



responsabilità professionale | 08 Gennaio 2021
È negligente l’avvocato che non chiede al cliente le attestazioni di avvenuto pagamento utili alla difesa
di Emanuele Bruno - Avvocato
Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) i doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 56/21; depositata il 7 gennaio)








- COVID-19: vaccinazione prioritaria per gli avvocati?
- Dal Recovery Plan investimenti per quasi 3 miliardi nel settore giustizia
- La sostenibilità del sistema previdenziale forense e la crisi COVID
- Controversie sui compensi ai difensori: rito speciale anche se è in discussione l’an della pretesa
- Quando il reclamo diventa un boomerang



























Network Giuffrè



















