Comunicazioni e notificazioni esclusivamente telematiche anche per i giudizi innanzi al CNF

Il nuovo disposto dell’articolo 16 del d.l. numero 179/2012, convertito con modificazioni nella l. numero 211/2012, ha esteso ai giudizi celebrati innanzi al Consiglio Nazionale Forense la regola per cui le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria vanno ora effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata.

Con la circolare numero 7-C-2020 indirizzata ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine, dei Consigli Distrettuali di Disciplina e delle Unioni Regionali Forensi, il Consiglio Nazionale Forense ricorda che in seguito alle modifiche che l’articolo 3, comma 1-ter, d.l. numero 18/2020 convertito con modificazioni nella l. numero 70/2020, ha apportato all’articolo 16, comma 4, il d.l. numero 179/2012, convertito, con modificazioni, in l. numero 211/2012, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria vanno ora effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubblica amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti. Inoltre, il CNF rammenta che lo stesso articolo 16, al comma 6, prevede che «le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario». E ancora, al comma 8, l’articolo prevede che «quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136, comma 3, e gli articolo 37 e ss. c.p.c.».