Il CNF sull’obbligo di adesione alla piattaforma PagoPA da parte dei COA

Il CNF, rispondendo ad un quesito proposto dal COA Oristano, offre dei chiarimenti in merito all’applicabilità dell’obbligo di adesione alla piattaforma PagoPA ex art. 65, c.2. d.lgs. n. 217/2017, anche ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati.

Il Consiglio Nazionale Forense, rispondendo ad un quesito proposto dal COA Oristano, offre dei chiarimenti in merito all’ applicabilità dell’obbligo di adesione alla piattaforma PagoPA ex art. 65, c.2. d.lgs. n. 217/2017, anche ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati . Nel dettaglio, il CNF specifica che il richiamo all’art. 1, c.2, del d.lgs. n. 165/2001 non consente di estendere in maniera pura e semplice agli Ordini e Collegi professionali l’obbligo di adesione al PagoPA. Infatti, il Testo unico sul pubblico impiego si applica agli Ordini professionali sono nella parte relativa ai principi , ai quali gli Ordini si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli Ordini professionali, infatti, hanno natura di enti pubblici a struttura associativa , le cui funzioni fondamentali sono la tenuta degli albi professionali e il controllo della condotta die professionisti. Tali enti, dunque, non gravano sulla fiscalità generale poiché si finanziano con i contributi dei propri iscritti . Alla luce dell’autonomia finanziaria, dunque, si giustifica la loro ampia autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Considerato quanto sopra e rilevata l’assenza di una disposizione espressa circa l’applicabilità di PagoPA agli Ordini Professionali, il CNF chiarisce che non pare possibile sostenere l’inclusione degli Ordini stessi nel perimetro dell’obbligatoria adesione a PagoPA . La piattaforma infatti mira ad offrire un servizio di pagamento omogeneo a coloro che interagiscono con la Pubblica Amministrazione gli Ordini professionali invece sono Enti esponenziali id una specifica categoria professionale, che si relazionano con gli iscritti e sono collocato fuori sulla finanza pubblica. Infatti gli Ordini ricevono pagamenti solo dagli scritti e non anche dai cittadini. In conclusione il CNF chiarisce che gli Ordini professionali esulano dal perimetro di applicazione del d.lgs n. 217/2017 e del d.lgs. n. 83/2005 .

CNF_parere_25_giugno_2020