Decreto Cura Italia: aspetti fiscali e ripercussioni sui liberi professionisti

Lo scorso 17 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 18/2020, c.d. Cura Italia, emanato dal Governo a seguito dell’emergenza derivante dalla pandemia del Covid-19.

Ciò che in questa sede interessa esaminare sono gli aspetti fiscali-tributari previsti dal suddetto decreto, con un particolare focus, sulle ripercussioni che lo stesso ha nei riguardi dei liberi professionisti. Partiamo dall’art 27 , il quale prevede l’erogazione di un’indennità pari ad € 600,00 non soggetta a tassazione per il mese di marzo, in favore del liberi professionisti titolari di partite IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e coordinativa iscritti alla Gestione separata Inps. Con enorme stupore, però, dalla lettura della norma è emerso che tutti i liberi professionisti iscritti agli Ordini avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, ingegneri etc. sono esclusi dal predetto bonus” la conferma si è avuta dalla Comunicazione INPS numero 1288 del 20.03.20 , nella quale l’Istituto di Previdenza ha precisato che possono beneficiarne dell’indennità solo i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria”, e che le domande da presentare, in via telematica, potranno essere presentate entro fine marzo. E’ chiaro che il Parlamento dovrà porre rimedio a questa lacuna che esclude milioni di cittadini/contribuenti sono circa 1 milione e 400 mila i professionisti, secondo il Rapporto sulle professioni 2018 , dall’ottenere un incentivo, che seppur di importo modesto, è indispensabile in questo momento di emergenza. L’art 62 prevede, invece, la sospensione in favore dei professionisti con compensi non superiori a 2mln di euro, dei versamenti da autoliquidazione in scadenza dall’8 marzo al 31 marzo riguardanti l’Iva, le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23-24 del D.P.R. numero 600/’73, le trattenute relative all’addizionale regionale/comunale, i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria. I pagamenti devono essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, in una soluzione entro il 31 maggio o in 5 rate mensili con prima scadenza al 31 maggio l’art. 62 statuisce, altresì, la sospensione di tutti gli adempimenti fiscali che scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio. Con l’art. 67 è stata prevista, invece, la sospensione dell’attività di accertamento, di riscossione, di liquidazione, di controllo e di contenzioso dall’8 marzo al 31 maggio con l’allungamento, però, di due anni dei termini per l’accertamento dell’anno di imposta 2015, così come risulta, inoltre, dal Vademecum fiscale pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il 19 marzo scorso. La sospensione dei versamenti delle entrate tributarie e non, legate alle cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento e agli avvisi di addebito che scadono nel periodo 8 marzo/31 maggio ’20, è prevista dall’art. 68 tali versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 . Va precisato, però, che così com’è strutturata la norma, i contribuenti si troveranno nel prossimo futuro in forte difficoltà nell’adempiere a quanto previsto dall’art. 68, atteso che da un lato si vedono sospendere i versamenti da marzo a maggio, ma dall’altro ahimè li viene richiesto il pagamento dei predetti versamenti in un’unica soluzione! L’Agenzia Entrate Riscossione nelle FAQ del 19 marzo scorso, ha confermato l’applicazione della sospensione ex art. 68 anche ai versamenti delle rateazioni in essere. L’aspetto positivo derivante dall’articolo 68 è rappresentato, però, dallo slittamento del termine di versamento della seconda rata del saldo stralcio dal 31.03.20 al 31.05.20 , e dalla proroga del pagamento della rata del 28.02.20 della rottamazione ter , al 31.05.20. Infine, con l’art. 82 è stato disciplinato il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile, delle udienze in Commissione Tributaria fissate nel periodo 8 marzo/15 aprile ’20, e la sospensione di tutti i termini procedurali e processuali, sempre per il periodo 8 marzo/15 aprile. Secondo il mio modesto avviso, alla luce di quanto previsto ad oggi nel decreto numero 18/20, è necessario un intervento del Governo, del Parlamento e dell’intero mondo politico al fine di tutelare, maggiormente, quella parte dei contribuenti rappresentata dai liberi professionisti e dalle partite iva in generale, per scongiurare un declino economico che è alle porte e dare speranza per il futuro. Si consiglia, quindi, l’attuazione di una serie di misure fiscali/tributarie urgenti, quali ad esempio 1 Rottamazione quater , con l’inclusione di tutti i ruoli trasmessi all’Agente della Riscossione sino al 7 marzo 2020, e rateazioni fino a 10 anni 2 Riapertura dei termini del c.d. Saldo e stralcio” per i ruoli trasmessi all’Agenzia Entrate Riscossione sino al 7 marzo 2020, con rateazioni sino a 7 anni 3 Definizione agevolata senza sanzioni ed interessi degli Avvisi bonari , con rateazioni sino a 10 anni Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus