Assenza ingiustificata dell’avvocato in udienza: confermata la sanzione disciplinare

Un avvocato veniva segnalato dalla Cancelleria del Tribunale all’Ordine di appartenenza per non aver partecipato, in qualità di difensore di fiducia di due imputati, a due udienze tenutesi in date diverse, senza addurre alcun legittimo impedimento, né nominare un sostituto processuale. La Cassazione ha confermato la sanzione disciplinare inflitta all’esito del procedimento avviato dal COA, ribadendo però il divieto di reformatio in pejus.

Così le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2506/20, depositata il 4 febbraio. Il caso. Il COA di Milano deliberava l’apertura di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato segnalato dalla Cancelleria del Tribunale per non aver partecipato, in qualità di difensore di fiducia di due imputati, a due udienze tenutesi in diverse date senza addurre alcun legittimo impedimento, né nominare un sostituto processuale. Il procedimento si concludeva con la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per 3 mesi. L’avvocato impugnava la decisione dinanzi al CNF, impugnazione accolta solo parzialmente. La questione è dunque giunta alla Suprema Corte. Reformatio in pejus. Il Collegio esclude in primo luogo la fondatezza della censura relativa alla presunta violazione di un precedente giudicato per insussistenza del requisito della medesimezza” dei fatti contestati con due procedimenti disciplinari perché riferiti a diverse udienze alle quali l’avvocato non aveva ingiustificatamente partecipato. Non risultava inoltre che la prima sanzione inflitta dal COA fosse divenuta definitiva. Viene invece ritenuto fondato il motivo che denuncia la violazione del divieto di reformatio in pejus avendo il CNF escluso uno degli addebiti mossi dal COA consistente nel non aver dato riscontro alla richiesta di chiarimenti avanza dall’Ordine ma comunque confermato la pena inflitta dal primo giudice. Il provvedimento impugnato viene quindi cassato con rinvio al CNF, in diversa composizione, per la rideterminazione in melius della sanzione a carico del ricorrente in virtù della riconsiderazione di tutti i criteri a tal proposito applicabili e, inoltre, della ritenuta insussistenza della violazione contestatagli . Al giudice del rinvio, anche la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 17 dicembre 2019 – 4 febbraio 2020, n. 2506 Presidente Mammone – Relatore Carrato Fatti di causa In data 6 novembre 2012 perveniva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano comunicazione da parte della Cancelleria della X Sezione penale del Tribunale di Milano, con la quale si segnalava che l’avv. D.M.M. non aveva partecipato, in qualità di difensore di fiducia di due imputati, a due udienze tenutesi in due diverse date, senza addurre alcun legittimo impedimento. A seguito di tale segnalazione il predetto Consiglio forense deliberava l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti del menzionato professionista legale, contestandogli i seguenti addebiti a non aver partecipato a due udienze quale difensore di fiducia di distinti imputati senza allegare alcun legittimo impedimento e senza nominare, altresì, un sostituto processuale b non aver dato riscontro alle richieste di deduzioni ed osservazioni come sollecitate dal COA con apposita raccomandata c per essere venuto meno all’obbligo di formazione ed aggiornamento professionale, non avendo, nel triennio 2008-2010, acquisito i crediti formativi come previsto dal Regolamento del CNF. All’esito del dibattimento, il citato COA, ravvisata la sussistenza dei primi due indicati addebiti ed esclusa la configurazione del terzo, dichiarava il non luogo a provvedere su quest’ultimo ed irrogava, invece, per gli accertati illeciti disciplinari la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi tre. Decidendo sulla rituale impugnazione avanzata dall’avv. D.M. , il Consiglio Nazionale Forense la rigettava parzialmente, accogliendola nei soli limiti specificati nella motivazione dell’adottata sentenza n. 13 del 2009 depositata il 18 aprile 2019 . Con questa sentenza il CNF respingeva, innanzitutto, il primo motivo con il quale il ricorrente aveva dedotto la violazione del principio del ne bis in idem sull’asserito presupposto che si era già proceduto nei suoi confronti per i medesimi addebiti, con conseguente irrogazione di apposita sanzione da parte del COA, pur essendo ancora pendente l’impugnazione avanzata contro la deliberazione dinanzi allo stesso CNF. A tal proposito il CNF riteneva la manifesta infondatezza della formulata doglianza poiché i fatti, per i quali era stata dedotta la riferita violazione, erano diversi siccome si riferivano ad udienze ai quali pure non aveva ingiustificatamente partecipato e ad assistiti diversi. Quanto al secondo motivo, il CNF rilevava l’infondatezza della critica mossa alla ritenuta sussistenza del primo addebito siccome l’impugnata pronuncia presentava al riguardo una motivazione, ancorché sintetica, comunque sufficiente. Lo stesso CNF escludeva, invece, ogni rilevanza della condotta consistita nel non aver dato riscontro alla richiesta di chiarimenti fatta dal COA, in quanto non riconducibile ad alcuna fattispecie disciplinare. Tuttavia, il CNF, pur escludendo la sussistenza del secondo addebito, ravvisava l’adeguatezza della sanzione disciplinare già inflitta dal COA, avuto riguardo alla natura dei fatti contestati e alla ricorrenza della recidiva specifica. Avverso la menzionata sentenza del C.N.F. l’avv. D.M.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione degli artt. 10, 17 e 21 del regolamento del Consiglio nazionale forense in relazione all’omessa contestazione, nel capo di incolpazione dapprima e nell’ordinanza del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano successivamente, della recidiva specifica posta a base della motivazione del quantum della sanzione come determinato con l’impugnata sentenza del CNF. 2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto la violazione del principio del divieto della reformatio in pejus della sentenza di secondo grado, poiché, per effetto dell’assoluzione dall’addebito consistito nel non aver dato riscontro alla richiesta di chiarimenti fatta dal COA, il CNF avrebbe dovuto ridurre la sanzione irrogata all’esito del giudizio disciplinare di prime cure non versandosi nella diversa ipotesi dell’esclusione di alcune circostanze aggravanti, eventualità che avrebbe lasciato intatto il riconoscimento della sussistenza del fatto principale addebitato . 3. Con la terza doglianza il ricorrente ha, infine, denunciato il mancato riconoscimento del bis in idem o, in alternativa, della continuazione tra illeciti, avuto riguardo al mancato riconoscimento della rilevanza impeditiva della condanna per la presenza di precedenti disciplinari riguardanti altri procedimenti riferibili alla stessa violazione conseguente alla mancata partecipazione ingiustificata ad udienze penali quale difensore di fiducia di altri imputati. 4. Rileva, innanzitutto, il collegio come sia da ritenersi - sul piano logico-giuridico - preliminare esaminare il terzo motivo che attiene all’asserito mancato riconoscimento del bis in idem o, in alternativa, della continuazione tra illeciti disciplinari, posto che la sua eventuale fondatezza eliderebbe la necessità di affrontare gli altri due motivi. Detto motivo è, tuttavia, per un verso infondato e per altro verso inammissibile. È destituito di fondamento con riferimento all’assunta violazione di precedente giudicato, poiché difettavano i presupposti per la sussistenza della violazione del principio del ne bis in idem alla stregua dell’insussistenza del requisito della medesimezza dei fatti posti a fondamento dei contestati illeciti disciplinari siccome riferiti a due udienze diverse e a distinti imputati , senza trascurare, peraltro, che non risulta comprovata la circostanza che la prima condanna disposta dal COA, al momento dell’emanazione della sentenza qui impugnata, fosse diventata definitiva dandosi, anzi, atto nella stessa che il primo procedimento era ancora sub iudice , siccome pendeva l’appello . La parte della doglianza relativa all’omesso riconoscimento della continuazione, oltre ad essere del tutto generica, attiene a circostanza nuova, non avendo costituito oggetto del giudizio disciplinare, e, quindi, è, per questo profilo, inammissibile. 5. In ordine consequenzialmente logico va, poi, preso in considerazione il primo motivo come proposto nei termini prima riportati. Anch’esso è privo di fondamento giuridico poiché, se è pur vero che - ai sensi del vigente regolamento del CNF n. 2/2014 - i fatti di rilevanza disciplinare ascritti all’incolpato devono essere sufficientemente riportati con l’indicazione delle norme violate, ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva, ovvero allorquando essa emerga, comunque, dal contenuto della descrizione degli addebiti e venga ritenuta, come tale, in esso ricompresa all’atto della decisione disciplinare, come verificatosi nel caso di specie laddove il CNF ha considerato - sulla scorta della complessiva rappresentazione delle vicende disciplinari che avevano visto coinvolto l’avv. D.M. - la rilevanza di altri pregiudizi disciplinari attinenti a simili infrazioni, sulla scorta - peraltro - della stessa ammissione del professionista incolpato, che aveva dedotto di essere stato già giudicato per violazioni dello stesso tipo. 6. È fondato, invece, il secondo motivo. Ritiene, infatti, il collegio che è univocamente sussistente la denunciata violazione del principio del divieto della reformatio in pejus pacificamente applicabile anche in sede di giudizio disciplinare dal momento che, una volta escluso l’addebito - pure contestato all’incolpato - consistito nel non aver dato riscontro alla richiesta di chiarimenti fatta dal COA, il CNF non poteva legittimamente confermare l’entità della sanzione come inflitta dal primo giudice ma avrebbe dovuto computare la graduale riduzione della stessa, determinandola con esclusivo riguardo al primo illecito consistito nel non aver partecipato a due udienze quale difensore di fiducia di distinti imputati senza allegare alcun legittimo impedimento e senza nominare, altresì, un sostituto processuale , del quale era stata ravvisata la sussistenza, in conformità alla decisione del COA sul punto. Si impone, pertanto, al riguardo la cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio per nuovo esame al CNF, in diversa composizione, per la rideterminazione in melius della sanzione a carico del ricorrente in virtù della riconsiderazione di tutti criteri a tal proposito applicabili e, inoltre, della ritenuta insussistenza della violazione contestatagli, consistita nel non aver dato riscontro alle richieste di deduzioni ed osservazioni come sollecitate dal COA in ordine alla mancata partecipazione a due udienze penali, quale difensore di fiducia di due assistiti, senza allegare alcun giustificato impedimento, nè provvedere alla nomina di un sostituto processuale. Al giudice di rinvio è rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri due cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo esame, al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.