Legittimi gli algoritmi a servizio del fisco francese per scovare gli evasori grazie al web

La novità è contenuta nell’articolo 154 della legge finanziaria francese per il 2020 il fisco potrà avvalersi di un algoritmo per scovare gli evasori recuperando le informazioni che questi ultimi seminano sul web.

Con la sentenza n. 796 del 27 dicembre 2019 il Conseil Constitutionnel , in sede di controllo preventivo, ha ritenuto che il testo dell’art. 154 sia costituzionalmente legittimo nella parte in cui ha previsto, in via sperimentale, che il fisco e le dogane francesi possono raccogliere e utilizzare automaticamente i contenuti accessibili al pubblico sui siti Web di alcuni gestori di piattaforme, al fine di individuare alcune violazioni e violazioni in materia fiscale e doganale per un limitato profilo di incostituzionalità riscontrato vedi infra . Respinta, dunque, la tesi dei ricorrenti secondo cui il nuovo strumento non avrebbe potuto essere introdotto nell’ambito della legge finanziaria e, in ogni caso, avrebbe dovuto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo poiché, istituendo un sistema di sorveglianza di Internet affidato ad un algoritmo, determina una violazione del diritto al rispetto della vita privata, del diritto alla protezione dei dati personali, ma anche della libertà di espressione e di comunicazione delle persone. Che la questione sarebbe finita sul tavolo del Conseil Constitutionnel era quasi scontato la previsione aveva già ricevuto importanti critiche dal garante per la privacy francese e, cioè, la Commission nationale de l’informatique et des libertés anche perché la legge segnerebbe un passaggio importante dalla possibilità di usare i dati reperiti caso per caso dopo che ci sono dubbi su un certo soggetto si arriverebbe alla sorveglianza massiva. Ma per il Conseil l’art. 154 è stato inserito in una fonte del diritto idonea allo scopo ed infatti, poiché l’articolo persegue l’obiettivo di fornire l’amministrazione fiscale e doganale di nuovi strumenti, la previsione è coerente con il contenuto di una legge finanziaria. Rispetto della vita privata e delle comunicazioni. Ma anche con riferimento al profilo relativo alla possibilità che la previsione del nuovo strumento automatico possa portare un attentato al diritto della vita privata, il Conseil ritiene che il nuovo strumento non dà luogo a problemi di costituzionalità. È vero che la memorizzazione, la conservazione e la consultazione delle comunicazioni di dati personali devono essere giustificati da un motivo di interesse generale e messe in pratica in maniera adeguata e proporzionale all’obiettivo perseguito . Inoltre, non vi è neppure dubbio che la libertà delle comunicazioni è uno dei diritti più preziosi un des droits les plus précieux de l'homme ” . Tuttavia, per il Conseil il legislatore – cui spetta il bilanciamento dei diritti – ha inteso perseguire o un obiettivo di pari rango del diritto alla vita privata e alla libertà delle comunicazioni il nuovo strumento serve per la lotta contro le frodi e l’evasione fiscale. Solo i dati pubblici. Del resto, prosegue la motivazione, potranno essere utilizzati – nel rispetto delle regole sulla legittimazione all’accesso e sui tempi di conservazione dei dati raccolti - soltanto informazioni e dati che siano un contenuto liberamente accessibile su un servizio di comunicazione pubblica online. Off limits, quindi, i dati accessibili solo dopo aver inserito una password o dopo la registrazione al sito in questione e quei dati che, in ogni caso, non sono stati resi manifestamente pubblici dagli utenti. Restano esclusi i dati sensibili” e, cioè, quelli che rivelano la presunta origine razziale o etnica, opinioni politiche, le credenze religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale di una persona, i dati genetici e biometrici e quelli riguardanti la salute e la vita o l'orientamento sessuale che, quindi, non potranno essere sfruttati dal fisco. Intervento umano nella procedura automatizzata. Inoltre, è vero che vi è un procedimento automatizzato che, però, non potrà comprendere sistemi di riconoscimento facciale , ma nessun procedimento penale, fiscale o doganale potrà essere avviato senza una valutazione individuale della situazione della persona da parte dell'amministrazione, che non può quindi basarsi esclusivamente sui risultati del trattamento automatizzato. Limitare i casi in cui il fisco può ricorrere al nuovo strumento. Per il Conseil vi è, però, una violazione della Costituzione nella parte è prevista la possibilità di ricorrere al nuovo strumento automatizzato per la mancata o ritardata dichiarazione fiscale. In questo caso non vi è necessità di usare lo strumento poiché l'amministrazione deve aver già comunicato al contribuente di dover presentare la dichiarazione e, quindi, è già a conoscenza di elementi senza che debba al dispositivo automatizzato. Algoritmi da monitorare. Da ultimo, il Conseil richiama l’attenzione su ciò spetterà al potere regolamentare, sotto la supervisione del giudice, garantire che gli algoritmi utilizzati da queste operazioni di trattamento consentano solo la raccolta, l'uso e la memorizzazione dei dati strettamente necessari per tali scopi e nei limiti previsti dall’art. 154. Per ora, quindi, un via libera con alcune correzioni come per la limitazione dei casi in cui sarà possibile per il fisco avvalersi di questa possibilità e con una precisazione all’esito della sperimentazione e della verifica del funzionamento dell’istituto il Conseil potrà comunque tornare sull’argomento per esaminare i dubbi di costituzionalità. Qualche osservazione. Resta, ovviamente, il dibattito su due punti fondamentali toccati dalla sentenza del Conseil Consistitunnel . Il primo punto è il passaggio dall’attività di ricerca di fonti di informazione sul web dal livello individuale” ad uno sistematico”. Quello individuale è certamente già in uso e del tutto legittimo come avviene, ad esempio, in Italia dove si ricorda l’importanza della eventuale ricerca di altri elementi utili non risultanti dalle banche dati in particolare provvedendo alla consultazione delle c.d. fonti aperte” articoli stampa, siti internet, social network, ecc. al fine di acquisire ogni utile elemento di conoscenza sul contribuente da sottoporre a controllo e sull’attività da questi esercitata in questo senso Comando Generale della Guardia di Finanza, Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, Circolare 1/2018 . Quello sistematico” pone problemi con riguardo al rapporto tra l’Amministrazione e il singolo e il bilanciamento tra la tutela della sfera delle libertà private e la tutela di valori parimenti costituzionali come la prevenzione di reati, in questo caso, fiscali . Ma il controllo sistematico” porta a riflettere anche sul secondo punto e, cioè, il ruolo e i limiti dell’uso dell’intelligenza artificiale e quindi l’importanza della costruzione dell’algoritmo e della sua conoscibilità . Sul punto occorre ricordare come il tema sia stato recentemente affrontato dalla Commissione europea con gli Orientamenti etici sull'intelligenza artificiale fondati su un approccio all’intelligenza artificiale di tipo antropocentrico e di cui ai sette pilastri 1 azione e sorveglianza umane 2 robustezza e sicurezza 3 riservatezza e governance dei dati 4 trasparenza 5 diversità, non discriminazione ed equità 6 benessere sociale e ambientale 7 responsabilità intesa anche come accountability.