Gli effetti del divieto della libertà di movimento

Siamo, ormai, arrivati alla fine di marzo 2020. Il Governo, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, almeno fino al 31 luglio 2020. Pochi, però, all’epoca, sapevano o avevano capito le ragioni e le probabili conseguenze di un provvedimento di tal genere.

Lo stesso Premier Conte, in occasione del suo intervento avanti la Camera dei Deputati il 25 marzo scorso, ha comunicato che la Repubblica Italiana non ha mai conosciuto provvedimenti legislativi inerenti questioni di emergenza nazionale che abbiano previsto limitazioni alla libertà di movimento, così previsto dall’art. 16 della Carta. Poiché, però, il Capo del Governo ha anche riferito che la Costituzione non prevede un’ipotesi di tal genere per motivi di salute pubblica, l’organo esecutivo ha, comunque, deciso che il divieto di muoversi dalla propria abitazione residenza e/o domicilio che essi siano é ordine legittimo e coerente con l’attuale situazione che stiamo vivendo, in considerazione della pandemia legata al coronavirus”. La quale, com’è noto, invade” oggi la nostra vita e le nostre strade. Tutto ciò risiede, indubbiamente, in una ragionevole scelta legislativa che, come ci si augura, limiterà, nel prosieguo, il fenomeno della contaminazione del virus nella popolazione italiana. Nel condividere, pertanto, le scelte legislative emergenziali di questo difficilissimo momento del nostro Stato non possono, tuttavia, essere dimenticati, seppur in estrema sintesi, le conseguenze giuridiche riguardanti scelte legislative di tal tipo, nell’ambito nel nostro ordinamento. Semplicemente perché viviamo in uno Stato di diritto. Dalla quella delibera del Consiglio dei Ministri si sono succeduti, ad oggi, più di 40 provvedimenti normativi a carattere nazionale più varie ordinanze da parte dei Consigli Regionali in particolare, di quello della Lombardia . Noi cittadini, pertanto, abbiamo, prima ascoltato sui vari Tg e, poi, letto sui giornali della mattina dopo le restrizioni alla possibilità di uscire da casa, proprio in considerazione della pandemia in corso. Ovviamente è inutile, in questa sede, fare la scansione cronologica di tutti i provvedimenti che si sono succeduti dal 31 gennaio di quest’anno ad oggi ciò in quanto a noi più interessa, ora, cosa esattamente la legge ci dice di fare e come ci dobbiamo comportare, da cittadini italiani, per limitare i rischi di contagio senza, eventualmente, incorrere in sanzioni di vario tipo. L’art. 16 della Costituzione prevede, come su riferito, che ogni cittadino possa circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. La legislazione emergenziale in essere, pertanto, si è determinata ed orientata a limitare questi diritti fondamentali, proprio per ragioni di sanità. E’ evidente, pertanto, al di là del fatto che occorre rimanere a casa, può capitare ad ognuno di noi di doverne uscire in caso di reali necessità, anche violando, di fatto, tali norme. Vediamo, pertanto, quando il cittadino possa incorrere, in tali casi, in sanzioni di vario tipo. E’ noto che, attualmente, sono stati pubblicati in via seriale”, su varie testate giornalistiche nonché sul Web, vari fac-simile di autocertificazioni, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Attualmente siamo arrivati alla quarta, la quale prevede che, sotto la propria responsabilità, anche e, soprattutto, penale, il dichiarante affermi - di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVD-19 - di essere a conoscenza delle misure di contenimento di contagio vigenti ed adottate ai sensi del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale - di essere altresì a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimento del Presidente della Regione di competenza che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti - di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19. Naturalmente, in caso dichiarazione di tale tipo, occorre indicare le ragioni per le quali ci si debba, comunque, spostare” cioè in caso di comprovate esigenze lavorative, fra l’altro, di assoluta urgenza se in altro Comune, ai sensi del D.P.C.M. del 22 marzo 2020 . E, infine, per motivi di salute. Tale tipo dichiarazione va effettuata ma, si precisa, che, se non la si ha con sé, ci pensano del Forze dell’Ordine a fornire una copia da compilare con cognizione di causa. Al proposito si evidenzia che lo spostamento in altro Comune riguarda il disposto dell’art. 1 comma 1 del D.P.C.M. citato, il quale afferma che è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute. Quindi, quali possono essere le sanzioni penali e/o amministrative in caso di violazione a tali tipologie di divieti? In tali casi soccorrono le seguenti norme 1 violazione dell’art. 650 c.p., il quale prevede un reato contravvenzionale quindi, punibile anche a titolo di colpa per inosservanza a provvedimento dell’Autorità punibile con l’arresto fino a 3 mesi e con l’ammenda fino ad € 206. Tale reato, in ogni caso è oblazionabile ai sensi dell’art. 162 bis del c.p. con il pagamento della metà del massimo dell’ammenda prevista, con conseguente dichiarazione, da parte dell’organo giudicante, di estinzione del reato. 2 Violazione dell’art. 495 c.p., il quale è delitto cioè punibile solo se commesso coscienza e volontà che prevede, ordinariamente, la pena da anni uno a sei anni di reclusione, nel caso in cui un soggetto dichiari od attesti falsamente la pubblico ufficiale l’identità, lo stato della propria o dell’altrui persona. Reato, in realtà, difficilmente ipotizzabile, a meno che non si esibiscano al Pubblico Ufficiale documenti falsi sulla propria identità personale Es. carta d’identità ove, falsamente, vi sia scritto Tizio invece che Caio . Unico problema, in tal caso, potrebbe essere rappresentato dal fatto che un soggetto che sappia di essere stato contagiato dal virus dichiarasse, falsamente, di non essere tale. Ciò, in quanto renderebbe false dichiarazioni sul suo stato”. 3 Violazione dell’art. 260 del Testo Unico sanitario di cui al Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934. Tale antico” reato, ancora esistente, punisce, anche per colpa, chi non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva. La pena prevista, in tal caso, è di quella dell’arresto fino a dei mesi e dell’ammenda fino a 400 euro. In ipotesi non sarebbe possibile l’oblazione. Con conseguente impossibilità di estinzione della contestata violazione mediante il pagamento di una somma di danaro. 4 Tuttavia, l’ipotesi più grave più grave potrebbe essere rappresentata dalla eventuale contestazione del delitto colposo di cui all’art. 452 c.p. rientrante fra i delitti contro l’incolumità pubblica , il quale prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni nei confronti di chi, anche colposamente, commetta il reato di epidemia”. Anche se tale ipotesi, si ritiene, sia pressocché fantascientifica. Last but not least, con l’ultimo D.L. 25 marzo del 2020 è stato disposto che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento” è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo n.d.r. quindi anche della bicicletta le sanzioni sono aumentate fino a un terzo cioè fino ad un massimo di euro 9.000. Ciò a voler significare che il Legislatore, al di là di tutte le previsioni sopra riportate, ha previsto sanzioni amministrative di notevole rilevanza nel caso in cui gli spostamenti non siano giustificati nei termini di legge. 5 Senza, per ultimo, voler considerare che, ai sensi dell’art. 32 della l. n. 833 del 1978 le Autorità locali comunali e regionali possono intervenire, come peraltro avvenuto, per restringere le ipotesi spostamento dei cittadini facenti parte delle singole Regioni o Comuni. Insomma, la situazione attuale non è di certo confortante né di facile soluzione, anche e soprattutto sotto il profilo sanitario. Nel senso che, come più volte ci hanno comunicato in ogni sede, per adesso, la cosa migliore è stare a casa”. Speriamo tutti in futuro migliore. Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus