Ti iscrivi oggi in Cassa Forense? Devi conoscere la previdenza forense

Devi sapere che il trattamento di vecchiaia, di norma, si consegue a 70 anni con un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni con la possibilità di anticiparla, senza penalizzazioni, a condizione che tu possa vantare almeno 40 anni di regolare iscrizione e contribuzione.

Quindi, nel momento stesso in cui ti iscrivi per la prima volta, devi vedere tutte le possibilità che i regolamenti ti consentono per implementare il tuo zainetto previdenziale. La prima cosa da fare al momento della prima iscrizione è la retrodatazione. RETRODATAZIONE Art. 3 del Regolamento di attuazione art. 21, L.247/2012 Gli iscritti agli Albi,entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di iscrizione alla Cassa, possono richiedere la retrodatazione dell’iscrizione per gli anni di pratica, per un massimo di cinque, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato dovrà procedere al pagamento dei contributi dovuti per gli anni di pratica richiesti, in unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa o in via rateale in tre anni. La richiesta di retrodatazione dovrà essere inoltrata in via telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it– Accessi riservati – posizione personale – istanze on line . Poi, se hai altri contributi in altre gestioni, puoi pensare a ricondurli in Cassa Forense. I principali istituti per mettere insieme la contribuzione sono la totalizzazione, il cumulo dei periodi di assicurativi e la ricongiunzione. Non mi dilungo nelle spiegazioni ma rinvio a quanto pubblicato sulla rivista La previdenza forense 3/2019 a cura di Eleonora Facchetti. E ora veniamo alle trappole”. Accanto alla pensione di vecchiaia retributiva, la mia riforma del 2009, ha introdotto, residuale , la pensione contributiva proprio al fine di valorizzare comunque lo zainetto previdenziale. Da residuale però la pensione contributiva rischia di diventare la normalità per chi non conosce la previdenza e finisce nelle trappole previdenziali. La trappola” da conoscere, e quindi da evitare, è rappresentata dall’art. 9 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, l. n. 247/2012 che prevede che a decorrere dal 2014, per un arco temporale limitato ai primi 8 anni di iscrizione alla Cassa, è data facoltà di versare il contributo minimo soggettivo in misura pari alla metà di quanto dovuto già ridotto al 50% e per 6 anni per chi si iscrive prima del compimento dei 35 anni di età, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a e comma 2 per coloro i quali percepiscono un reddito professionale inferiore a € 10.300,00 . Agevolazioni per i neo iscritti Contributo soggettivo minimo - Riduzione alla metà per i primi sei anni qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età. - Per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l’iscrizione all’Albo, a prescindere dall’età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione art. 21, verrà riscosso per metà a mezzo M.Av. nell’anno di competenza con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva e per l’altra metà residua con riconoscimento di ulteriori 6 mesi con la seguente modalità - in via obbligatoria , in autoliquidazione nell’anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a €10.300,00 - in via facoltativa entro l’ottavo anno di iscrizione,qualora il reddito sia inferiore al suddetto parametro, tramite bollettino M.Av. con scadenza 31 dicembre, da generare e stampare autonomamente, collegandosi al sitowww.cassaforense.it– Accessi riservati - posizione personale - M.Av. – Integrazione facoltativa contr. minimo” . Contributo integrativo minimo - non dovutoper il periodo di praticantato nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all’Albo. - ridotto alla metàper i successivi quattro anni, qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età . È evidente che se l’iscritto, agevolato, non provvederà nei termini di cui sopra all’integrazione si vedrà riconosciuto non l’annualità ma solo sei mesi che, alla fine, peseranno sulla maturazione dei requisiti minimi per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Se così facendo non matura almeno 35 anni di contribuzione verrà posto sì in pensione ma gli sarà liquidata la pensione contributiva che, mediamente, corrisponde al 50% di quella retributiva. La pensione di vecchiaia con calcolo contributivo è un istituto residuale cui si può far ricorso qualora, maturata l’età pensionabile, non sia stata raggiunta la necessaria anzianità contributiva, fermo restando almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione. L’istituto