Contributo a fondo perduto e studi associati con professionisti iscritti a Casse di Previdenza

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un nuovo chiarimento sul contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Rilancio e sulle casistiche di esclusione risposta dell’Agenzia delle Entrate del 18 settembre 2020, n. 377 .

Negata l'estensione del contributo a fondo perduto COVID-19 per gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza. L'art. 25, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, ricordiamo, ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate e destinato ad alcune tipologie di soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica. In particolare, il predetto articolo prevede che è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di Partita IVA . Alcuni soggetti sono esclusi dal beneficio , quali i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Le condizioni che devono sussistere ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 dispongono che -nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare , l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica non siano superiori a 5 milioni di euro -l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Con riferimento agli studi associati composti da professionisti iscritti alle casse di previdenza, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 luglio 2020, n. 22/E . Ne consegue che gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi. Nel caso in esame, l’associazione istante essendo costituita tra professionisti iscritti all’ente di diritto privato di previdenza obbligatoria che rientra tra i predetti enti di previdenza obbligatorio, resta esclusa dal contributo a fondo perduto. Fonte mementopiu.it

Risp_AE_377