Perchè bisogna conoscere le regole previdenziali

Parto da un caso concreto che mi è stato sottoposto in questi giorni, ovviamente senza fare nomi e cognomi ma con documenti ufficiali di Cassa Forense alla mano.

È il caso di un collega iscritto Cassa dal 01.01.1982, under 40, con 38 anni di iscrizione dei quali solo 20 validi. Nel corso del 2019 chiede la corresponsione della pensione. Cassa Forense lo ammette alla pensione contributiva che dopo sei mesi revoca per la mancanza del requisito della regolarità contributiva e di recuperare il debito contributivo mediante iscrizione a ruolo . Cassa Forense ha sbagliato la prima volta nel liquidare la pensione contributiva. Deve essere noto a tutti, ed è per questo che la previdenza deve essere studiata da tutti al momento della prima iscrizione all’Ente di previdenza altrimenti si generano dei disastri come quello in commento, che per l’ accesso alla pensione - è necessaria la regolarità contributiva e - l’iscritto non può scegliere il tipo di pensione in base ai contributi versati . Infatti, l’art. 8 del regolamento delle prestazioni previdenziali prevede che la pensione contributiva è corrisposta a coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e non abbiano però maturato la relativa anzianità , ma abbiano comunque più di cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione . Nella fattispecie l’iscritto aveva raggiunto il requisito anagrafico previsto ma con soli 20 anni di anzianità contributiva valida. Avrebbe quindi dovuto corrispondere, se non prescritti, i contributi normalmente stabiliti. La richiesta di una pensione di tipo diverso, contributiva invece che retributiva , e quindi un minus rispetto a quella di vecchiaia, non è possibile al solo fine di evitare la corresponsione dei contributi mancanti. Ed infatti, la ratio dell’introduzione nell’ ordinamento previdenziale forense della pensione contributiva è stata proprio quella di consentire ai professionisti che non abbiano maturato l’anzianità di iscrizione richiesta per la corresponsione della pensione di vecchiaia retributiva, di poter accedere a un diverso trattamento pensionistico, non già certamente quella di consentire agli iscritti di scegliere o meno di versare i contributi a seconda delle loro disponibilità economiche o delle aspirazioni pensionistiche, atteso che ciò avrebbe come conseguenza di legittimare ex post l’evasione contributiva. Mentre nel regime della previdenza INPS vige il principio di automaticità delle prestazioni , sancito in via generale dall’art. 2116 c.c., in base al quale le prestazioni sono dovute all’iscritto anche quando il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i contributi all’Ente previdenziale, tale principio non trova applicazione nella previdenza forense perché gli iscritti hanno diritto alle prestazioni erogate da Cassa Forense solo a seguito del versamento dei contributi nell’ammontare e per il periodo prescritto e, quindi, non possono essere computati, ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per il diritto alle varie prestazioni, sia gli anni per i quali la contribuzione è prescritta, sia quelli per i quali i contributi non prescritti risultano dovuti, ma non versati ex plurimis si veda Cassazione 6340/2005 . In buona sostanza bisogna metabolizzare un concetto fondamentale e cioè che il rapporto previdenziale è, e resta, un rapporto obbligatorio con prestazioni corrispettive tra due parti , l’ente e l’iscritto per cui la Cassa legittimamente non riconosce la pensione laddove l’iscritto non abbia correttamente adempiuto alla prestazione normativamente prevista a suo carico per tutto il proprio percorso professionale e previdenziale. Si veda sull’argomento l’esaustivo intervento dell’avvocato Marcello Bella, dirigente dell’Ufficio legale di Cassa Forense, in CF News del 25.11.2014 e il mio intervento Il saldo e stralcio e Cassa Forense del 25.01.2019 su Diritto e Giustizia. Il rischio è di mettere insieme dei montanti contributivi che possono restare silenti ma non per vuoti normativi ma per comportamenti non previdenziali degli iscritti. Questi principi, nell’ipotesi di parziale omissione del versamento dei contributi , sono stati recentemente rivisitati dalla Corte di Cassazione con la sentenza 21.11.2019, n. 30421. La Corte di Cassazione, già nella sentenza 5672 del 10.04.2012, aveva chiarito che nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del versamento dei contributi determini la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e dell’effettività di iscrizione alla Cassa , giacché la normativa prevede solo il pagamento di somme aggiuntive nel senso che la pensione si commisura sulla base della contribuzione effettivamente versata, escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige invece, come ricordato più sopra, per il lavoro dipendente inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. Non induce a diversa considerazione l’argomento di Cassa Forense per il quale basterebbe il versamento di un minimo contributo, perché il professionista si veda conteggiato l’intero anno di contribuzione, con conseguenti riflessi negativi sull’intera categoria dei professionisti iscritti, e ciò in aperta contraddizione con la logica della previdenza professionale, improntata a principi solidaristici. Rileva, sul punto, la Suprema Corte in primo luogo che per quanto sopra si è detto sulle modalità di calcolo della pensione , la minor contribuzione versata potrebbe influire sull’ammontare della prestazione, inoltre, si tratta di un inconveniente dovuto, come già sottolineato nelle predette sentenze, alla mancanza, nell’ambito della legge professionale, di una disposizione che preveda espressamente l’annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale omissione. Esso è comunque frutto di una patologia del sistema, superabile attraverso l’adozione di più rigorosi controlli sulle comunicazioni e sulle dichiarazioni inviate dagli iscritti, al fine di procedere tempestivamente al recupero di quanto dovuto e non versato, in un’ottica di prevalenza dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto a quella dell’esatta corrispondenza, senza limiti di tempo, delle annualità oggetto di contribuzione rispetto a quelle computabili ai fini pensionistici, che pertanto non appare collidere con il principio di uguaglianza, né ledere il principio di solidarietà che impronta il sistema previdenza forense. Ricordo, da ultimo, che si può, in tal caso, accedere al regolamento per la costituzione della rendita vitalizia reversibile proprio in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione, regolamento dei delegati del 16.12.2005, approvato con delibera interministeriale del 24.07.2006.