La Corte di Cassazione, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione e il CNF hanno stipulato un protocollo d’intesa per la trattazione tramite strumento telematico delle adunanze civili ex articolo 375 c.p.c. e delle udienze penali non partecipate ex articolo 611 c.p.p. .
Protocollo. Alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha reso necessario adottare nuovi moduli processuali al fine rispettare le prescrizioni sulle distanze tra le persone, la Corte di Cassazione, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione e il CNF hanno stipulato un protocollo d’intesa valido fino al 30 giugno 2020 per la trattazione in via telematica delle adunanze civili ex articolo 375 c.p.c. e delle udienze penali non partecipate ex articolo 611 c.p.p. . Il documento prevede la collaborazione per la digitalizzazione degli atti processuali, sia attraverso l’invio di copia informatica di quelli già depositati in originale cartaceo secondo le forme ordinarie, sia con il deposito di memorie e motivi aggiunti tramite PEC. Contenuto. Nel dettaglio, il protocollo di intesa specifica - il contenuto del provvedimento di fissazione dell'adunanza o udienza camerale, precisando che la cancelleria della Cassazione inviterà i difensori a trasmettere, entro sette giorni dalla comunicazione, copia informatica in pdf degli atti processuali del giudizio in Cassazione, sia civili ricorso, controricorso, nota di deposito ex articolo 372, comma 2, c.p.c., provvedimento impugnato che penali ricorso, motivi nuovi, provvedimento impugnato già precedentemente depositati nelle forme ordinarie - le modalità di invio degli atti del difensore, chiarendo che questo dovrà trasmettere via PEC gli atti richiesti, che siano nella sua disponibilità, agli indirizzi di posta certificata delle cancellerie della Corte di Cassazione e all’indirizzo PEC degli altri difensori delle parti processuali articolo 16-ter d.l. numero 179/2012 . Inoltre, si precisa che l'invio dovrà essere fatto separatamente per ciascuno dei ricorsi per i quali si è ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza ed il messaggio dovrà contenere l’indicazione nell’oggetto del numero del ruolo generale, della sezione, civile o penale, della data dell’udienza o adunanza secondo il format che verrà previamente comunicato - che la trasmissione della copia informatica dell’originale cartaceo non sostituisce il deposito nelle forme previste dal c.p.comma e c.p.p. e non determina la rimessione termini per le decadenze già maturate. Fonte ilprocessotelematico.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al Decreto Coronavirus
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