Tutti i nodi vengono al pettine e ciò che allontaniamo senza affrontare ritorna nella previdenza forense

Commento al bilancio preventivo 2021 di Cassa Forense.

Ho già trattato il tema del saldo previdenziale che è la base di partenza si veda Il saldo previdenziale del 4 dicembre 2020 . Le chiacchere stanno a zero mentre i numeri, per chi li sa leggere, sono illuminanti. Sei miei quaderni sono stati oscurati ma ora ciò che scrivevo in tempi non sospetti torna di grande attualità. Il COVID è solo la causa finale di un dissesto annunciato. Nel preventivo 2021 si stima un biennio 2021 – 2022 di grande difficoltà, una ripresa di spazi professionali che dovrà essere accompagnata da una riliqualificazione dell’avvocatura verso le materie maggiormente richieste dal mercato. A questo, deve aggiungersi una profonda modifica nella composizione demografica della categoria con una presumibile riduzione della platea, per il maggior numero di cancellazione dagli albi conseguenti alla chiusura di molti studi professionali, non in grado di sopportare gli effetti immediati della recessione economica in atto. Sarà compito degli attuari, nei prossimi mesi, disegnare i nuovi scenari della professione e le nuove linee reddituali e di speranza di vita, con riferimento allo scenario post COVID che, ovviamente, non potrà essere identico a quello analizzato nel periodo precedente. Nel predisporre il preventivo 2021 Cassa Forense ha ipotizzato una diminuzione di reddito e di fatturato della categoria di circa il 20% rispetto all’anno precedente ma, a mio giudizio, la diminuzione del reddito è sottostimata per difetto perché la pandemia ha allargato la forbice tra pochi grandi ricchi e moltissimi poveri sicché la diminuzione mediana del reddito oscillerà in una percentuale non inferiore al 30% del reddito. Le criticità dell’avvocatura italiana sono datate nel tempo e sono esplose con la legge 247/2012 la quale però aveva indicato la strada da percorrere, vale a dire l’opzione al sistema di calcolo contributivo. L’opportunità non è stata colta e così sono aumentate le pensioni retributive e, di conseguenza, il debito previdenziale latente. Oggi si corre ai riparti con lo studio di una riforma per risolvere le criticità esistenti che, a detta di Cassa Forense, potrebbero mettere a repentaglio, nel lungo periodo, sia la sua sostenibilità finanziaria sia l’equità generazionale del sistema stesso. Se leggete i miei sei quaderni, in attesa del settimo che uscirà per la pausa natalizia, troverete tutte queste indicazioni che, se realizzate a suo tempo, avrebbero evitato di portarci sull’orlo del baratro. Com’è scritto nel preventivo 2021 larghe fasce dell’avvocatura permangono su livelli di reddito molto bassi e incidono fortemente sui costi dell’assistenza e, in prospettiva, anche della previdenza. Ciò determina anche l’aumento del fenomeno dell’evasione contributiva, con particolare riferimento ai contributi minimi, e la conseguente insofferenza dei professionisti a più elevato reddito che sostengono contribuzioni di solidarietà cui corrispondono prestazioni previdenziali spesso inferiori ai montanti versati. La tabella iniziale certifica che rispetto al bilancio tecnico al 31.12.2017 sia il consuntivo 2019, che il preventivo assestato 2020, che il preventivo 2021 si sono discostati negativamente, l’ultimo addirittura del – 25,92%. Quanto sopra si evidenzia ancora più esaminando i dati del patrimonio netto. In buona sostanza, mentre aumentano le pensioni del 3,35%, passando da 860.000.000 di cui alla previsione assestata 2020 a 888.800.0000 di cui alla previsione 2021, diminuiscono i ricavi e proventi contributivi passando da 1.719.656.468,69 della previsione assestata 2020 a 1.486.581.752,07 della previsione 2021 con una variazione in negativo del 13,55%. In compenso aumentano le spese per gli organi collegiali che transitano da una previsione assestata del 2020 di 3.629.203,85 a 3.866.958,46 con un aumento del 6,55%. La spesa per assistenza aumenta dalla previsione assestata 2020 di 55.512.974,00 a 67.945.060,00 con un aumento del 22,39%. Le spese per il personale aumentano dalla previsione assestata 2020 di 13.834.624,86 a 14.790.061,00 con un aumento del 6,91%. Il tasso di patrimonializzazione, espresso dal funding ratio, risulta pari al 29,6% e su questo ognuno può fare le sue valutazioni tenendo conto che il valore attuale delle prestazioni pensionistiche maturate è pari 48,1 miliardi di euro debito latente a fronte di un patrimonio di 14,2 miliardi di euro. Il collegio sindacale nella sua relazione ha offerto al lettore la tabella di raffronto in milioni di euro più esaustiva di tante parole e che qui ripropongo Mi pare ovvio che la riforma strutturale della previdenza forense andava fatta prima e cioè con la legge 247/2012. Ora l’opzione al criterio di calcolo contributivo è resa problematica dall’entità del debito previdenziale latente a fronte di una patrimonializzazione che non raggiunge il 30% una riforma di tipo parametrico non servirebbe a nulla mentre sono necessari sostegni economici alla professione forense, scrematura dei numeri e un lungimirante intervento sulle due leve a disposizione del legislatore previdenziale che sono le entrate e le uscite. Trovare la quadra non sarà certo facile ma bisogna almeno provarci. Una delle prime cose da fare potrebbe essere l’eliminazione di tutta la flessibilità introdotta con il cd. emendamento Lolli che consente oggi il pensionamento, senza penalizzazioni, per la quota di 105 ovvero sia 65 anni di età e 40 di contribuzione unificando tutti i pensionamenti ai 70 anni di età ma questo si andrà a scontrare con l’interesse personale di quasi tutti gli attuali delegati in Cassa Forense. L’emendamento Lolli passò nella riforma della mia consigliatura con una maggioranza molto risicata ed io, e se non ricordo male anche l’attuale presidente, eravamo contrari. L’emendamento ci costò, in allora, 1,4 miliardi. Questo perché nel contesto storico in cui viviamo aumentare i contributi non è certo possibile con la conseguenza che il legislatore previdenziale può agire solo sull’altra leva e cioè sull’età del pensionamento. Da ultimo rammento che si è formata una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata per la quale esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di la del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore ” Cass. n. 31875/2018 Cass. n. 603/2019 e dal ultimo Cass. n. 28054/2020, depositata il 09.12.2020 .