In Gazzetta il decreto sul fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

Il fondo, istituito presso l'INPS, è disciplinato dal decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2020.

Solidarietà bilaterale per le attività professionali. Il fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali istituito presso l’INPS sulla base delle disposizioni del dal decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2020, ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore professionale, per le attività che occupano più di 3 dipendenti compresi gli apprendisti , una tutela in costanza di rapporto per i casi di riduzione o sospensione dell’attività per le cause di cui agli artt. 11 e 21 d.lgs. n. 148/2018. Le ipotesi contemplate sono dunque quelle dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e situazioni temporanee di mercato, oltre a riorganizzazioni aziendali, crisi aziendale e contratti di solidarietà. Il decreto prevede l’emissione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, secondo i criteri e le misure di cui all'art. 7, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria . L'importo dell'assegno ordinario è pari alla prestazione dell'integrazione salariale, con i relativi massimali. La procedura di accesso al fondo prevede che il datore di lavoro comunichi preventivamente le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. seguirà, nel termine di 30 giorni ridotti a 20 per datori di lavoro fino a 50 dipendenti , una fase di valutazione finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti. A seguito della comunicazione, le parti contattano attraverso le strutture della bilateralità di settore i datori di lavoro interessati dalle misure del Fondo per proporre percorsi di riqualificazione e politica attiva. Il Fondo è finanziato attraverso una contribuzione ordinaria mensile dello 0,45%, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 3 dipendenti dello 0,65%, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti. La contribuzione totale è ripartita tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di 2/3 e un 1/3.

DecretoMinisteroLavoro27dicembre2019_GU_53_2020