Restyling del codice stradale nel decreto semplificazioni

Nella l. 11 settembre 2020 numero 120, di conversione del d.l. 16/7/2020 numero 76, c.d. decreto “semplificazioni”, è stata nascosta una miniriforma al codice della strada disseminata, in maniera disorganica, tra le “semplificazioni procedimentali” di cui al Capo I del Titolo II, le disposizioni in materia di “cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione” di cui al Capo I del Titolo III, le “semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici” e le “semplificazioni in materia di green economy” di cui ai Capi I e III del Titolo IV.

Tali modifiche, che non facevano parte del testo originario, sono state introdotte nel corpo del d.l. numero 76/2020 per effetto dell’emendamento 1.900 approvato, a seguito dell’apposizione della questione di fiducia, sia al Senato che alla Camera, in sede di conversione. Si tratta, peraltro, di disposizioni che non risultavano affatto bisognose di urgente intervento normativo in quanto, in via generale e ordinamentale, incidenti sul d.lgs. numero 285/1992. Una normativa “a regime” del tutto slegata da contingenze particolari - che avrebbe potuto essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all’articolo 71 Cost. o, in alternativa, essere inserita in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati - introdotta, tuttavia, nella legge di conversione di un decreto-legge, ormai a incastro variabile, che si occupa di semplificazione e innovazione digitale. Senza voler cadere in una microfilologia oziosa di diritto costituzionale, l’esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario, non risponde soltanto a esigenze di buona tecnica normativa, ma è imposta dall’articolo 77, comma 2, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo, e legge di conversione, «funzionalizzata e specializzata», caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario. Da quanto sopra, risulta evidente l’estraneità - che altera l’omogeneità e spezza il legame - delle disposizioni normative aggiuntive de quibus perché intruse rispetto al contenuto del decreto-legge cosiddetto “semplificazioni”, in quanto si tratta di un frammento della disciplina generale e sistematica recata dal codice della strada. Tra gli elementi sintomatici che confermano tale conclusione, si può richiamare, da un lato, la circostanza che non è stato modificato, in sede di conversione, il titolo originario del decreto-legge, al fine di includervi la materia disciplinata dalle disposizioni introdotte solo con la legge di conversione dall’altro, che la circolazione stradale non ha nulla a che vedere con la sedes materiae prevista dai capi del decreto all’interno del quale è inserita. Esenzione dal divieto di guida con targa estera. Come noto, il d.l. numero 113/2018 c.d. decreto sicurezza , con l’obiettivo di combattere il fenomeno della “esterovestizione” dei veicoli, aveva inserito all’articolo 93, comma 1-bis, il divieto di circolare sul territorio italiano con un veicolo immatricolato in uno Stato estero nei confronti di chi risieda in Italia da oltre 60 giorni. Unica deroga è concessa, dal comma 1-ter, al soggetto residente in Italia da oltre 60 giorni, conducente di un veicolo concesso in leasing, in locazione senza conducente o in comodato a un soggetto legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'U.E. o aderente allo S.E.E, che non abbia stabilito una sede secondaria o effettiva in Italia. Per mitigare la portata di tale rigore viene oggi introdotto il nuovo comma 1-quinquies che, nel tentativo di risolvere i numerosi problemi recati dalla precedente normativa, esclude dal divieto cinque categorie di soggetti - i residenti nel comune di Campione d'Italia - il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero AIRE ai sensi dell’articolo 1 comma 9 lett. a e b L. 470/1988 - i lavoratori frontalieri, o quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo - si tratta di Austria, Francia, San Marino, Slovenia, Svizzera, Vaticano - i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero - il personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari - il personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero. La nuova strada urbana ciclabile.Viene introdotta la nuova classificazione di “strada urbana ciclabile” lett. e-bis del comma 3 dell’articolo 2 definita come strada interna a un centro abitato, a unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità fino a 30 km/h, con priorità per i velocipedi che godono anche di precedenza nei confronti degli altri veicoli nuovo comma 4-bis dell’articolo 145 . Ai sensi del nuovo comma 9-bis dell’articolo 148, lungo tali strade, per effettuare il sorpasso di un velocipede si devono osservare particolari cautele per assicurare la distanza laterale di sicurezza. A tal fine, prima di effettuare il sorpasso, il conducente deve valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in sicurezza, regolando la velocità che deve essere ridottissima qualora lo richiedano le circostanze. La violazione comporta la sanzione pecuniaria da 167 a 666 euro. Inoltre, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 182, prevede che in caso di circolazione sulle strade urbane ciclabili, ai ciclisti non si applica l’obbligo di procedere su un’unica fila. Infine, su tali strade i Comuni possono stabilire la modalità di circolazione dei velocipedi anche a “doppio senso ciclabile”, cioè in senso opposto al senso unico di marcia articolo 7 comma 1 lett. i-bis . Nuove definizioni stradali.Numerose le modifiche alle definizioni stradali recate dall’articolo 3. Viene sostituito integralmente il numero 12-bis che novella la definizione di “corsia ciclabile”, posta di norma a destra della carreggiata, appositamente delimitata e contraddistinta, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi. Tale corsia può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli laddove le dimensioni della carreggiata lo consentano, anche quando siano presenti fermate del trasporto pubblico. Infine, la corsia si intende valicabile, per lo spazio necessario a consentire agli altri veicoli di effettuare la sosta o la fermata, nei casi in cui vi sia fascia di sosta laterale. Viene, inoltre, aggiunto il nuovo numero 12-ter , recante la definizione di “corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”, quale parte longitudinale posta a sinistra di una carreggiata urbana a senso unico, appositamente delimitata e contraddistinta, valicabile e a uso promiscuo, idonea a consentire la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia. Viene, infine, inserito il nuovo numero 58-bis , che introduce la nuova definizione di “zona scolastica” come zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti a uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso da appositi segnali. Ai sensi del nuovo comma 11-bis dell’articolo 7, in tali zone può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, a eccezione degli scuolabus, degli autobus destinati al trasporto degli scolari, nonché dei veicoli a servizio delle persone invalide, in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco. La violazione delle prescrizioni comporta il pagamento di una somma da 168 a 679 euro e, nel caso di reiterazione nel biennio, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni. Nuovi ausiliari del traffico.Grazie all’introduzione del nuovo articolo 12-bis, il Sindaco può conferire funzioni di polizia stradale in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni - in materia di sosta nelle aree oggetto di affidamento, a dipendenti comunali o delle società esercenti la gestione della sosta o dei parcheggi - in materia di sosta e circolazione, fermata e sosta sulle corsie riservate, al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico - in materia di sosta o di fermata, a dipendenti comunali o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade. A tale personale, che durante l’espletamento delle mansioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale, è conferito il potere di contestazione, redazione e sottoscrizione dei verbali, nonché di rimozione dei veicoli. La prosecuzione dell’attività sanzionatoria resta di competenza della Polizia Municipale. Autovelox su tutte le strade.Grazie alla modifica recata al comma 1 dell’articolo 4 d.l. numero 121/02, convertito con modifiche nella l. numero 121/2002, i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni in materia di velocità - con esenzione dalla contestazione immediata ai sensi dell’articolo 201, comma 1-bisi, lett. f - potranno essere utilizzati o installati non soltanto sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento, ma su tutte le strade individuate con decreto del prefetto tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.