Cassa Forense e il nuovo regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo

Dall'1 gennaio 2017 il cumulo gratuito dei periodi contributivi è esteso anche alle Casse previdenziali dei professionisti, precedentemente non incluse nella legge di stabilità 2013 l. n. 228/2012 .

L’istituto del cumulo consente di cumulare e sommare - senza oneri aggiuntivi - tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati durante la vita lavorativa in gestioni pensionistiche differenti. Il cumulo non può essere esercitato in forma parziale e deve coinvolgere tutte le gestioni. Per il periodo da cumulare la contribuzione deve risultare regolare. L’istituto è entrato in vigore dall' 1.1.2017 e quindi la prima decorrenza utile è 1.2.2017. Per capire come funziona esattamente è bene leggere la circolare INPS n. 140 del 12.10.2017 che riguarda proprio il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli enti di previdenza cd. privatizzati e cioè le Casse dei professionisti di cui al d.lgs. 509/1994 e 103/1995. Con l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 Cassa Forense dà notizia dell’approvazione – 19.05.2020 in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 05.06.2020 - del regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo . A mio giudizio, tutto in conformità ai vigenti regolamenti di Cassa Forense che liquida prestazioni di tipo retributivo e, in via residuale, di tipo contributivo. La quota delle prestazioni in cumulo a carico di Cassa Forense è determinata con il criterio di calcolo contributivo di cui all’art. 8 del Regolamento delle prestazioni previdenziali che qui riporto per una maggiore comprensione. La quota base della pensione di vecchiaia o di vecchiaia, anticipata in cumulo a carico di Cassa Forense, è determinata con il metodo di calcolo di cui all’art. 4 del Regolamento delle prestazioni qualora il richiedente abbia interamente maturato presso Cassa Forense i requisiti contributivi di cui all’art. 2, comma 1 del citato regolamento . Alle prestazioni liquidate, in regime di cumulo, non si applica l’integrazione al trattamento minimo di cui all’art. 5 del Regolamento della prestazioni salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.