La lungimiranza

Nel mio primo quaderno del 2018, alla pag. 55, pubblicavo un articolo dal titolo Regolamento di attuazione abuso del diritto o eccesso del diritto o diritto di abuso?” edito il 28.02.2014.

Alla pag. 58 scrivevo, dopo aver criticato il regolamento ex art. 21 della legge 247/2012, 87mila avvocati in precarie condizioni economiche. Come abbiamo già scritto più volte il regolamento ex art. 21, così come approvato dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense, sia pure a maggioranza, sospinge circa 87.000 avvocati, in precarie condizioni economiche, verso la pensione contributiva in violazione dello art. 3 Cost. e 14 CEDU non integrata al trattamento minimo pur se richiedendo agli stessi il versamento del contributo integrativo del 4% sul volume d’affari che va a finanziare proprio quella integrazione al trattamento minimo della pensione retributiva dalla quale sono esclusi”. Un tanto lo scrivevo il 28.02.2014. La Corte afferma in generale nelle sue sentenze che, ai fini dell’art. 14, una differenza di trattamento tra le persone in situazioni analoghe o simili è discriminatoria se non si basa su una giustificazione obiettiva e ragionevole, vale a dire se non persegue un obiettivo legittimo o se non c’è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Negli anni la situazione, sia in termini quantitativi che reddituali, è degenerata e oggi la soluzione alla quale sta pensando Cassa Forense sembra quella del doppio binario all’interno dello stesso sistema paghi poco, avrai poco. Una tale disciplina a me appare illegittima sotto più profili perché viola l’art. 3 Costituzione e 14 CEDU e perché lega l’eventuale opzione nel doppio binario a requisiti esclusivamente reddituali così imprimendo al sistema previdenziale forense una forte accelerazione verso le disuguaglianze, in sostanza comprimendo la solidarietà inter e infra generazionale. La questione non può semplicisticamente sciogliersi nell’assioma che in tempi diversi vigono legittimamente leggi diverse, o che la soggezione a un regime piuttosto che a un altro, secondo il tempo in cui è maturato il diritto alle prestazioni rispettivamente previste rende non comparabili le posizioni giuridiche soggettive, o che il sistema pensionistico segue riforme graduali, ecc. Il punto focale del dubbio di legittimità costituzionale del sistema a doppio binario nella previdenza obbligatoria forense è il fatto che i nuovi pensionati e i già pensionati sono tutti attuali pensionati. È ben vero che la legge dispone per l’avvenire, e non è in discussione il trattamento passato dei già pensionati ma non si può intendere che in tema di un diritto durevole com’è il diritto a pensione, proiettato sull’avvenire, il trattamento che per l’avvenire si riserva ad alcuni sia smisuratamente diverso dal trattamento che si riserva ad altri. L’avvenire è simultaneo o contestuale, per gli uni e per gli altri. Il fondamento del diritto sta nelle medesime esigenze vitali quelle indicate nell’art. 38 della Costituzione, il cui soddisfacimento può essere modulato in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato fermo il vincolo della sufficienza a condurre una vita libera e dignitosa . In altre parole, il diritto è la pensione prestazione tipicamente di durata e non il pensionamento. Cassa Forense, per Statuto, ha l’obbligo di assicurare a tutti gli iscritti previdenza e assistenza ma non può realizzare questa sua primaria finalità avviando 120 mila avvocati alla pensione contributiva priva, per legge, della integrazione al trattamento minimo e, siccome trattasi di pensioni minime, il problema diventa esplosivo. Il primo Giudice della Repubblica al quale venisse sottoposto il caso farebbe saltare il sistema per la sua iniquità. È stato così ritenuto preponderante rispetto alla tutela dell’affidamento l’esigenza di ripristinare criteri di equità e ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in un trattamento di favore” Corte Costituzionale, sentenza n. 108 del 2019 . Oggi la opzione al contributivo per tutti è possibile tecnicamente solo aumentando la contribuzione soggettiva in modo da garantire sia il pagamento delle pensioni in essere che delle pensioni future e, dato il lungo tempo trascorso inutilmente, non sarà facile far quadrare i conti. Ma ascoltarmi già nel 2014 era cosi difficile? Certo una voce fuori dal coro meglio isolarla ma ora viene il difficile perché le riforme non si dovrebbero mai fare in emergenza! La riforma del welfare la successione degli interventi effettuati a partire dalla crisi del 2008-2009 e i numerosi nuovi strumenti messi in campo in occasione di questa crisi hanno reso molto complesso, e per certi versi contraddittorio, il sistema degli incentivi/disincentivi al lavoro e alla pensione, nonché degli ammortizzatori sociali. Gli interventi per la protezione di individui, lavoratori e famiglie sono stati in gran parte improntati ad un approccio categoriale e non universalistico, contraddicendo le raccomandazioni degli esperti del settore e delle organizzazioni internazionali. Infine, l’efficacia di molti incentivi alle diverse forme di lavoro introdotti nell’ultima decade appare dubbia, mentre evidente è la disparità di trattamento riservata alle diverse categorie di lavoratori, specialmente di quelli della Gig economy” o che svolgono funzioni finora ritenute marginali, ma in netta crescita. È quindi tempo di mettere mano al sistema complessivo degli incentivi e degli ammortizzatori sociali, con particolare attenzione all’equità del sistema. Analogo approfondimento va svolto con riferimento al welfare dei lavoratori autonomi e alle sue forme di finanziamento, soprattutto in casi di crisi come l’attuale. Dal progetto Colao .