L’Impero di Occidente viveva ormai una crisi irreparabile. Roma fu saccheggiata dai Goti nel 410, ed in seguito dagli Unni di Attila a metà del V secolo, durante il quale si susseguirono una serie di imperatori d’Occidente sempre più precari e impotenti. La fine fu relativamente silenziosa e indolore nel 476 il generale sciro Odoacre depose l’ultimo imperatore Romolo, detto Augustolo.
Dopo la legge 31.12.2012, numero 247 anche l’ “impero forense” ha cominciato a sgretolarsi con la sentenza delle Sezioni Unite 32781/2018, la sentenza della Corte Costituzione numero 173/2019 e, da ultimo, con l’ordinanza del Tribunale di Roma del 13.03.2020 e per l’incapacità della classe dirigente di leggere i cambiamenti in atto. Il 19.03.2020 è stata presentata alla Camera di Deputati, sub numero 2441, la proposta di legge d’iniziativa del Deputato del Movimento 5 Stelle Colletti, leggibile nell’allegato. La proposta, sul presupposto che non sia stato centrato il dichiarato obiettivo di riformare la legge professionale forense per consentire l’accesso e la permanenza nella professione di avvocato ai soggetti più meritevoli e a coloro che esercitino effettivamente la professione, si propone - l’abolizione dell’obbligo di iscrizione a Cassa Forense quale effetto automatico dell’iscrizione all’Albo - l’abolizione dell’obbligo di stipulare una polizza specifica contro gli infortuni propri e dei propri collaboratori - l’eliminazione del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione quale condizione per la permanenza dell’iscrizione all’Albo professionale - la condizione del superamento della sola prova orale dell’esame di Stato di cui all’articolo 44 della legge numero 247 del 2012 - l’eliminazione della possibilità per gli avvocati di ottenere e di indicare il titolo di specialista all’esito di percorsi formativi biennali o in virtù di una comprovata esperienza in un determinato settore di specializzazione - si modifica il divieto di patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione professionale o della ragione litigiosa - si vieta di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa Forense - si elimina, tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine, la previsione concernente l’organizzazione di eventi formativi ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti, l’organizzazione di scuole o corsi di specializzazione, nonché il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale o sulla formazione continua degli avvocati - si estende l’elettorato attivo e passivo al Consiglio Nazionale Forense a tutti gli avvocati iscritti all’albo circondariale ordinario da almeno due anni - si garantisce che il CNF abbia quale elettorato attivo ciascun singolo iscritto all’ordine, con l’espressione di un voto singolo anche a mezzo di posta elettronica - si eleva da due a sei anni, decorrenti dal passaggio in giudicato, della sentenza di condanna per reato non colposo, il termine in cui si prescrive la riapertura del procedimento disciplinare nei confronti del professionista a carico del quale sia stata pronunciata la condanna - si modifica, su base democratica, la procedura di nomina dei membri del consiglio distrettuale di disciplina allargando l’elettorato attivo a tutti gli iscritti all’ordine circondariale, sempre garantendo la tutela della parità di genere - si rendono più dinamiche e funzionali le sezioni del consiglio distrettuale di disciplina - si opera in merito all’elezione dei consiglieri dell’ordine circondariale, limitando il voto a due sole preferenze distinte nel genere. Mi auguro che nella discussione si possano introdurre criteri migliorativi.
Proposta_di_legge_n._2441