Misure in materia di giustizia nella conversione in legge del decreto Milleproroghe

Dopo l’approvazione in via definitiva, il decreto Milleproroghe d.l. n. 162/2019 è stato definitivamente convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020 con molte novità che interessano il mondo della giustizia.

Gli articoli 8 e 8- bis del d.l. come convertito in legge sono dedicati proprio alla proroga dei termini in materia di giustizia, anche se, come vedremo, le novità in materia di giustizia sono contenute anche in altre disposizioni. Codice della crisi. Ed allora, iniziando dall’esame dell’art. 8, possiamo dire che sono due la novità principali per il nostro tema. La prima novità attiene alla partenza rectius al rinvio della partenza! del codice della crisi di cui al d.lgs. n. 14/2019. Si tratta di un tema particolarmente complesso poiché riguarda non soltanto la riforma delle procedure in insolvenza e di sovraindebitamento, ma implica un cambiamento del paradigma di come si previene e si affronta la crisi di impresa. Peraltro, il codice della crisi è già oggetto di interventi di aggiustamento” come dimostrano i decreti correttivi che dovranno essere pubblicati e che, molto probabilmente, prevedranno un rinvio della partenza degli OCRI originariamente prevista per il 14 agosto 2020 . Ebbene, il comma 4 dell’art. 8 differisce il termine previsto dall’art. 357 il quale aveva previsto la data del 1° marzo 2020 come termine entro il quale adottare il decreto del Ministro della giustizia – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – volto ad individuare le modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza al 30 giugno 2020. Si prevede che il medesimo decreto dovrà definire entro il 30 giugno 2020 le modalità di sospensione e cancellazione dall’albo stesso, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonché l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento. La proroga è stata giustificata con l’esigenza di consentire che, nella redazione del decreto per la creazione dell’Albo, si possa tener conto delle modificazioni che saranno introdotte dal decreto correttivo al codice della crisi, ormai di imminente pubblicazione. Dobbiamo ricordare, però, che nonostante la proroga il codice della crisi ha previsto una norma ad hoc per garantire comunque il funzionamento degli OCRI in attesa dell’entrata in vigore del nuovo Albo. S.r.l. e organi di controllo. Sempre in tema di codice della crisi, l’art. 8, comma 6– sexies interviene sul termine entro cui si deve procedere alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo per quelle società a responsabilità limitata società cooperative che se ne devono dotare secondo quanto previsto dal Codice dell’impresa e dell’insolvenza il termine, originariamente fissato per il 16 dicembre 2019, slitta alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019. La modifica era stata richiesta a gran voce prima della scadenza dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per le difficoltà operative derivanti dal precedente termine e consentirà alla maggioranza delle società che ancora non se ne era dotata di adempiere alle prescrizioni di legge. Rinvio per la azione di classe. La seconda novità riguarda la class action. Il comma 5 dell’art. 8, infatti, differisce al 19 novembre 2020 la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva, giustificata per consentire al Ministero della Giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per pe1mettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche come previsto dalla norma normativa di cui agli artt. 840- bis ss. c.p.c Inoltre, l’ultima parte del comma 5 introduce una precisazione sulle modalità di invio della adesione alla class action di cui all’art. 840- speties . La nuova formulazione è che la domanda è presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione, ed è presentata a norma dell'articolo 65 comma 1, lettere b e c-bis ,del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . In altri termini la domanda sarà sottoscritta” quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale SPID , nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2novies oppure trasmessa dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In questo caso, peraltro, occorre ricordare che ope legis la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell’articolo 47 del Codice civile . Albo dei cassazionisti. Sempre in materia di giustizia, in sede di conversione, sono state inserite due norme di proroga che intervengono su alcuni termini della legge di ordinamento professionale forense. La prima è quella di cui al comma 6- quater che ha nuovamente previsto che, ai fini dell’iscrizione all’albo degli avvocati abilitati a rappresentare davanti alle magistrature superiori, possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro otto anni dalla data di entrata in vigore della l. n. 247/2012. Esame con codici commentati. La seconda è quella di cui al comma 6- quinquies con la quale è stato previsto un ulteriore slittamento dell’entrata in vigore delle nuove modalità di svolgimento dell’esame di avvocato che come si ricorderà prevedrà come novità che le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali . Competenza dei giudici onorari differita al 2025. Quanto alla magistratura onoraria è da salutare positivamente l’art. 8 bis di origine parlamentare nella parte in cui differisce al 31 ottobre 2025 il termine a decorrere dal quale acquisteranno efficacia le disposizioni della riforma che prevedono l’ampliamento della competenza del giudice di pace con la speranza che a quella data il processo civile telematico sarà pienamente operativo per tutti i giudizi . L’art. 8- bis proroga, inoltre, al 15 agosto 2025 la disciplina transitoria relativa alle funzioni ed ai compiti dei magistrati onorari che si trovavano in servizio al momento dell’entrata in vigore della riforma. Nuove sezioni per il giudice amministrativo L’art. 22 modifica l’organizzazione della giustizia amministrativa. In particolare, il comma 1 modifica l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato prevedendo l'istituzione di una ulteriore sezione, nonché l'aumento da due a tre del numero di presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale. Inoltre, è stata prevista l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificamente al Tar Lazio. e nuovi giudici contabili. Oltre alla giustizia amministrativa il decreto Milleproroghe ha previsto all’art. 23 un incremento di complessive 25 unità della dotazione organica dei magistrati della Corte dei conti la quale aumenta così - dalle attuali 611 unità - a 636 unità . Sfratti nell’edilizia agevolata. Occorre, poi, segnalare, anche perché incide sui processi civili, la norma approvata dal Parlamento in sede di conversione che riguarda il tema dell’edilizia agevolata. L’art. 13, comma 5- sexies prevede ora che in relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l’edilizia agevolata, a partire dall’avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall’avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento penale, può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell’autorità giudiziaria competente . Garante privacy e AGCOM in attesa del nuovo collegio. Infine, l’art. 2 detta misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali dal momento che non sono stati ancora nominati i nuovi collegi i termini di permanenza in carica degli attuali componenti, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti è, quindi, posticipato al 31 marzo 2020.

Legge_8_febbraio_2020_n_8_GU_n_51_2020 TestoCoordinatoDecretoLegge30dicembre2019_n_162