deriva dal fatto che, a norma dell'art. 4 del Regolamento Generale, i contributi versati alla Cassa non sono restituibili agli iscritti ed ai loro aventi causa, ad eccezione di quelli relativi ad anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento per mancanza del requisito della continuità dell'esercizio professionale art. 22 della legge n. 576/80 . La norma regolamentare ha sostituito l'istituto del rimborso dei contributi, di cui all'art. 21 della legge n. 576/80, con la pensione contributiva a condizione che l'iscritto non si sia avvalso degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali e non intenda proseguire nei versamenti alla Cassa al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, calcolata con il sistema retributivo ordinario. La pensione di vecchiaia contributiva, calcolata con il sistema contributivo, è reversibile alle stesse condizioni previste dal regime ordinario e con la medesima decorrenza 1° giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto - art. 7 della legge n. 576/80, come modificato dall'art. 3 della legge n. 141/1992 . È in ogni caso escluso il diritto all'integrazione al trattamento minimo, di cui all’art. 5 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, anche in caso di reversibilità. L’integrazione al minimo della pensione, esclusa ex lege per la pensione contributiva, ha la funzione di integrare la pensione quando, dal calcolo in base ai contributi accreditati all’assicurato, risulti un importo inferiore a un minimo ritenuto necessario ad assicurargli mezzi adeguati alle esigenze di vita, giusto il precetto dell’art. 38, comma 2, Costituzione. La funzione di tale istituto è da individuare, quindi, nell’esigenza di garantire in concreto la soddisfazione dei bisogni primari dei pensionati. Averne o non averne diritto non è un fatto trascurabile. Occorre poi evitare lo svolgimento di attività incompatibile con la professione forense, di cui all’art. 18 l. n. 247/2012, perché l’esercizio di attività incompatibile, al di la delle sanzioni disciplinari, comporta lo annullamento da parte di Cassa Forense delle relative annualità con restituzione del solo contributo soggettivo versato e gli effetti possono essere molto pesanti agli effetti pensionistici. La Suprema Corte ha affermato che l’accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione legale e, quindi, con la stessa iscrizione all’Albo degli avvocati giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa Forense, con il conseguente venir meno di diritti e obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, anche se tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal Consiglio dell’Ordine competente, di talché al soggetto illegittimamente iscritto spetta la restituzione dei contributi versati, secondo la disciplina dell’art. 2033 cc. Cass. n. 15109 del 2005, cit. nella sentenza impugnata e da ultimo Cass. 22.11.2019, n. 30571 . In una videoconferenza con i Fori della Sardegna, tenutasi il 5 giugno 2020, il Presidente di Cassa Forense ha preannunciato, tramite l’istituzione di una commissione speciale, l’abolizione o la ristrutturazione del contributo minimo con l’introduzione di un doppio binario esercitabile attraverso un’opzione che così si può riassumere pago poco, prendo poco. Nella sostanza, si tratta di mandare alla pensione contributiva circa 120.000 iscritti. Il Presidente ha detto che accetta le critiche purché siano costruttive. Il doppio binario non può funzionare perché introdurrebbe una vera e propria gabbia previdenziale” legata esclusivamente al reddito e come tale inammissibile. Cgil Sono sinonimo di diseguaglianza e di divisione. Un disegno che non ha come fondamento la solidarietà lascia indietro i più poveri e favorisce i più ricchi . Il sistema previdenziale forense è solidaristico e si tratta quindi di realizzare la solidarietà con un altro approccio che è quello di ridisegnare la contribuzione adottando il doppio criterio della proporzionalità al reddito e della progressività delle aliquote per scaglioni. Prendo da I numeri dell’avvocatura 2019 la tabella di riferimento Si tratta di rimodulare le aliquote del contributo soggettivo seguendo gli scaglioni di reddito sopra indicati al fine di ottenere lo stesso gettito in grado, con la reddittività del patrimonio da investire con la prudenza del buon padre di famiglia, di garantire la sostenibilità cinquantennale. Diversamente operando, e cioè seguendo la strada del doppio binario, la pensione contributiva di cui sopra, nata residuale, diventerebbe normale e destinata agli avvocati meno abbienti negando alla radice ogni solidarietà di sistema.