Gli ufficiali giudiziari non possono chiedere alla ASL l’elenco giornaliero dei nominativi a rischio COVID

In un parere del 26 giugno 2020 il Garante per la privacy, sollecitato dalla ASL di Verona, ha escluso che gli ufficiali giudiziari possano chiedere ed ottenere dalla azienda sanitaria locale di poter avere quotidianamente gli elenchi aggiornati delle persone risultate positive, o con il sospetto che possano ipoteticamente esserlo, o di quelle precauzionalmente poste in isolamento o quarantena, nonché dei soggetti che con loro convivono e dei luoghi in cui tali soggetti si trovano .

La questione della tutela della sicurezza dei lavoratori a contatto con il pubblico è sicuramente importante e delicata, ma occorre assicurare sia la protezione dal contagio del personale sia la riservatezza dei soggetti posti in isolamento domiciliare per COVID-19 e l’esattezza dei dati. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici . Secondo il Garante non può venire neppure in rilievo l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 9 marzo 2020, numero 14, laddove ammette la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici, qualora risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza in atto. Ed infatti, il Tribunale aveva sostenuto che la richiesta, finalizzata a proteggere gli ufficiali giudiziari nel momento in cui entrano in contatto con il pubblico quando procedono, ad esempio, alle notificazioni ma non solo , doveva ritenersi fondata su quella norma e su alcune disposizioni emanate dal Ministero della giustizia. In particolare, la Circolare del 12 marzo 2020 recante Misure di contenimento e contrasto al contagio da COVID-2019. Attività del personale in servizio presso gli Uffici NEP - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA e la Nota del 22 aprile del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia. Secondo la Circolare occorre comunque assumere ogni precauzione diretta a tutelare la salute del personale e al contempo contrastare la diffusione del virus a mezzo di chi possa essere ipoteticamente contagiato nell'esercizio di un'attività qualificata come indifferibile dalla legge e pertanto con la finalità di garantire la protezione dall'emergenza sanitaria , nell'adempimento dei propri doveri . Disponibilità degli elenchi nominativi giornalieri? A tal fine per il Ministero risulta indispensabile la disponibilità degli elenchi delle persone positive al fine di assicurare l'adozione di ogni misura idonea ad evitare la diffusione del contagio nel regolare svolgimento delle attività giurisdizionali . Necessità di un bilanciamento . Senonché, secondo il Garante è vero che le disposizioni d'urgenza adottate nel corso delle ultime settimane prevedono interventi emergenziali che implicano il trattamento dei dati personali ” come la possibilità per le amministrazioni pubbliche di effettuare tutti i trattamenti di dati personali che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. Tuttavia, è necessario che ciò avvenga adottando le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del Regolamento cfr. OdPC numero 630/2020 e il d.l. numero 14/2020, art. 14, ora art. 17-bis, d.l. numero 18/2020 . Nessun elenco giornaliero . Ne deriva che, secondo il Garante, non sia possibile fornire la disponibilità degli elenchi detenuti dalle Aziende sanitarie delle persone positive o in isolamento domiciliare fiduciario dei destinatari o dei conviventi dei destinatari degli atti giudiziari ai predetti Uffici N.E.P. poiché ciò non può essere ricondotto alle comunicazioni disciplinate dall'art. 17-bis del d.l. numero 18/20, in quanto non necessaria per l'espletamento delle funzioni attribuite ai predetti Uffici e per la protezione dal contagio del personale addetto alle notifiche. I Tribunali, quindi, coerentemente a quanto raccomandato dall'ISS, fino al perdurare dell'emergenza in corso, devono adottare le misure di protezione individuale disposte dal Governo per i lavoratori a contatto con il pubblico, nei confronti di tutti gli operatori Unep e non solo di quelli che accedono a locali ove risiede una persona accertata Covid 19, in quanto lo stato di positività al Coronavirus del destinatario dell'atto potrebbe non essere stata ancora accertata . Del resto, prosegue il Garante, il contenimento del contagio e la protezione degli ufficiali non risulta essere assicurata infatti dalla conoscenza dell'eventuale stato di salute dei soggetti cui notificare atti giudiziari, ma, come ribadito dalle disposizioni vigenti, dall'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale . Peraltro, laddove il Tribunale dovesse accedere a quegli elenchi dovrebbero assolvere anche al difficile compito di assicurare la correttezza e l'aggiornamento dei dati ivi contenuti, al fine di non esporre gli interessati ai numerosi rischi derivanti dalla violazione del principio di esattezza .