Patrocinio a spese dello Stato, l’istanza di liquidazione dei compensi dell’avvocato è soggetta a decadenza?

Nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l’avvocato che depositi l’istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia.

Questo il contenuto dell’ordinanza della Suprema Corte n. 19733/20, depositata il 22 settembre. La Corte d’Appello respingeva l’opposizione presentata da un avvocato avverso il provvedimento con cui era stata rigettata la sua richiesta di liquidazione per l’attività di difensore svolta nel fallimento di una s.r.l. che era stata ammessa al gratuito patrocinio . Secondo la Corte territoriale la richiesta di liquidazione dei compensi era avvenuta successivamente alla pronuncia del provvedimento conclusivo della fase a cui era riferita la richiesta del legale quando ormai il giudice aveva perso a potestas iudicandi , contrariamente a quanto previsto dall’art. 83, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2022 che prevede che l’emissione del decreto di pagamento sia contestuale alla pronuncia sulla questione. Avverso la decisione l’avvocato propone ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 83, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002 poiché il termine per la presentazione della domanda di liquidazione del compenso della parte ammessa al gratuito patrocinio non è stabilito a pena di decadenza a differenza di quello dell’ausiliario. Infatti, continua il ricorrente, la previsione contenuta nel sopracitato articolo avrebbe il solo scopo di rendere sollecita la liquidazione del compenso nell’interesse dell’avvocato difensore ma non imporrebbe un termine di decadenza. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, ribadisce il principio Cass. civ. n. 22448/19 secondo cui nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l’avvocato che depositi l’istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia . Infatti, l’art. 83, c.3-bis, del D.P.R. n. 115/2002 ha il solo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza che sia posta a carico del professionista alcuna decadenza. Chiarito questo, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa con rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 13 febbraio – 22 settembre 2020, n. 19733 Presidente Lombardo – Relatore Giannaccari Rilevato che - il consigliere delegato della Corte d’appello di Catania, con provvedimento del 28.2.2019, respinse l’opposizione dell’Avv. P.A. avverso il provvedimento della medesima Corte, che aveva rigettato la richiesta di liquidazione per l’attività svolta quale difensore del fallimento omissis s.r.l., ammesso al gratuito patrocinio la corte di merito fondò la sua decisione sull’interpretazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis che prevede l’emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta nel caso di specie, invece, la richiesta di liquidazione era avvenuta successivamente, quando il giudice aveva perso la potestas iudicandi - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Avv. P.A. sulla base di un unico motivo il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva - Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso. Ritenuto che - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis, degli artt. 12 e 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il termine per la presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso della parte ammessa al gratuito patrocinio non sarebbe stabilito a pena di decadenza a differenza del compenso dell’ausiliario, che deve presentare la richiesta di liquidazione entro cento giorni dal compimento delle operazioni la previsione contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis relativa all’emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento, che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, avrebbe quale unico scopo la sollecita liquidazione del compenso nell’interesse del difensore, senza imporre un termine di decadenza - il motivo è fondato - va qui ribadito il principio., affermato da questa Corte, secondo cui nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l’avvocato che depositi l’istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, n. 22448 - il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3-bis, per il quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento, ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a carico del professionista - tanto si evince dalla lettura coordinata della normativa, in seguito alla modifica apportata alla L. n. 208 del 2015, art. ,1 comma 738 e, in particolar modo con l’espressa previsione di un termine di decadenza per l’ausiliario del giudice in caso di mancata presentazione dell’istanza di liquidazione nei cento giorni dal compimento delle operazioni - il ricorso va pertanto accolto - l’ordinanza va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.