Le politiche di investimento delle casse di previdenza

La COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – ha pubblicato il quadro di sintesi per l’anno 2019, leggibile sul sito internet della Commissione.

Nell’ultimo quinquennio, l’evoluzione delle quote delle singole classi di attivo sul totale cfr. Tav. 5 mostra - la riduzione degli investimenti immobiliari . Questi ultimi, comprensivi anche delle quote di fondi immobiliari, sono passati dal 24,5 per cento del 2015 al 20,8 del 2019 ancorché, in valore assoluto, il totale complessivo resti rilevante 20 miliardi di euro rispetto ai 18,5 del 2015 - la diminuzione dei titoli di Stato , dal 18,4 per cento del 2015 al 15,8 del 2019 è scesa anche la quota degli altri titoli di debito dal 7,9 al 5,6 per cento - l’aumento rilevante delle quote di OICR che, considerate al netto dei fondi immobiliari, salgono dal 21,6 per cento del 2015 al 33,6 del 2019 - la diminuzione dei titoli di capitale , dal 10,1 per cento del 2015 all’8,4 del 2019. Il tutto nell’assenza di regole cogenti, pur se di previdenza obbligatoria si tratta, e con frammentazione documentale che riduce l’efficacia dell’azione di vigilanza condotta in materia di investimenti, rendendo meno agevoli i controlli che la COVIP è chiamata a svolgere. Il perché lo si legge nella premessa, che qui riporto integralmente. L’articolo 14 del Decreto legge 98/2011 ha attribuito alla COVIP le funzioni di vigilanza sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali ex Decreto lgs. 509/1994 e Decreto lgs. 103/1996 di seguito, per semplicità, casse di previdenza , delegando a un decreto la disciplina in materia di investimento delle risorse finanziarie, di conflitti di interessi e di depositario [1] . L’iter di approvazione di tale regolamento non risulta tuttavia ancora concluso. Conseguentemente, le casse di previdenza risultano ancora ad oggi gli unici investitori istituzionali affrancati da una regolamentazione unitaria in materia, regolamentazione che, viceversa, è di livello primario e secondario per i fondi pensione. Per questi ultimi, con il recepimento della c.d. Direttiva IORP II sono state fra l’altro recentemente introdotte previsioni che aumentano il grado di dettaglio della disciplina, soprattutto in materia di governance, allo scopo di incrementare il livello di qualità dei processi decisionali e la capacità di monitoraggio dei rischi, attraverso la chiara e documentata attribuzione delle responsabilità e la definizione puntuale delle funzioni fondamentali nella struttura organizzativa dei fondi pensione. Ne consegue che il divario regolamentare tra fondi e casse tende ad allargarsi ulteriormente. In questi anni la COVIP ha richiamato ripetutamente all’attenzione la necessità di perfezionare il procedimento di emanazione del predetto regolamento, ritenendo che esso, da un lato, costituisca un presupposto assolutamente necessario per perseguire in maniera più adeguata e fattiva l’obiettivo di una gestione delle risorse sana e prudente nell’interesse degli iscritti e, dall’altro, possa fornire un importante contributo anche al miglioramento dell’azione di vigilanza, consentendo alla stessa di inserirsi in un alveo caratterizzato da regole chiare ed omogenee. Va, tra l’altro, sottolineato come lo schema di regolamento in attesa di emanazione, modellandosi in buona parte sull’analogo provvedimento regolatorio relativo ai fondi pensione DM 166/2014 , ha un approccio più di ordine qualitativo che quantitativo. In prevalenza tende cioè ad affermare una serie di principi e criteri di sana e prudente gestione che nella strategia di investimento devono essere seguiti piuttosto che definire una serie puntuale di limiti di ordine quantitativo rispetto alle singole asset class. Profilo centrale dello schema di regolamento è, infatti, l’affermazione che le casse di previdenza devono dotarsi di procedure e strutture organizzative professionali e tecniche, che risultino adeguate alla dimensione e complessità del portafoglio, alla politica di investimento adottata, ai rischi assunti nella gestione. I processi di investimento devono essere adeguatamente documentati e le procedure di monitoraggio e gestione dei rischi devono essere congruenti. Questa Autorità torna pertanto ad auspicare la rapida emanazione del regolamento, nella convinzione che ciò fornirebbe finalmente anche per questo importante settore del risparmio previdenziale una cornice normativa oggettivamente necessaria per le ragioni sopra evidenziate e sufficientemente flessibile da consentire alle singole casse l’adozione di scelte autonome e responsabili in ragione delle specificità dei rispettivi assetti. Ciò, sia per quanto attiene alla regolamentazione interna di ciascun ente, sia con riguardo alla concreta composizione del proprio portafoglio. In un contesto che risultasse finalmente provvisto di adeguata regolamentazione, potrebbe anche essere valutata la semplificazione connessa al superamento delle procedure di evidenza pubblica per la selezione dei gestori. Nella selezione dei gestori, infatti, come in genere nelle attività di investimento, occorre poter operare attraverso processi di lavoro, da un lato, trasparenti e documentati, dall’altro, efficienti e dinamici. Anche al di là degli aspetti formali che caratterizzano le procedure di evidenza pubblica, il presidio prudenziale nello svolgimento dell’attività di selezione dei gestori risiede, ad avviso della COVIP, nell’effettiva esistenza di procedure idonee a garantire la concreta coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, preventivamente definiti dagli organi competenti, e criteri di scelta dei gestori, attraverso una trasparente comparazione delle offerte contrattuali e dei costi applicati assistita nel merito da robuste valutazioni istruttorie. Necessario presupposto di tale semplificazione resta ovviamente la previa definizione di un complessivo quadro normativo, nel rispetto del quale le casse di previdenza siano tenute a determinare in maniera puntuale i processi attraverso i quali assumere le decisioni relative alla gestione delle risorse, compresa la scelta dei gestori. Il completamento del quadro regolamentare favorirebbe il rafforzamento strutturale delle casse di previdenza e la più completa definizione di processi decisionali lineari e tracciabili, rendendone più efficace l’operatività in un ambito, quello delle scelte di investimento, fortemente sollecitato dalla complessità dei mercati finanziari. Dal rafforzamento strutturale dipende anche il ruolo che le casse di previdenza, come i fondi pensione, possono svolgere per lo sviluppo dei mercati finanziari e la crescita dell’economia come soggetti depositari di un capitale che guarda al lungo periodo, possono fornire un contributo di stabilizzazione a mercati caratterizzati da momenti di elevata volatilità. Per esercitare pienamente questo ruolo occorrono soggetti in grado di operare in condizioni di incertezza, adottando decisioni che sono rese sempre più complesse dall’evoluzione continua degli strumenti di investimento e dello stesso universo investibile, che ora, anche con riguardo al nostro Paese, comincia ad includere attività non tradizionali, tipicamente non negoziate nei mercati regolamentati, caratterizzate da un più elevato grado di illiquidità. Per favorire lo sviluppo di iniziative destinate al finanziamento della crescita delle imprese e delle infrastrutture del nostro Paese, occorre che le scelte e le responsabilità che competono ai singoli operatori possano inquadrarsi in una cornice normativa adeguata e stabile e nel contesto di politiche economiche e finanziarie a sostegno della ripresa che sappiano individuare con lungimiranza le migliori soluzioni in un piano strategico di interventi. In un’ottica di rinnovata progettualità per il Paese e di evoluzione dell’offerta di adeguati strumenti finanziari, anche le casse possono svolgere un’azione importante per la crescita dell’economia e lo sviluppo dei mercati finanziari, contribuendo ad affrontare i problemi che un’economia, come quella italiana, pone anche in relazione al suo tessuto industriale e al suo mercato dei capitali, ovviamente avendo sempre riguardo, come pietra angolare del proprio operato, all’interesse degli iscritti in una prospettiva di carattere previdenziale. Al rafforzamento dei processi di investimento delle casse di previdenza, si reputa possa concorrere anche lo sviluppo del nuovo sistema di segnalazioni statistiche e di vigilanza che la COVIP ha avviato. Il progetto in atto, nell’ottica di una più articolata rappresentazione delle informazioni e di accrescimento del livello di automazione e di flessibilità di utilizzo dei dati, intende mettere a fattor comune l’esperienza già realizzata positivamente con riguardo alle forme pensionistiche complementari, promuovendo anche maggiore consapevolezza da parte degli enti, con effetti migliorativi sul piano gestionale. * * * In termini più generali, si osserva che il quadro normativo volto a disciplinare la gestione delle casse di previdenza, oltre ad essere incompleto per la perdurante assenza del richiamato regolamento, risulta per altri aspetti datato, essendo il complesso della normativa primaria sostanzialmente risalente alla metà degli anni novanta. In particolare, si richiama nuovamente l’opportunità di un intervento di manutenzione evolutiva per quanto attiene alla disciplina del rapporto tra le amministrazioni vigilanti e le casse di previdenza di fatto risalente al 1994, anno di privatizzazione degli enti , che attualmente risulta sostanzialmente incentrato sulla repressione di gravi violazioni di legge, con il conseguente commissariamento dell’ente. Si potrebbe superare l’esclusività di tale approccio – da mantenere, ovviamente, per i casi di particolare gravità che rendono necessario un intervento di completa discontinuità rispetto alla gestione precedente – introducendo procedure di intervento dotate di adeguata gradualità che possano consentire il superamento delle inefficienze riscontrate, attraverso l’individuazione delle migliori soluzioni sul piano gestionale e della governance. Nonostante il quadro normativo risulti ancora incompleto, la COVIP ha comunque svolto in questi anni le proprie funzioni di controllo sugli investimenti delle casse di previdenza trasmettendo puntuali e dettagliati referti ai Ministeri vigilanti ma anche svolgendo diversi approfondimenti su specifici aspetti della gestione, pure attraverso iniziative di carattere ispettivo. In tale ambito ha posto particolare attenzione alla correttezza e linearità del processo decisionale seguito nelle scelte di investimento, al ruolo svolto dagli advisor, ai sistemi di controllo della gestione finanziaria, oltre che alla verifica di specifiche operazioni poste in essere. Sulla base della complessiva attività di analisi e vigilanza svolta, la COVIP ha acquisito una rilevante mole di dati e di informazioni, caratterizzati da un significativo grado di omogeneità. Di tale patrimonio informativo, in progressiva crescita, l’Autorità dà annualmente conto mettendo a disposizione, anche per il tramite del proprio sito web, il quadro di sintesi sugli aspetti più significativi emersi dalle rilevazioni effettuate . Quando 1.700.000 professionisti se ne renderanno conto sarà troppo tardi. Le casse di previdenza sono in tutto 20, sono costituite in forma di associazione o fondazione, hanno come platea di riferimento varie categorie di liberi professionisti e, in taluni casi, di lavoratori dipendenti 16 casse presentano quale principale finalità l’erogazione di prestazioni pensionistiche di base, tre casse hanno quale scopo l’erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, mentre una cassa ONAOSI è volta esclusivamente all’erogazione di prestazioni di carattere assistenziale a favore degli orfani di alcune categorie di professionisti. Due delle casse INPGI ed ENPAIA ex d.lgs. 509/1994 complessivamente pari a 15 hanno inoltre istituito al loro interno rispettivamente una e due gestioni patrimonialmente separate ai sensi del Decreto lgs. 103/1996, destinate a specifiche collettività di riferimento.