istituto, ad aprile 2020, ha sospeso tutti gli adempimenti previdenziali che scadevano nel periodo compreso tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020 ha prorogato al 31 dicembre 2020 i termini per il pagamento dei contributi minimi 2020 e per l’invio della comunicazione obbligatoria dei dati reddituali prodotti nell’anno precedente ha permesso di scegliere tra 4 diverse modalità di pagamento quella preferita ai fini del versamento dei contributi in autoliquidazione riferiti al mod. 5/2020. Ancora, a giugno 2020, lo stesso C.d.A. disciplinava le modalità di ripresa della riscossione degli istituti previdenziali che erano stati sospesi nel periodo sopra indicato, individuando per ciascun adempimento il proprio termine di scadenza. Con l’emissione dei bollettini M.Av. aventi scadenza il 31 ottobre 2020, poi, è stato previsto per ciascun professionista un numero variabile di bollettini da uno a tre composti da -un bollettino con i pagamenti riferiti ai piani rateali richiesti dopo accertamenti sanzionatori -un bollettino con i contributi minimi obbligatori e quelli di maternità relativi agli anni precedenti -un bollettino per piani rateali utilizzabili per istituti facoltativi. Preso in considerazione quanto sopra, Cassa Forense ha esaminato i dati forniti dai propri uffici e a causa del perdurare della crisi economica riconducibile all’emergenza epidemiologica ha disposto l’adozione di un nuovo provvedimento di proroga, individuando quale termine unico degli adempimenti previdenziali sospesi precedentemente il 31 marzo 2021, ivi incluse le richieste di pagamento formulate dalla Cassa mediante i suddetti bollettini M.Av Non sono ulteriormente prorogati, invece, i termini di scadenza dei contributi minimi 2020.