Chiarimenti sul raddoppio del contributo unificato nel caso in cui il soccombente sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato

Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ha diramato una circolare con la quale ha fornito chiarimenti circa il raddoppio del contributo unificato alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità.

Quesiti. La circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia dello scorso 25 febbraio risponde ai quesiti con cui è stata sollecitata una rilettura della circolare prot. DAG n. 100201.U dell’8 luglio 2015 avente ad oggetto il versamento del contributo unificato nelle ipotesi di impugnazione dichiarata inammissibile o respinta art. 13, comma 1- quater , d.P.R. n. 115/2002 , alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali. In particolare, a seguito della sentenza n. 9660/19 della Cassazione Civile, è sorto l’interrogativo relativo all’ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, con conseguente condanna al raddoppio del contributo unificato, nel caso in cui la parte soccombente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Giurisprudenza. La circolare prot. DAG n. 100201.U dell’8 luglio 2015, allo scopo di uniformare il comportamento degli uffici giudiziari, riteneva che questi ultimi dovessero dare sempre esecuzione al provvedimento del magistrato che, nel definire il procedimento di impugnazione, ritenga di irrogare il pagamento in esame anche laddove il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità abbia riguardato la parte soccombente ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Successivamente la giurisprudenza è però intervenuta sull’acceso dibattito venutosi a creare sul tema. Con l’arresto n. 9660/19, i Supremi Giudici sono dunque giunti ad affermare che nelle ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, limitando le attività alla mera annotazione dell’importo nel foglio notizie e nel registro . Chiarimenti. La circolare in oggetto, in adesione al recente orientamento giurisprudenziale, afferma dunque che ove la parte soccombente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il giudice dia atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale limitando l’attività alla mera annotazione dell’importo sul foglio notizie. Allo stesso modo, in caso di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, la cancellerie, accertata l’esistenza della causa di esenzione, non potrà procedere alla riscossione dell’importo.

MinGiustizia_circolare_25_02_2020