Cassa Forense è al bivio

Il 29 aprile 2020 scadrà il mandato quadriennale del Presidente e di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione.

I nomi dei possibili sostituti, a mio giudizio, sono irrilevanti. I problemi di Cassa Forense sono altri, tutti di sostanza e sono - il problema demografico con le iscrizioni in calo - il problema reddituale, diciamo stazionario ma con una pesante flessione - il debito previdenziale latente, enorme - il saldo previdenziale entrate da contributi meno uscite per prestazioni che sarà negativo per molti lustri - la necessità di compensare il saldo previdenziale negativo con l’abbandono della gestione prudente del patrimonio per accettare rischi maggiori alla ricerca dell’extra rendimento - la divaricazione, sempre più crescente, tra il Nord, socio di maggioranza quanto a contributi versati, e il Centro Sud, economicamente debole ma in maggioranza assoluta nella rappresentanza - una giurisprudenza di legittimità che si è consolidata nell’escludere la possibilità di ricorrere alla contribuzione di solidarietà per rendere più equo il sistema - ed infatti, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta nella specie, un contributo di solidarietà su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus ” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Costituzione, la cui imposizione è riservata al legislatore” Cassazione n. 31875/18 . La più recente decisione Cassazione n. 603/19 ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l’analogo prelievo disposto dall’art 1, comma 486, Legge n. 147/2013, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Costituzione, avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale sentenza n. 178 del 2000 ordinanza n. 22 del 2003 . Insomma i Supremi Giudici sulla base delle considerazioni che precedono hanno concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico , ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. - l’impossibilità, quindi, dopo anni persi in sterile traccheggiamento, per l’opzione per il criterio di calcolo contributivo stante l’enorme numero accumulato nel tempo, di pensioni liquidate con il più generoso criterio retributivo. Ci vuole una riforma di sistema, ma chi avrà la lungimiranza, la competenza e soprattutto il consenso per attuarla? Chi si candiderà faccia un programma credibile dando una soluzione fattibile ai temi appena elencati.