La riforma delle Casse di previdenza dei professionisti è ormai ineludibile

Siamo disponibili all’aggiornamento del d.lgs. 509 ma non nel senso che possa ledere l’autonomia delle Casse nella gestione delle attività . Così il Presidente dell’ADEPP l’Associazione che raggruppa le Casse di previdenza dei professionisti.

Credo che questa affermazione debba essere rivista alla luce della sentenza della Cassazione, a Sezioni Unite, 01.04.2020, n. 7645 che ho già commentato qui nel contributo a mia firma Natura delle Casse di Previdenza dei Professionisti il 24 agosto 2020. Sulla natura giuridica delle Casse di previdenza si sono spesi fiumi di inchiostro ben riassunti nelle 52 pagine di Christian Iaione, rinvenibili ne Le Casse di previdenza tra autonomia e responsabilità. I professionisti, il risparmio, l’economia reale ” Rivista Astrid – Luiss, novembre 2017. La giurisprudenza della Suprema Corte, con l’autorità delle Sezioni Unite , ha però fissato dei paletti ai quali non si può sfuggire e che sono 1. la trasformazione in fondazione di diritto privato rileva solo sul piano della gestione perché l’ente continua a perseguire finalità di pubblico interesse, occupandosi della previdenza a contribuzione obbligatoria degli associati, imponendo tassazione ed erogando un servizio pubblico di previdenza e assistenza con la correlata vigilanza ministeriale e il controllo della Corte dei conti fruisce di un sistema di finanziamento tramite pubbliche risorse derivanti da quelle destinate a fini generali e connesso agli sgravi, alla fiscalizzazione degli oneri sociali e alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione garantiti agli enti previdenziali privatizzati il suo patrimonio deriva dall’accumulazione delle imposte e dei contributi previdenziali pagati dagli obbligati per legge, che, poiché strumentale al servizio pubblico, anche se assunta nel patrimonio della fondazione, va gestita secondo il diritto pubblico 2. in definitiva l’ente è una pubblica amministrazione che si occupa dell’assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia rientrante nella previdenza sociale ” che, ex artt. 38, quarto comma, Cost. e 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, costituisce pubblico servizio 3. chi determina le scelte degli investimenti immobiliari di un ente a carattere previdenziale riveste la qualifica di pubblico ufficiale e non quella di incaricato di pubblico servizio perché la sua attività è esercizio della funzione pubblica inerente al migliore utilizzo di risorse al servizio previdenziale, svolta dall’ente pubblico non economico, in cui solo il risultato finale assume le forme del diritto privato . 4. la privatizzazione rappresenta una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo. La sentenza si riferisce ad Enpam ma i principi sono estensibili a tutte le Casse. E’ quindi assolutamente indispensabile, proprio a tutela del management, la pubblicazione del regolamento sugli investimenti , per poi approdare alla Cassa unica per tutti i professionisti e, se gli studi attuariali dovessero dimostrare che non può reggere in termini di sostenibilità per 50 anni, l’immediato rientro nell’INPS. Non sono un visionario, studio previdenza da oltre 40 anni e so leggere i numeri e le sentenze della Suprema Corte. La previdenza è uguale per tutti i professionisti e deve essere garantita con o senza lo Stato.