Con il decreto numero 97/2020 firmato dal Primo Presidente della Suprema Corte, sono state confermate anche per il mese di luglio le disposizioni di cui al precedente decreto numero 76 per quanto riguarda i ricorsi in trattazione al “Palazzaccio”.
Ripercorsa la normativa emergenziale dovuta al diffondersi del COVID-19 e la l. numero 70/2020, di conversione del d.l. numero 28/2020 che ha ridotto il termine finale del periodo emergenziale al 30 giugno 2020, il Primo Presidente Mammone ha firmato ieri il decreto numero 97 con cui conferma le modalità di trattazione delle udienze fissate con il decreto numero 76 anche per il mese di luglio. In particolare - per il settore civile, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto numero 55 volte a regolamentare la fissazione delle cause per la trattazione in udienza pubblica e in adunanza camerale. Possono essere tenute le udienze pubbliche ritenute urgenti, nel rispetto dei termini di legge e possono essere tenute un numero di adunanze camerali compatibili con il rispetto degli adempimenti di legge e con le risorse di personale amministrativo effettivamente presente in ufficio - per il settore penale, fermo quanto previsto dai decreti numero 55 e 69 per le udienze pubbliche e partecipate, i Presidenti titolari possono fissare i ricorsi in cui sono applicate misure cautelari custodiali e domiciliari e che hanno per oggetto dette misure, gli incidenti di esecuzione e le misure alternative alla detenzione, nonché i procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all’estero ai sensi della l. numero 69/2005 e di estradizione. I Presidenti titolari inoltre individuano non più di due ulteriori udienze settimanali per la trattazione dei ricorsi con il rito scritto e senza discussione orale ex articolo 83, comma 12-ter, d.l. numero 18/2020, privilegiando i ricorsi che presentano un numero limitato di ricorrenti e un contenuto peso ponderale. La deliberazione collegiale in camera di consiglio potrà avvenire anche da remoto con le modalità di cui al decreto 44/2020. Possono essere tenute le udienze pubbliche e partecipate già calendarizzate, preferibilmente con rito scritto e senza discussione orale. Potranno essere tenute anche le udienze camerali non partecipate e de plano già calendarizzate.
Cassazione_Decreto_97_2020