La riforma allo studio in Cassa Forense

«Dopo il Regolamento Unico, Cassa Forense si è proposta un nuovo importante obiettivo la revisione del sistema previdenziale forense. Allo studio ci sono possibili soluzioni e modifiche normative che tengano conto delle mutate condizioni socio-economiche dell’avvocatura, che hanno inciso e incideranno sulla nostra categoria professionale, anche a seguito delle difficoltà causate dal periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo

Un obiettivo complesso, quello di modificare il sistema previdenziale forense mantenendone invariato l’equilibrio finanziario e i valori di solidarietà che lo fondano. Siamo già al lavoro per realizzare la riforma, attenti all’ascolto delle richieste che ci giungono dai vari settori dell’Avvocatura con la mano tesa per aiutare gli avvocati di oggi e lo sguardo al futuro, per salvaguardare gli iscritti di domani. Con tutto il nostro impegno e con passione, come sempre» Presidente di CF su Previdenza Forense . Tuttavia, pensiamo che tra non molto anche il sistema previdenziale sarà chiamato in causa in tutti i suoi aspetti i requisiti per l’accesso alla pensione, l’adeguatezza degli assegni in relazione all’incidenza del PIL e dell’inflazione, i contributi versati e omessi, l’impatto della spesa per pensioni sul debito pubblico. Se è vero, come attestato da analisi dell’ISTAT, che il rischio povertà si riduce in modo significativo nei nuclei familiari nei quali è presente un pensionato, questa osservazione potrà essere ancora più vera nei mesi e negli anni a venire in cui, in un contesto già difficile, la ripresa sarà ancora più ardua e aumenteranno le situazioni di difficoltà lavorativa ed economica. Allo stesso tempo, però, non si può sottovalutare il fatto che il sistema previdenziale si regge sui contributi versati da lavoratori e imprese e per la parte rimanente sul contributo dello Stato, vale a dire sul gettito derivante dalla fiscalità e che nella crisi economica si riducono entrambi. In questa situazione è evidente come sia innanzitutto prioritario rilanciare il lavoro ma sarebbe necessario anche mettere in campo, in modo più incisivo e capillare di quanto sia mai avvenuto, azioni per contrastare l’evasione fiscale e contributiva, perché se una cosa ci insegna il COVID-19 è che nessuno si salva da solo. L’aggiornamento 2020 del Dossier Previdenza della CISL . Sembra che il consulente della supercommissione, e cioè il prof. Alberto Brambilla, spinga per il contributivo secco. Qui bisogna intendersi bene e soprattutto fare i conti con i numeri che io traggo dall’ultimo bilancio consuntivo, tenendo a mente che Cassa Forense non può fruire di aiuti di Stato. «Il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Il sistema retributivo di calcolo delle prestazioni perviene a regime con la Legge 30 aprile 1969, numero 153. Nel modello retributivo la pensione è commisurata alle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività. La sostenibilità finanziaria del sistema dipende, sostanzialmente, dall'equilibrio tra lavoratori attivi e pensionati. Nel corso degli anni, il costante invecchiamento della popolazione italiana unitamente all'andamento demografico, hanno segnato la crisi del modello retributivo, avviandone il processo di rivisitazione. La Legge 8 agosto 1995, numero 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare c.d. riforma Dini introduce il sistema di calcolo contributivo, disponendone la totale applicazione nei confronti di tutti gli assicurati a decorrere dal 1° gennaio 1996. Il sistema contributivo rappresenta una forma più equa di determinazione della prestazione pensionistica, in quanto pone in diretta correlazione quanto versato con quanto il soggetto verrà a percepire i contributi accantonati c.d. montante vengono, infatti, convertiti in rendita attraverso coefficienti di trasformazione calcolati in ragione dell'età di pensionamento e della conseguente attesa di vita. La transizione al modello contributivo è stata completata con l'entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011, numero 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, numero 214 c.d. riforma Fornero . Il sistema contributivo è stato esteso infatti a tutte le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, con applicazione del calcolo pro rata » dal sito del Ministero del Lavoro . Venendo al bilancio consuntivo 2019 di Cassa Forense risulta che al 31.12.2019 il numero delle pensione è di 29.868 della quali solo 1.741 di tipo contributivo, per un importo medio di pensione di € 28.015,00 che scende a € 5.319,00 per le pensioni contributive, mentre il costo delle prestazioni previdenziali è pari a 957,6 milioni a fronte di contributi dell’esercizio 2019 pari a 1.762,4 milioni. Al 31 dicembre 2019 lo stato patrimoniale di Cassa Forense da un totale di attività per 13.745.445.127 nei quali però vi sono crediti per 1.296.071.602, molti di dubbia esigibilità. Nel passaggio dal sistema di calcolo retributivo al sistema di calcolo contributivo, dove ciò che versa l’iscritto va a finire sul montante individuale che servirà per il calcolo della pensione, bisogna valutare attentamente come si finanziano le 30 mila pensioni retributive in essere. Bisogna quindi valutare attentamente il funding ratio rapporto tra passivo e attivo e l’ammontare del debito latente per vedere come finanziarlo. A differenza del debito pubblico, quello pensionistico non è negoziabile non si possono acquistare e/o vendere i futuri diritti alla pensione il suo rinnovo è obbligatorio lo è il pagamento dei contributi sociali e delle tasse . Infine il rendimento di questa passività implicita dello Stato non è determinato dal mercato e dipende dalla relazione tra la somma dei contributi previdenziali pagata e la somma delle pensioni ricevuta da un individuo nel corso della sua vita. I fattori che spiegano il rendimento del debito pensionistico sono quindi di tipo demografico durata attesa della vita , istituzionale età e norme di calcolo della pensione ed economico dinamica della carriera lavorativa sapere.it il debito pensionistico . «Bisogna a questo punto osservare che non è corretto “sommare” debito pubblico esplicito e debito pensionistico implicito . Il secondo si differenzia dal primo per varie ragioni a l’entità e la tempistica del suo “rimborso” – contrariamente a quelle di un titolo pubblico – non sono certe ex ante, ma dipendono dalle scelte di pensionamento dei singoli cittadini e dalla loro longevità b il debito pensionistico pubblico non deriva da un contratto esigibile di fronte a una corte ordinaria lo Stato può cambiare entro certi limiti la tempistica e l’entità del “rimborso”, incorrendo certamente in costi “sociali e politici”, ma non in costi “giuridici” c il “cittadino‒creditore” non può alienare il suo “credito pensionistico” su un mercato secondario, derivandone, tra l’altro, che il debito pensionistico non comporta rischi di breve periodo connessi con il suo “rifinanziamento” Il punto cruciale è che il debito implicito si trasforma gradualmente in debito esplicito nel corso del tempo, nella misura in cui la spesa pensionistica concorre a determinare i disavanzi futuri» Ignazio Visco, Covid shock. Debito pensionistico e debito pubblico, 5 novembre 2020 . Per legge l’opzione al sistema di calcolo contributivo può avvenire solo con il pro rata temporis il che significa che sino all’approvazione della riforma continueranno a maturare pensioni retributive e solo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale scatterà il nuovo regime che varrà per il futuro e non per il pregresso. Purtroppo si è perso molto tempo e si sono consolidate molte pensioni retributive e quindi trovare la via d’uscita non sarà certo facile anche perché la contribuzione è già stata aumentata cosi come l’età pensionabile. Come scrivevo qualche anno fa, recentemente è stato pubblicato il quarto Rapporto di Itinerari previdenziali “Il bilancio del sistema previdenziale Italiano”, dal quale, alla pag. 49, si certifica che il rapporto pensione media/contributo medio, presenta valori che vanno da 1,41 a 4,34, ovvero la pensione media per tutti gli Enti è più alta del contributo medio. Il record spetta agli avvocati la cui pensione media è pari a 4,34 volte il contributo medio seguono Inarcassa, Commercialisti, Ragionieri e Geometri per i quali la pensione media è più di due volte e mezzo il contributo medio. Le altre Casse mantengono un rapporto più basso, in particolare i medici ENPAM che presentano una pensione media pari quasi al contributo medio 1,06 . Quindi in Cassa Forense, mediamente, paghi 1 e ricevi 4,34. La conseguenza è che le pensioni, oggi, non sono, salvo per gli iscritti che dichiarano redditi largamente sopra il tetto pensionabile, finanziate dalla contribuzione e non lo saranno per molti anni, quantomeno sino alla entrata a regime della ultima riforma. Questo genera un debito previdenziale latente che continua ad aumentare e che oggi, prudenzialmente, stimo pari a tre volte la patrimonializzazione, con un funding ratio al 30% circa. Il dato dell´esistenza e della quantificazione del debito previdenziale latente cosi come il tasso di sostituzione vengono sistematicamente ignorati, anche nel Report di Itinerari previdenziali, perché del debito latente non si deve parlare mentre, invece, va enfatizzato il saldo attivo! Concludo con quanto riportato dal CENSIS nel suo 54° Rapporto sulla situazione sociale del paese in tema di pensioni «Pensioni, non più ostaggio dell’economicismo. Il rapporto tra occupati e pensionati nel 2018 era pari a 1,45 era 1,36 nel 2008 . La spesa previdenziale pari a 293,4 miliardi di euro, il 16,6% del Pil ha avuto un incremento annuo del 2,2% in termini reali nel 2008 fu del 5,1% . Ma se la spesa pensionistica propriamente detta è pari all’11,7% del Pil, quella inclusiva anche della Gestione interventi assistenziali arriva al 16,6%. È il segnale di un supplenza esercitata rispetto a pezzi di welfare che non funzionano e che la crisi Covid-19 ha rilanciato. Durante l’emergenza sanitaria, 16 milioni di pensionati hanno svolto il ruolo di «silver welfare» a supporto di figli e nipoti, facendo scoprire il valore sociale ed economico delle pensioni. Ricordo da ultimi che la legge 12 luglio 2011, numero 133 cosiddetta legge Lo Presti nel modificare l’articolo 8 del decreto legislativo 103/1996, ha disciplinato la facoltà per le Casse e gli Enti di previdenza privati dei liberi professionisti che adottano il sistema di calcolo contributivo, di innalzare l’aliquota della contribuzione integrativa a carico dei committenti, fino ad un massimo del 5%, con la finalità di destinare una parte della stessa direttamente ai montanti previdenziali degli iscritti, al fine di migliorare la prestazione pensionistica obbligatoria. Condizione normativa imprescindibile, per la devoluzione sui montanti previdenziali della quota di contribuzione integrativa, è che sia garantito l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti di previdenza. Il testo normativo, infatti, prescrive la esclusione di qualsiasi onere economico a carico dello Stato. La norma, quindi, condiziona la efficacia delle deliberazioni assunte dagli Enti di previdenza che intendono migliorare le prestazioni previdenziali anche con la utilizzazione della quota del contributo integrativo, alla necessaria preventiva approvazione dei Ministeri vigilanti, che valuteranno la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni».