L’immunoresistenza dei depositi telematici ai tempi del Coronavirus

Dal 9 marzo scorso le udienze civili e penali soffrono di immunodeficienza da COVID-19 e si sa già la data di guarigione è il 22 marzo prossimo. Gli atti, invece, godono di ottima salute, in special modo per quel che concerne il loro deposito telematico .

Il deposito telematico è immune al Coronavirus. Per metterlo in crisi serve ben altro anzi, il d.l. n. 11/2020 prevede più processo telematico, ispirandosi evidentemente al favor per le forme di lavoro a distanza. L’altra faccia del decreto è meno udienze, meno servizi, etc. per una riduzione ad unità in un’ottica diagnostica il come e il perché questi interventi coesista-no non c’è altra via della polarizzazione su lavoro e amministrazione della giustizia bisogna garantire il buon funzionamento del processo. La natura dell’attuale emergenza esige la postergazione dei beni indicati a quelli della salute e della solidarietà. Le Istituzioni si sono mosse secondo la prima direttrice i provvedimenti si rincorrono, spesso intralciati da comunicati stampa, dichiarazioni d’intenti, protocolli, et alia ce n’è per ogni palato, e questo è un bel problema. Ad oggi, nonostante la letteratura esplosiva” sul tema, manca una ricognizione sistematica delle regole nemmeno si riesce a distinguere compiutamente ciò che è diritto da ciò che è politica ascrivendo a questo secondo ambito le regole praticate sul campo su indicazione di soggetti più o meno qualificati . Non è chiaro chi debba fare cosa, chi possa fare questo o quest’altro è tutt’affatto incerto il luogo in cui si celebra la risposta del sistema giustizia all’epidemia. Udienze? Attività di cancelleria? Dal più piccolo al più grande front office, per giungere all’adempimento tecnologico, quando e perché l’individuo va corretto nel suo normale funzionamento”? Tanti luoghi geografici, tante risposte, sul se, sul come, sul quando, a scandire una successione incerta tra disciplina di primo allarme, quella dal 9 al 22 marzo, e discipline di più lungo termine come quella al 31 maggio , fermo l’horror vacui dell’incombente salto nel vuoto per quei meccanismi a scadenza ravvicinata. Il perno di molte regole è la riduzione delle occasioni di contagio, l’eliminazione di tutto quanto non è necessario il che rimanda alla selezione degli accidentalia. A questa selezione segue il problema del quando e del come disporre degli adempimenti scadenti nel periodo di primo allarme. Prendiamo il rinvio di un’udienza secondo l’ipotesi di più facile lettura il Presidente del Tribunale provvede ad hoc. Ma sulla base di quale criterio? La normativa descrive un meccanismo di aumento del carico di lavoro per il pe-riodo post emergenziale, ma questa risposta è calibrata su un’epidemia del tutto imprevedi-bile? Peraltro, se una vicenda di facile definizione - lo è il modello del Presidente del Tribunale che emana un provvedimento - si inceppa facilmente dinnanzi ad una ed una sola incognita, cosa ne è di meccanismi meno verticistici”, quando si intrecciano gli adempimenti di più soggetti cancellieri, difensori, parti, etc. ? Scoperchiamo il vaso di Pandora. La proliferazione di indicazioni rischia di legittimare un regime di tacita autoregolamentazione. C’è già alcune Corti dicono bianco, altre nero, e non mancano le tonalità del grigio idem per i COA, per gli enti rappresentativi degli addetti ai lavori, per i media, chiamati al meno a una moral suasion della collettività. La confusione smantella tutti questi meccanismi, oscillanti tra derive solipsistiche e paralisi operative. Si salvi chi può. Tutto è chiaro, ma tutt’altro che risolto, centrando la visuale sul deposito telematico degli atti art. 16- bis , commi 1 e 1- bis , d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 . Non si può dubitare che il decreto di tre giorni fa abbia affrontato il tema, almeno due volte prima nel coordinamento tra deposito telematico e rinvio delle udienze, poi nell’estensione dell’obbligo di deposito telematico agli atti oggi esentati da quell’obbligo. Nel primo caso, A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g , sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 così il comma 1 dell’art. 1, intitolato al Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, pena-li, tributari e militari , da leggere in coordinamento con la regola seguente A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate così il comma 2 . L’esecutivo sintetizza. Da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020, fermo il rinvio delle udienze calendarizzate per questi giorni, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati v. il decreto del Ministero della Giustizia . L’ambasciata tradisce il dato testuale delle norme, che non prospettano la sospensione dei termini per i soli atti che fanno riferimento alle udienze rinviate. Non solo, il comunicato, secondo tradizione. pasticcia con le parole anche etichettando queste settimane periodo cuscinetto”, locuzione viva nell’esperienza giuridica con significati indisponibili al conio del Guardasigilli si legge di periodo cuscinetto” nella circolare del CSM del 22 maggio 2019, a definire un tempo di quiescenza non ricompreso nella sospensione feriale oggi dal 1° al 31 agosto , un prima e un dopo dell’agognato riposo estivo. Se le cose stanno in questo modo - le parole devono avere un senso, anziché no - è ignoto cosa accada dal 9 marzo una quiete che non è? e non si può dir nulla su cosa accada dopo il 22 marzo. Nel lessico medico, la prognosi è riservata. Al contrario del periodo cuscinetto à la CSM, le settimane interessate dal rinvio sono segnate da un irruento cambio di passo la norma dice ne riparliamo. Restava la speranza di un senso forte ed autentico della risposta all’epidemia, un tutti fermi al via!”. Ma questo non accade alcuni sono fermi, altri si muovono, c’è chi corre, e c’è chi va avanti da solo, dove non si sa. Lo prevede la legge, in quella piccola normina che chiude il secondo comma Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo il massimo sforzo per l’interprete è la ricerca dei pochissimi fatti concreti ai quali la norma è applicabile. Con facile approssimazione, l’incidenza non raggiunge il punto percentuale, il che non sarebbe un problema se la norma fosse formula di chiusura rispetto alla casistica altrimenti risolta da altre disposizioni se il sistema funzionasse, la regoletta sarebbe utile. Falsa la protasi, cade anche l’apodosi. Il lettore scevro da pregiudizi fornisce una spiegazione molto semplice del meccanismo descritto dai primi due commi dell’art. 1 per tutti i procedimenti, le udienze scadenti nel periodo di massimo allarme sono rinviate co. 1 per tutti i procedimenti, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto co. 2 . L’esegesi testuale è questa. Punto. Tuttavia, l’argomento sospensione termini per depositi telematici” è tematizzato anche altrove, all’insegna della domanda è nella disponibilità del legislatore processuale? L’art. 2 comma 6, d.l. n. 11/2020 [Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria] Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che han-no la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'arti-colo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 [n.d.r. atti e documenti non soggetti all’obbligo di deposito telematico], sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo l’approdo è uno ed uno solo deposito telematico per tutti e per tutto. Mai come qui la visione unitaria viene infranta se, dunque, il Coronavirus” è agli atti, troneggia il passo del gambero” che piace particolarmente al legislatore lato sensu italiano. I dati di disciplina, per quel poco che serve in questo caso, sono oscuro presagio di rovinosa disgregazione delle regole processuali. L’incedere di interventi frammentari ha definito e fi-no ad ora definisce uno scollamento tra parti che sfugge a una logica d’insieme eccezioni su eccezioni si innestano a volte su altre eccezioni, secondo un meccanismo che fa della regola l’unica vera eccezione. Il convitato di pietra è il legittimo impedimento del difensore, che, com’è noto, trova un riscontro importante nel processo penale. Sennonché, paradossalmente, il processo civile dischiude prospettive di approfondimento più feconde, in forza delle maglie strette che connotano l’istituto per fermare legittimamente il procedimento davanti al giudice civile è necessario l’imprevedibile, nel senso più forte. Dal che, tuttavia, se si resta centrati sul momento dell’udienza si evince un brandello di regola piuttosto, l’avvocato non fa solo udienze, la risposta deve essere utile anche per tutto ciò che non è udienza. Qui, dunque e ovunque , gli atti del difensore legittimamente impedito che fine fanno? La preoccupazione non è tema di scuola cosa possiamo togliere agli obblighi dell’avvocato? Con quali garanzie ne possiamo gestire il potere di autoesonerarsi da questo o quell’adempimento senza travolgere il giusto processo? Se il processo civile, con ogni evidenza, è un confronto tra parti, i presìdi assiologici dicono che non è res privata. Lo dicono non serve di più istituti dal significato univoco il risarcimento per durata irragionevole del processo, quando il confronto si protrae per un tempo eccessivo a causa dell’apparato giudiziario la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. quando la dilatazione dei tempi è imputabile a una parte processuale. In questo quadro, non hanno nulla a che vedere con il dato di realtà alcune previsioni, come lo scambio di memorie su PCT o altre modalità telematiche per lo svolgimento in deroga” delle udienze l’epidemia non compromette i trasporti. L’avvocato in quarantena torna tema centrale, non meno della parte ad es. quando necessaria per la contestazione di articolazioni istruttorie avversarie in quarantena chi li giustifica e secondo quali modalità? Al momento non ci sono risposte univo-che, ragion per cui tutte le risposte sono buone fino a prova contraria , fino a quando non ci sarà qualcuno che ex post legittimerà questa o quest’altra metodica. Explicit. Tiriamo le fila del discorso tracciando una possibile convergenza in Tutta colpa del paradiso”, film insuperato di e con Francesco Nuti, il protagonista va in montagna con un autobus che trasporta troppe persone ad una salita l’autista detta la regola scendere tutti, rimangono in vettura i vecchi, le donne e i bambini sull’autobus, però, sono tutti vecchi, donne e/o bambini, tranne il protagonista, che scende, lui solo. Sospendere l’amministrazione della giustizia è/deve essere la regola, sorretta dai beni salute e solidarietà. Le soluzioni pratiche? Congelamento di tutti i processi, sospensione di tutti i termini, selezione oculata delle materie urgenti ed indifferibili poi, ci saranno nuovi calendari di udienza, rimessioni in termini, regole transitorie a profusione, ma generali ed astratte, perequative. Facciamo in modo che la regola resti tale e che non diventi eccezione, come il malcapitato passeggero di quel bellissimo film. 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