Il c.d. decreto “agosto” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020 si tratta del decreto legge 14 agosto 2020, numero 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» 115 articoli distribuiti in otto titoli che riguardano lavoro, coesione territoriale, salute, scuola, università ed emergenza, regioni, enti locali e sisma, sostegno e rilancio dell'economia, fisco e copertura finanziaria. Vediamo in sintesi quali sono le novità più significative.
Blocco dei licenziamenti. Uno dei punti che aveva fatto molto discutere e che ha reso inevitabile per il Governo trovare un punto di sintesi, come aveva detto il Ministro dell’Economia prima di entrare al Consiglio dei Ministri, è stato il tema del c.d. blocco dei licenziamenti unitamente a quello degli ammortizzatori sociali per fronteggiare l’emergenza COVID. L’articolo 14 è dedicato proprio alla “proroga” delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo introdotto dal decreto Cura Italia e poi prorogato dal decreto Rilancio. Nonostante il termine proroga faccia pensare ad una mera continuazione dell’efficacia della norma previgente e già qualcuno sembra interpretarla sostanzialmente così , l’attuale versione del “blocco dei licenziamenti” appare legato diversamente da quello originario al ricorso da parte del datore di lavoro agli strumenti di cassa integrazione guadagni o all’esonero contributivo. L’incipit della nuova norma – diversamente dalla previsione del Cura Italia ove il divieto si applicava a tutti i datori di lavoro - si riferisce, infatti, «ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali» non aver integralmente fruito non può che significare aver avuto accesso alle misure di sostegno con la conseguenza che rimarrebbero esclusi dal divieto chi non ha chiesto alcuna misura. Ciò nonostante il maggior problema interpretativo che è stato posto nei primi commenti a caldo consiste nel sapere se il datore di lavoro che non ha chiesto magari perché non rientrava nel perimetro applicativo misure di sostegno potrà licenziare sin da subito o dovrà, comunque, attendere la fine del periodo di blocco come qualcuno sembra già sostenere pur apparendo questa soluzione, per i più, francamente paradossale . Nelle intenzioni di Palazzo Chigi ai datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020 confermando la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo una norma che ha già iniziato a far discutere molto al fine di comprenderne l’esatto perimetro applicativo. Resterà possibile, come previsto dal comma 3, procedere al licenziamento nei casi di cessazione definitiva dell’attività d’impresa, nei casi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, nel caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Lavori in condominio. L’articolo 63 introduce una importante semplificazione in materia di assemblea condominiale avente ad oggetto la deliberazione di interventi che godono degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 119 d.l. 19 maggio 2020, numero 34. Ed infatti, sarà più facile deliberare i lavori in quanto è ora previsto che «le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio». Proroga moratoria PMI. L’articolo 65 proroga la moratoria che era stata prevista dall’articolo 56 del c.d. d.l. Cura Italia dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021. Come si ricorderà si tratta della moratoria prevista a sostegno finanziario delle micro e PMI, professionisti e ditte individuali in relazione alle linee di credito in conto corrente, ai finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza. Scadenza titoli di credito. L’articolo 76 interviene sulla scadenza dei titoli di credito già oggetto di previsione nel d.l. numero 23/2020. È ora previsto che, «fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 [dell’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, numero 23 nda], i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020». La sospensione opera a favore dei debitori e degli obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. «Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, numero 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata legge numero 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente». Sospensione procedure esecutive. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 l’articolo 53 comma 9 prevede una sospensione fino al 31 giugno 2021 delle procedure esecutive «a qualunque titolo intraprese» per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis d.lgs. 18 agosto 2000, numero 267. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del primo periodo non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere. Per espressa previsione di legge le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche ai procedimenti già avviati. Reddito ultima istanza per il mese di maggio. L’articolo 13 detta le disposizioni necessarie per poter finalmente riconoscere il reddito di ultima istanza per il mese di maggio a favore dei professionisti anche iscritti alle casse private il bonus è stato previsto in 1000 euro riconosciuto automaticamente a quanti hanno già ottenuto quelli precedenti di marzo e aprile con riferimento agli avvocati Cassa Forense ha comunicato di aver disposto i mandati di pagamento in favore dei 144.311 già aventi diritto anticipando così, per conto dello Stato, 144.311.000,00 euro per il bonus di maggio . Per chi non aveva già fruito dei bonus di marzo e aprile Cassa Forense ha comunicato di aver predisposto quanto necessario per la procedura telematica che sarà possibile fino alle ore 24 00 di lunedì 14 settembre 2020. Assemblee società ancora semplificate. Il primo comma dell’articolo 71 prevede che «alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, numero 27». Proroga forma semplificata contratti bancari. L’articolo 72 proroga sino al 15 ottobre 2020 le modalità di sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi già prevista dal d.l. 8 aprile 2020, numero 23, e dal d.l. 19 maggio 2020, numero 34. Riscossione coattiva. L’articolo 99 proroga dal 31 agosto al 15 ottobre le norme in materia di riscossione coattiva che prevedono la sospensione dei versamenti all’Agenzia delle Entrate - Riscossione sono quindi sospese anche le verifiche ex articolo 48-bis d.P.R. numero 602/1973 come previsto dall’articolo 153 del decreto numero 34/2020 c.d. decreto Rilancio che sono funzionali a consentire all’Agenzia di poter effettuare efficacemente pignoramenti presso terzi a tutela dei propri crediti.
GU_203_2020_DecretoLegge_104_2020