Cassa Forense detta le modalità di riscossione dei contributi minimi 2020

Pubblicata l’informativa sulle nuove modalità di riscossione dei contributi minimi 2020 di Cassa Forense. Da lunedì 10 febbraio 2020 sarà possibile generare e stampare i bollettini MAV dalla sezione apposita del sito della Cassa e presentare eventuale istanza di esonero dal pagamento.

Cassa Forense, con un comunicato del 6 febbraio, ha diffuso l’informativa del 6 febbraio sulle nuove modalità di riscossione dei contributi minimi 2020 e di presentazione delle domande di esonero ex art. 10. Contributo minimo soggettivo, integrativo e di maternità. Per quanto riguarda il contributo minimo soggettivo la Cassa ha stabilito che, in attesa dell’approvazione da parte dei Ministeri degli importi dovuti per l’anno corrente, le prime tre rate del 29 febbraio 2 marzo , 30 aprile, 30 giugno saranno riscosse, a titolo di acconto, tenendo conto della contribuzione non rivalutata, mentre la quarta rata del 30 settembre sarà determinata a saldo. Il contributo minimo integrativo anche per l’anno 2020 non è dovuto, a seguito della temporanea abrogazione per gli anni dal 2018 al 2022 resta tuttavia dovuto il 4% sul Volume d’Affari Iva annualmente prodotto da dichiarare nel mod.5/2021. Infine, circa il contributo di maternità, la Cassa afferma che verrà successivamente determinato dal Consiglio di Amministrazione e, previa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, verrà richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata, che sarà resa disponibile e generabile in tempo utile prima della scadenza del 30 settembre 2020. Domanda di esonero. A partire da lunedì 10 febbraio 2020, saranno disponibili le funzionalità per la presentazione dell'istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2020, ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 l. n. 247/2012. L'esonero può essere chiesto, per una sola volta nell'arco dell'intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dall'art. 21, comma 7, l. n. 247/2012. Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2020 potranno essere presentate con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2020, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa.