Il Ministero della Giustizia ha reso noto che sono state pubblicate, sul sito istituzionale, nuove risposte interpretative a specifici quesiti posti da singoli uffici giudiziari. I temi trattati vanno dai servizi di cancelleria, al contributo unificato, fino alla magistratura onoraria.
Sono state pubblicate dal Ministero della Giustizia le risposte interpretative di competenza della Direzione generale della giustizia civile a specifici quesiti posti da singoli uffici giudiziari. Servizi di cancelleria e ordinanza di estinzione delle pene pecuniarie. Con provvedimento 11 settembre 2019, è stato chiarito che, nel caso di impossibilità di procedere alla chiusura delle partite di credito in assenza dell’ordinanza di estinzione della pena pecuniaria per avvenuta espiazione, gli articolo 227-ter e 227-quater d.P.R. numero 115/2002 prevedono espressamente l’applicazione degli articolo 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220 con riferimento alle pene pecuniarie. L’articolo 227-quater evidenzia come l’ufficio recupero crediti, per il tramite di Equitalia Giustizia S.p.A., debba obbligatoriamente comunicare al concessionario e alla competente Ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico. La necessità dell’emissione dell’ordinanza di estinzione è confermata anche dalla circolare del 14 gennaio 2006 sulla tenuta informatizzata dei registri nei settori esecuzione penale e sorveglianza della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati. In conclusione, la chiusura delle partite di credito può avvenire in tali casi solo all’esito dell’effettiva estinzione della pena per espiazione comunicata dalla magistratura di sorveglianza all’esito della relativa procedura. Servizi di cancelleria, spese liquidate a favore della parte civile con sentenza penale di primo grado. In caso di spese di lite liquidate in favore della parte civile con sentenza penale di primo grado, laddove il giudice non abbia dichiarato provvisoriamente esecutivo il capo di condanna al risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile costituita, e ove non abbia riconosciuto, in favore di quest’ultima, una provvisionale “immediatamente esecutiva” ex lege , anche la condanna al pagamento delle spese di lite non può essere considerata provvisoriamente esecutiva, difettando, appunto, la necessaria declaratoria giudiziale provvedimento 17 dicembre 2019 . Contributo unificato nei procedimenti penali con condanna al risarcimento del danno in sede di gravame. È dovuto in grado di appello il contributo unificato per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale “se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno”, quando il giudice di secondo grado conferma o modifica le statuizioni relative alla parte civile, indipendentemente dalla costituzione in giudizio di quest’ultima o dall’impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria. Per quanto riguarda il ricorso per cassazione, secondo la Direzione Generale, il contributo unificato è dovuto nelle sole ipotesi di cui all'articolo 578 c.p.p. provvedimento 23 ottobre 2019 . Giudici ausiliari di corte d’appello iscritti all’Albo degli avvocati. I giudici ausiliari di corte d’appello, istituti con il d.l. numero 69/2013, convertito, con modificazioni, con l. numero 98/2013, iscritti all’Albo degli avvocati devono provvedere personalmente a corrispondere alla Cassa avvocati i relativi contributi, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Ministero della Giustizia provvedimento 8 luglio 2019 . Onorari dovuti al consulente tecnico. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale numero 217/2019, il provvedimento 23 ottobre 2019 chiarisce che il provvedimento di liquidazione degli onorari del consulente di parte o dell’ausiliario del magistrato, nominato in un procedimento civile con parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, potrà prevedere il pagamento a carico dell’Erario quando la spesa sia eseguita nell’interesse della parte stessa. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 133 testo unico per cui il provvedimento che definisce il giudizio, tenuto conto del principio generale della soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c., dovrà individuare la parte a carico della quale dovranno essere poste le spese del giudizio che, ove diversa da quella ammessa al patrocinio a carico dello Stato, sarà tenuta ad effettuare il pagamento a favore dello Stato. Ritiro del fascicolo di parte. Nell’ipotesi in cui il procedimento civile sia stato definito, gli Uffici giudiziari devono consegnare il fascicolo di parte sia alla parte personalmente, sia al nuovo difensore incaricato di difenderla nell’ambito del giudizio di impugnazione, sempre che lo stesso sia munito di apposito mandato provvedimento 7 gennaio 2019 . Recupero crediti per pena pecuniaria. Il provvedimento 13 settembre 2019 evidenzia l’equiparabilità delle partite di credito prossime alla prescrizione a quelle prese in carico dall’agente della riscossione da almeno 24 mesi, ai fini dell’obbligo per gli Uffici giudiziari di trasmettere gli atti al P.M. per l’attivazione del procedimento di conversione. Indennità per vice procuratori onorari. Ai V.P.O. già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. numero 116/2017, non possono essere liquidate indennità per attività diverse da quelle delegabili “a norma delle vigenti disposizioni di legge”, ossia quelle di cui all’articolo 17 d.lgs. numero 116/2017 provvedimento 28 giugno 2019 . Indennità per giudici di pace nei procedimenti di proroga del trattenimento di cittadini stranieri. Al giudice di pace non può essere corrisposta alcuna indennità né per le udienze e per i provvedimenti di proroga del trattenimento degli stranieri né per i provvedimenti di riesame del decreto di convalida del trattenimento, istituto di creazione giurisprudenziale non previsto dal d.lgs. numero 286/1998 provvedimento 23 ottobre 2019 . Indennità per giudici dei tribunali per i minorenni. Posto che le disposizioni previste per i GOT si applicano anche agli esperti di tribunale per i minorenni e che anche in tali casi non potranno essere corrisposte indennità al di fuori di quelle dovute per le attività di udienza civile e penale, il provvedimento 3 giugno 2019 evidenzia come la l. numero 57/2016 e il d.lgs. numero 116/2017 abbiano disposto che l’attuale normativa sulla liquidazione delle indennità alla magistratura onoraria è abrogata a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo ovverosia dal 15 agosto 2021 . Laddove dunque le attività svolte dai magistrati onorari al di fuori dei locali dell’ufficio siano necessarie per l’istruzione dei provvedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, esse sono da considerare “di udienza” ai fini della liquidazione della indennità. Con il provvedimento 23 ottobre 2019, viene poi precisato che per la liquidazione degli esperti dei tribunali per i minorenni, ancorché immessi in servizio dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 3, d.lgs. numero 273/1989. Deve essere esclusa l’applicabilità agli esperti dei tribunali per i minorenni delle disposizioni di cui dell’articolo 25 del d.lgs. 116/2017 regolamentazione previdenziale e tutela contro gli infortuni .