Interventi di demolizione e ricostruzione dopo lo sblocca cantieri

Recentemente è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 24.04.2020, n. 70 nel dichiarare costituzionalmente illegittime le disposizioni della Regione Puglia sul piano casa” che consentivano la realizzazione di interventi edilizi di demolizione e ricostruzione.

La Corte Costituzionale, con la sentenza citata, ha ricordato che lo sblocca cantieri articolo 5, comma 1, lettera b del d.l. n. 32/2019 detta una regola unitaria, valevole sull’intero territorio nazionale, diretta, da un lato, a favorire la rigenerazione urbana e, dall’altro, a rispettare l’assetto urbanistico impedendo ulteriore consumo di suolo. Il comma 1, lettera b , aggiunge due ulteriori commi 1-bis e 1-ter all’articolo 2-bis del D.P.R. n. 380/2001. L’articolo 2-bis del d.P.R. n. 380/2001 dispone quanto segue Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”. La richiamata disposizione fa riferimento ai c.d. standard urbanistici , espressione con la quale si intendono le previsioni che fissano la quantità minima di spazio che ogni piano regolatore generale deve inderogabilmente riservare all'uso pubblico e le distanze minime e altezze massime da osservare nell'edificazione degli e tra gli edifici, nonché ai lati delle strade. Tali previsioni sono contenute nel decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, attuativo dei commi ottavo e nono dell’articolo 41- quinquies della L. n. 1150/1942 Legge urbanistica , a sua volta introdotto dall’articolo 17 della legge n. 765/1967 c.d. legge ponte in materia urbanistica . La disciplina degli standard urbanistici risulta, poi, integrata dalle previsioni in materia di edilizia sociale di cui ai commi 258-259 dell'articolo 1 della L. 244/2007 legge finanziaria 2008 , in base ai quali, fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta agli standard di cui al DM 1444/1968 e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, e per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, possono essere riconosciuti dai comuni, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, aumenti di volumetria premiale. In particolare, il nuovo comma 1-bis precisa che le disposizioni del comma 1 dell’articolo 2-bis del D.P.R. 380/2001 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. Ai 234 comuni è pertanto affidato il compito di adeguare le previsioni dei propri strumenti urbanistici sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalle regioni e dalle province autonome in deroga ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968. Da dossier senato sul tema . La norma citata impone per la ristrutturazione ricostruttiva , il generalizzato limite volumetrico e il vincolo dell’area di sedime. La prescrizione riguarda tutte le regioni a statuto ordinario ma, a mio giudizio, si estende anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, infatti, l’articolo 28 bis clausola di salvaguardia , così recita 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Questo perché trattasi di un principio di interesse generale dell’ordinamento giuridico italiano. Afferma, infatti, la Corte Costituzionale al punto 9.1 che La norma statale evocata come parametro interposto, entrata in vigore quattro giorni dopo l’impugnata disposizione regionale, assurge, come anticipato, al rango di principio fondamentale della materia. In tale direzione, un indice significativo è offerto, anzitutto, dalla particolare sede normativa il testo unico edilizia prescelta dal legislatore per l’inserimento della nuova norma. Per costante giurisprudenza costituzionale, a prescindere dall’auto-qualificazione, certamente non vincolante per l’interpretazione di questa Corte, in detto testo unico trova sede la legislazione di cornice in materia di edilizia, a sua volta riconducibile al governo del territorio. Molteplici sono le disposizioni del citato testo unico che questa Corte ha annoverato tra i principi fondamentali della suddetta materia. Le disposizioni del testo unico edilizia integrano norme dalla diversa estensione, sorrette da rationes distinte e infungibili, ma caratterizzate dalla comune finalità di offrire a beni non frazionabili una protezione unitaria sull’intero territorio nazionale sentenza n. 125 del 2017 ”. La competenza legislativa primaria o come anche si dice esclusiva, o piena si esercita nelle materie che sono attribuite esclusivamente alla disciplina della Provincia, che ha dunque facoltà di regolamentarle ed esercitarle autonomamente, senza l’intervento statale. A seguito della citata riforma costituzionale, l’articolo 117 Cost. prevede ora come limiti alla potestà legislativa delle Regioni e dello Stato stesso la Costituzione, nonché i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali tali limitazioni vincolano quindi le Province di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol anche nell’esercizio delle rispettive competenze primarie. Lo Statuto prevede altresì all’articolo 4 i limiti del rispetto degli interessi nazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”, anche se è da ritenersi che la riforma costituzionale del 2001 abbia proceduto – formalmente non richiamandoli, e riconoscendo così delle forme di autonomia più ampie” rispetto a quelle previste nello Statuto – ad una loro abolizione, che sembra tuttavia essere più formale che sostanziale dal momento che la giurisprudenza della Consulta ne ha in più occasioni sostenuto la conservazione. Ne consegue che anche le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano dovranno adeguarsi anche in virtù del principio di leale collaborazione , che - fatto proprio dalla giurisprudenza costituzionale come criterio di regolazione dei rapporti fra Stato e regioni - ha trovato attuazione in vari istituti, anche di applicazione generale.