Con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2020 numero 170, il Presidente del CSM ha modificato il regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura, intervenendo sulla disciplina delle elezioni dei componenti della sezione disciplinare.
Pubblicato in G.U. dell’8 luglio 2020, numero 170, il decreto 8 luglio 2020 del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura interviene sull’articolo 4 del regolamento interno rubricato «Elezione dei componenti della Sezione Disciplinare. Presidenza della Sezione» nei seguenti termini «1. Subito dopo l'elezione del Vicepresidente, il Consiglio procede all'elezione di sei componenti effettivi e di quattordici componenti supplenti della Sezione Disciplinare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 marzo 1958, numero 195 e successive modificazioni. I componenti supplenti sono un magistrato di Corte di Cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità tre magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b della legge 24 marzo 1958, numero 195, come modificato con l'articolo 5 della legge 28 marzo 2002, numero 44, e sei magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c della legge 24 marzo 1958, numero 195, come modificato con l'articolo 5 della legge 28 marzo 2002, numero 44 quattro componenti eletti dal Parlamento.».
DecretoCSM