Ordinamento sportivo italiano e l'impatto del COVID-19: novità sostanziali e processuali

Il presente contributo intende offrire un’istantanea, aggiornata allo stato della sua pubblicazione, di quelle che sono le principali novità introdotte nell’ordinamento sportivo italiano a fronte della emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19.

La finalità è quella di cogliere la trasversalità delle misure, anche di nuovo conio processuale, che un evento di così dirompente portata ha implicato da quando, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza . Le fonti, come si vedrà, sono plurime e frastagliate e ricondurle a sistema, per quanto possibile, non affatto agevole, in ragione anche della sinusoide emergenziale che costituisce, evidentemente, il sottosuolo de iure condito sia in ambito statuale, regionale che settoriale sportivo endo ed esofederale . COVID-19 quale causa di forza maggiore. Partiamo con l'inquadrare in limine senza presunzione di esaustività scientifica l’infausto evento che ha condotto all'ormai notorio stravolgimento. L’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS l’11 febbraio 2020 annunciava che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è classificata COVID-19. L’acronimo è frutto della sequenza sillabica CO-rona VI-rus D-isease seguito dall'anno d'identificazione, 2019. Nel Rapporto Lo Sport riparte in sicurezza ” del 26 aprile 2020 redatto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana FMSI p. 6 si legge i sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave ARDS , insufficienza renale, fino al decesso . La sua trasmissione avviene attraverso il contatto con i c.d. droplets , ossia le goccioline del respiro espulse dalle persone infette es. la saliva, tosse, starnuto ma anche semplicemente parlando . Sono da ridurre al massimo i contatti diretti personali e da intensificare l’igiene personale es. frequente lavaggio delle mani . Regole ormai note, ai più, su scala globale. Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità, tanto che può essere contratto toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. Il periodo di incubazione è variabile e copre uno spettro temporale tra 2 e 12 giorni 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. Viene da sé che le misure di precauzione tendenti alla mitigazione del rischio del contagio sono oggettivamente di complicata attuazione nella pratica sportiva. Pratica sportiva da intendersi in senso lato sessioni di allenamento e gara in primis , sia essa amatoriale, che professionistica v. anche ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 . Nella versione aggiornata al 4 maggio 2020 di detto Rapporto , icasticamente si evidenzia che il distanziamento è semplicemente in contrasto con il gesto sportivo di moltissimi sport l’utilizzo di mascherine e visiere è spesso incompatibile con il carico metabolico e con il gesto sportivo l’igiene delle mani e dei luoghi non è sempre possibile, soprattutto in caso di attrezzi sportivi condivisi . Il passaggio da epidemia a pandemia ha condotto, un esempio per tutti, al rinvio delle Olimpiadi di Tokio 2020 in programma ora dal 23 luglio 2021 all'8 agosto 2021 . Tuttavia, prima della eventuale cancellazione definitiva andrà valutato un ulteriore rinvio perché un annullamento avrebbe, così come emerso in seno al comitato organizzatore dei giochi, rilevanti implicazioni finanziarie. Nell'alveo di siffatta situazione pandemica, imprevista e senza precedenti, il COVID-19, con il suo consequenziale impatto pregiudizievole sulla salute umana, sull'economia e sulle relazioni interpersonali tout court , è inquadrabile anche, per l'ordinamento sportivo, nell'istituto giuridico della causa di forza maggiore . In breve, il frangente pandemico da coronavirus rappresenta una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile e ormai inevitabile che rende, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, inesigibile una determinata prestazione o un comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa stabilito v. ex multis Cassazione civile, sez. un., n. 8094/20 Trib. Venezia, ord. 14.04.2020 . Dal punto di vista prettamente sportivo, si sarebbero dunque dovute cancellare sine die tutte le competizioni e gli eventi nella loro oggettiva impossibilità ad essere completati per factum principis . Come noto, però, trascorso il c.d. periodo di lockdown, talune competizioni, solo temporaneamente sospese, hanno ripreso sotto l'egida di protocolli sanitari finalizzati ad una pianificazione, organizzazione e gestione delle gare in sicurezza. Protocolli sanitari, finalizzati al contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-19, emanati dalle Federazioni ma validate dalle Autorità sanitarie e governative competenti v. Linee Guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra emanate ai sensi del DPCM, 17 maggio 2020, art. 1, lett. e . L'inciso consente di riflettere su due temi di particolare preminenza, giacché occorre porsi due interrogativi onde non far scadere il presente contributo nella mera ricognizione. E dunque perché in questo scenario, declinata almeno in Italia la curva epidemiologica di contagio, alcuni sport di squadra es. il calcio, tra tutti o individuali hanno ripreso o riprenderanno le attività? Può parlarsi di interferenza normativa statuale nell'ambito ordinamentale sportivo nel contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-19? La salvaguardia del merito sportivo. La risposta più approssimativa al primo quesito potrebbe essere quella legata a meri interessi economici si diceva poco sopra di rilevanti implicazioni finanziarie si pensi ai nodi contrattuali e allo stridere del sinallagma , che certo non sono avulsi dal contesto di riferimento. Ma in realtà le Federazioni nazionali, legate anche alla piramide gerarchica internazionale es. CIO , hanno inteso, anche in questo scenario, tutelare il più possibile il c.d. merito sportivo . La tutela del merito sportivo non è scontata. E ciò va valorizzato come scelta di fondo come attitudine prospettica. Consentire di completare le competizioni nazionali significa, seppur con un calendario diverso e con orari di gioco differenti rispetto a quelli ordinari, determinare, ad esempio, la compagine titolata a cui assegnare il trofeo anche nell'ottica di quelle che per diverso punteggio in classifica possano poi partecipare alle varie competizioni es. europee . L'impossibilità in corso di completare definitivamente la competizione per un'eventuale recrudescenza dell'epidemia invece, sempre nel rispetto del merito sportivo, dovrebbe garantire un meccanismo premiale oggettivo es. con applicazione di coefficienti matematici correttivi per la compilazione della graduatoria finale. Lo stesso elemento lessicale premio”, dal latino praemium , ossia ciò che è preso prima”, sottende una ricompensa assegnata in corrispondenza di particolari meriti a seguito di una leale contesa comparata fra i risultati conseguiti tra i diversi atleti di una medesima disciplina cfr. A. GRECO, Il regolamento del calcio dilettantistico , p. 18, 2018, Milano . E si salda ancor di più oggi con tutti quei precetti che sanciscono la cogenza di opzioni valoriali di base, quali la trasparenza e la non discriminazione meritocratica , ai quali l'ordinamento sportivo non può abdicare. Significherebbe, al contrario, cedere ad una sua irrimediabile caduta di credibilità. Anche il merito sportivo es. con le sue promozioni, retrocessioni, assegnazione del titolo, ecc. è dunque un bene della vita da salvaguardare per l'ordinamento sportivo, anche dinanzi al catastrofico scenario pandemico. L'autonomia dell'ordinamento sportivo tra autodichia e sovranità statuale. Quanto al secondo quesito, l’ordinamento sportivo settoriale è sì connotato dall' autonomia , ma non dell’autosufficienza . Autonomia” non significa assoluta indipendenza, ma, eminentemente, relazione inter-ordinamentale, seppure negli spazi talvolta estesi di libertà ed ampia capacità di autodeterminazione riconosciuta alla comunità sportiva cfr. A. GRECO, La giustizia sportiva nel calcio dopo la riforma , p. 36, 2016, Milano Lo sport costituisce anche un fenomeno sociale e culturale del quale, necessariamente, l’esecutivo deve occuparsi, pur dovendone garantire l’autonomia, sia organizzativa, che sanzionatoria così P. Sandulli, La ripartenza dello Sport , reperibile su www.coni.it . Un banco di prova di questa particolare relazione l'ha fornita proprio l'evento pandemico su cui si discorre. La risposta non è stata invero solo sostanziale, ma anche, come si vedrà, processuale la pandemia, causata dal coronavirus, ha generato tra l'altro anche un nuovo giudizio sportivo speciale affidato al Collegio di Garanzia per lo Sport disciplinato dall'art. 218 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. Decreto Rilancio . E ciò proprio in considerazione della valenza pubblicistica delle attività afferenti al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici , così come imposto dall’art. 23 dello Statuto del CONI. La tenuta, o meglio la tensione sinergica, di questo nuovo strumento è da vagliarsi rispetto ai canoni del giusto processo sportivo. Le predette disposizioni processuali eccezionali sono volte ad evitare la paralisi dell’ordinamento sportivo, prevedendo di accelerare la giustizia sportiva onde consentire la definizione delle classifiche finali per la stagione sportiva 2019/2020, evitando il collasso del sistema ed hanno valore dalla data di entrata in vigore del decreto sino al sessantesimo giorno successivo in cui ha termine lo stato di emergenza” così E. Pisani, Il Calcio riuscirà a ripartire? Il Governo ha previsto un rito speciale in caso di ricorsi per la mancata prosecuzione dei campionati , reperibile su avvocatisport.it . L’aver privilegiato l’obiettivo di ottenere un procedimento a decorso particolarmente spedito non significa incoraggiare una giustizia sommaria” slegata dai dettami del giusto processo ”, a meno che non si voglia esporre tale espressione ad una analisi puramente astratta. Alla seconda parte del presente contributo, che potrete leggere prossimamente su DirittoeGiustizia, sarà affidata la risposta ai connessi quesiti più strettamente operativi.